L’onere della prova: quando la fattura del carrozziere non costituisce, di per sé, prova del danno (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 20 luglio 2015, n. 15176).

In caso di sinistro stradale non può ritenersi assolto l’onere probatorio, relativo al danno e all’effettiva riparazione dell’autovettura, mediante la mera produzione della fattura emessa dall’autocarrozzeria.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20.07.2015, n. 15176, che nega, pertanto, la richiesta di pagamento della somma portata dalla fattura di riparazione dell’autovettura, rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

La vicenda giudiziaria.

La carrozzeria D.G., quale cessionaria del credito di M.C.C., rimasto coinvolto con la propria autovettura in un sinistro stradale, asseritamente causato da B.E., deduceva di aver effettuato le riparazioni sull’autovettura di M.C.C., come da fattura di riparazione dell’importo di Euro 3.360,00.

Conveniva, pertanto, nella sua qualità di creditrice-cessionaria, dinnanzi al Giudice di pace, la compagnia di assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento della somma indicata in fattura.

Nella contumacia della compagnia di assicurazioni, la domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado.

Contro la sentenza d’appello, veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, entrambi disattesi dalla Suprema Corte che, a mente degli artt. 375, 376 e 380 bis cpc, ha deciso la causa con ordinanza emessa in Camera di Consiglio, sulla scorta dell’evidente infondatezza del ricorso, con condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (raddoppio contributo unificato), ai sensi dell’art. 13, co.

1-quater, D.P.R. 115/2002, “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (comma inserito dall’art. 1, co. 17, L. 24/12/2012, n. 228).

La ricorrente contestava la sentenza di rigetto resa in sede d’appello, nella quale era dato leggere che dalla documentazione prodotta, in particolare dalla fattura, non poteva ritenersi dimostrata l’entità dei danni che, in quanto tali, non erano suscettibili neppure di liquidazione equitativa, ed insisteva sulla circostanza che questi dovevano desumersi dalla fattura e dalla contestazione amichevole di sinistro, dalla quale emergeva la responsabilità del conducente il veicolo antagonista.

La Suprema Corte, tuttavia, è di contrario avviso considerato che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito”.

Ed invero, già in precedenza, la medesima Corte ha avuto modo di specificare che ben può la fattura commerciale assurgere a prova ma che, tuttavia, occorre che la stessa debba quanto meno essere “accettata” ovvero “quietanzata”, evenienza non riscontrabile nel caso di specie.

Tanto è vero che: “La fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all’interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. civ., Sez. II, 19/07/2011, n. 15832).

Peraltro, viene affermato nell’ordinanza in commento, neppure la contestazione amichevole di sinistro è idonea ad assolvere il predetto onere probatorio.

Ed infatti: “L’ammissione di responsabilità contenuta nella contestazione amichevole di sinistro, del resto, non può costituire prova dell’effettivo svolgimento delle riparazioni; né trattandosi di esborsi, è ammissibile una liquidazione in via equitativa” (Cass. civ., Sez. VI, 20.07.2015, n. 15176).

Per come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche a sezioni unite, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato (litisconsorte necessario), non ha valore di piena prova neppure nei confronti del solo confitente, dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all’art. 2733, co. III c.c., per cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, al più, può essere liberamente apprezzata dal giudice, ma non può assurgere a valore di prova (Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10311. Da Ultimo: Cass. civ., Sez. III, 13/02/2013, n. 3567).

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