L’invalidità permanente e la responsabilità civile.

Quando un soggetto riporta danni alla persona dovuti al fatto illecito del terzo, su quest’ultimo ricade la responsabilità civile.

Più nel dettaglio, si parla di responsabilità civile ossia di quel tipo di responsabilità che trova il principale fondamento nell’art. 2043 del codice civile (si veda in proposito la guida sulla responsabilità contrattuale).

Ma quali sono i criteri per determinare l’invalidità temporanea, i postumi permanenti e l’importo del risarcimento del danno?

Le tabelle per la determinazione del grado di invalidità permanente

L’Art. 138 del codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 209/2005) ha istituito la tabella delle menomazioni macropermanenti per determinare il danno biologico.

Nella tabella (che è possibile consultare qui: tabella menomazioni da 10 a 100 punti) è possibile individuare il tipo di lesione e stabilire quanti punti di invalidità sono residuati.

Per le lesioni micropermanenti va fatto riferimento invece alla tabella delle menomazioni da 1 a 9 punti

Il calcolo del risarcimento del danno

Il danno non patrimoniale riconducibile alla lesione della salute del danneggiato comprende diverse voci che vanno indennizzate e che diversamente incidono sull’ammontare del risarcimento.

Nel dettaglio, il danno alla salute conseguente a responsabilità civile è valutato in maniera diversa a seconda che esso sia permanente o temporaneo.

L’inabilità temporanea è calcolata tenendo conto dei giorni in cui ha interessato la persona del danneggiato e in misura differente a seconda che essa sia totale o parziale.

L’invalidità permanente, invece, è valutata secondo la percentuale con la quale essa incide sulla salute del danneggiato.

Nel procedere a dette stime, sono utilizzate delle apposite tabelle elaborate dai vari Tribunali. Le più utilizzate sono quelle dei Tribunali di Roma e di Milano.

Il calcolo può essere facilmente eseguito avvalendosi dello strumento per il calcolo del danno biologico INAIL

Lo strumento in questione consente di utilizzare sia le tabelle di Milano sia le tabelle di Roma e di considerare anche la sola inabilità temporanea.

L’indennizzo dell’inabilità temporanea, è l’incapacità di svolgere per un periodo limitato di tempo le personali attività quotidiane a seguito del fatto colposo del terzo, ed è calcolato, in caso di responsabilità civile auto, secondo il seguente parametro:

Ogni giorno di inabilità temporanea assoluta comporta un risarcimento pari a Euro 46,29, secondo quanto previsto dal Codice delle assicurazioni, come modificato dal D.M. 25 giugno 2015.

Ogni giorno di inabilità temporanea parziale comporta un risarcimento pari alla predetta somma riproporzionata tenendo conto della percentuale di inabilità. Ad esempio, se essa è stimata al 50%, il risarcimento giornaliero sarà pari a Euro 23,15.

Naturalmente sarà necessario utilizzare un criterio diverso a seconda della gravità della lesione.

Laddove dall’evento derivi un’invalidità permanente inferiore al 9% l’importo del risarcimento è liquidato sulla base di un importo più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale e influenzato da una riduzione in ragione dell’aumento dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo.

Il valore del primo punto è pari ad Euro 674,78.

Per quanto riguarda le lesioni macropermanenti, ovverosia quelle superiori al 9%, non vi è una tabella di legge ma quelle più utilizzate sono quelle dei Tribunali di Roma e di Milano.

In ogni caso l’importo del risarcimento, come visto per le lesioni micropermanenti, varia in funzione della percentuale di invalidità e dell’età del danneggiato.

Cosa fare per essere risarciti

Il rischio di incorrere in responsabilità civile è spesso coperto da assicurazione.

Talvolta, come avviene per la circolazione stradale dei veicoli, quello di assicurarsi è addirittura un obbligo imposto dalla legge, a tutela non tanto del danneggiante, quanto del risarcimento del danneggiato.

È chiaro che possono essere coperti da assicurazione solo i danni derivanti da colpa del danneggiante e non dal suo dolo.

Nel caso in cui l’evento dannoso sia coperto da assicurazione, il risarcimento va richiesto alla Compagnia competente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, producendo tutta la documentazione medica attestante le lesioni riportate.

A questo punto, la Compagnia, dopo aver sottoposto il danneggiato a visita presso un medico di fiducia, quantificherà l’ammontare del risarcimento, tenendo conto di tutti i predetti parametri.

NB: Se il danneggiato ha diritto a percepire un indennizzo dall’assicurazione in base a una specifica poliza di assicurazione contro gli infortuni occorre fare riferimento alla Tabella Ania.

A volte la polizza potrebbe anche prevedere criteri più favorevoli e rinviare per la determinazione del danno alla tabella degli infortuni e malattie professionali di cui al DPR 30/06/1965.