Lo scontrino fiscale non è prova di pagamento. Il Giudice ritiene improbabile il pagamento dato anche il limite alla circolazione dei contanti posto dalla normativa antiriciclaggio.

(Tribunale di Ivrea – Sezione civile – sentenza 13 maggio 2016, n. 395)

Lo scontrino fiscale, vista la natura obbligatoria della sua emissione alla consegna della merce all’acquirente, ha natura di mera prova presuntiva del pagamento.

Pertanto sul piano probatorio, non assume il significato confessorio tipico della quietanza e, per provare l’avvenuto pagamento, deve essere corroborato da altri elementi gravi, precisi e concordanti.

Tribunale Ivrea – sentenza