L’inerzia del legislatore nell’includere le psicosi nelle malattie professionali non viola la Cedu.

L’inerzia del legislatore nell’includere le psicosi nelle malattie professionali non viola la Cedu.

Il caso riguarda una bancaria che impugnò invano il licenziamento disciplinare (superamento del periodo di comporto ed assenza all’udienza disciplinare) contestando di aver subito mobbing per il demansionamento, le violenze psicologiche ed il rifiuto di pagarle i dovuti arretrati.

Le Corti interne rifiutarono anche di riconoscere gli attacchi di panico di cui soffriva, per il mobbing subito, quale malattia professionale.

Il 17/11/15 (deposita, però, oggi) la CEDU ha ritenuto sufficiente la tutela all’integrità fisica e morale e, quindi, il rispetto della vita privata della ricorrente: non c’erano prove che la malattia mentale fosse stata indotta dalla condotta del datore e nulla impone al legislatore di includere le malattie psichiche tra quelle professionali.

Aveva altri mezzi per impugnare il licenziamento (Dikinson c. Regno Unito [GC] del 2007).

Per gli stessi motivi è stato dichiarato irricevibile per manifesta infondatezza anche l’odierno caso Spycher c. Svizzera (rifiuto di concedere una pensione d’invalidità non avendo dimostrato che gli attacchi di panico erano conseguenza della sua attività lavorativa) che è stato inserito nei fatchtsheets: Work-related rigths.