Luogotenente imputato per truffa militare continuata pluriaggravata, in servizio alla sezione finanziaria della Cassa di Previdenza delle FF.AA., condannato a restituire alla Cassa di Previdenza delle Forze Armate euro 461.398,72.

(Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza 24 giugno 2015, n. 314)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

Composta dai magistrati:

Ivan De Musso Presidente
Chiara Bersani Consigliere Rel.
Marco Valerio Pozzato Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n. 74016, ad istanza della Procura Regionale per la Sezione Lazio, in persona del V.P.G. Paolo Crea, contro C.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Verdacchi, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Alfredo Catalani, n. 31;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 maggio 2015, con l’assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Daniela Martinelli, il P.M. in persona del V.P.G. Lucio Alberti, e l’Avv. Umberto Verdacchi;

Ritenuto in

FATTO

A seguito della trasmissione, da parte della Procura Militare Della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma, degli atti di iniziativa penale per il reato di concorso in truffa militare continuata pluriaggravata nei confronti del Luogotenente C.S., in servizio alla sezione finanziaria della Cassa di Previdenza delle FF.AA. in Roma, la Procura di questa Corte ha aperto un’istruttoria in merito ai fatti ed ha accertato che detto Ufficiale ha proceduto alla liquidazione di somme indebite a favore di terzi beneficiari compiacenti, anche estranei alle FF.AA., quantificate nel periodo dal 2001 al 2011 in euro 461.398,72.

I fatti illeciti sono emersi a seguito del controllo su alcune pratiche di riliquidazioni relative al personale iscritto al Fondo di Previdenza Sottoufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, in occasione della riunione del Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella gestione unitaria del nuovo Ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle F.A., che ha assunto a livello interforze la gestione unitaria dei precedenti organismi gestionali operanti fino al 31/12/2010 nell’ambito di ciascuna F.A. (Esercito, Marina e Aeronautica), controllo che ha fatto emergere pagamenti non dovuti dell’indennità supplementare a personale civile estraneo all’Amministrazione Difesa, con distrazione delle risorse finanziarie del Fondo di previdenza sottoufficiali dell’Esercito e Carabinieri e del Fondo previdenza degli Appuntati e Carabinieri dai relativi fini istituzionali.

Il comportamento contestato al convenuto è di aver utilizzato il sistema informatico per manomettere, sostituendoli in toto o in parte, alcuni elementi delle pratiche in trattazione, eludendo il controllo sul suo operato in quanto non era possibile il riscontro con i dati cartacei, i quali risultavano indisponibili. Tale comportamento, contestato a titolo di dolo, ed il danno ad esso conseguente, sono stati oggetto di previo invito a dedurre notificato al presunto responsabile il 29.10.2014, al quale non sono seguite deduzioni né richieste di audizione; l’atto di citazione, che è stato emesso il 5 febbraio 2015, pone a fondamento della tesi accusatoria, quanto alla veridicità dei fatti, le risultanze della indagine penale militare, ed in particolare la dichiarazione confessoria resa dal convenuto in data 05.11.2012 nella quale egli dichiara di avere prestato servizio presso la sezione finanziaria della Cassa di Previdenza delle FF.AA. in Roma almeno dal 1995-96, inizialmente come archivista e successivamente come revisore delle pratiche di liquidazione, e che in tale posizione, resosi edotto della procedura amministrativa per la liquidazione delle somme da erogare agli aventi titolo, ed avendo all’ epoca problemi di denaro e debiti verso terzi, ha ideato il meccanismo delle “doppie liquidazioni” a favore di soggetti non aventi titolo.

In citazione, precisa la Procura, che il processo penale si è concluso con sentenza del Tribunale Militare di Roma, n. 39 del 07.11.2014, emessa ex art. 444 c.p.c. e passata in giudicato il 13.01.2015, con cui il Sig. C.è stato condannato, per i medesimi fatti contestati in questa sede, alla reclusione militare di anni due, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e nella quale il danno è stato quantificato in E. 234.838,80 solo in considerazione della accertata prescrizione dei fatti, fino al 2000, e dei reati, tra il 2001 e il 2006, rimarcando che tale quantificazione non espleta alcun effetto in questa sede, per essere qui la responsabilità imputata a titolo di dolo e per esservi stato occultamento doloso dei fatti, accertati solo in occasione dell’attività ispettiva e di controllo svolta dal nuovo Ufficio unitario a partire dal 2012.

Ha concluso la Procura per la condanna del convenuto al pagamento in favore del Ministero della Difesa — Cassa di Previdenza delle Forze Armate – della somma di E. 461.398,72 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Con memoria di costituzione e difesa del 6 maggio 2015 il convenuto, pur non contestando i fatti “a fronte della ampia, completa e non reticente ammissione delle proprie responsabilità in sede in indagini preliminari nel procedimento penale”, ha rilevato l’erronea indicazione dell’ente danneggiato, identificato dalla Procura nel Ministero della Difesa — Cassa di previdenza delle Forze Armate, ed invece da indicarsi nel Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito, il quale era, fino al suo accorpamento nella Cassa di Previdenza delle Forze Armate avvenuta nel 2011, un Ente pubblico non economico, avente personalità giuridica distinta dal Ministero della Difesa ex art. 2, comma primo, del Regio Decreto Legge 22 giugno 1933, n. 930, pur se soggetto alla vigilanza dello stesso, e, conseguentemente, una distinta autonomia patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile; nulla avrebbe innovato, per quanto concerne la sua autonomia e natura di ente pubblico non economico, il successivo accorpamento del “fondo” in questione e degli altri enti omologhi nella Cassa di previdenza delle Forze Armate, la quale, ex art. 2, comma primo, del D.P.R. n. 211/2009, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa.

Ne conseguirebbe che l’ente danneggiato non può essere indicato nel Ministero della Difesa, analogamente a quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza delle SS.UU. del 8/7/21998, n. 6629 (relativa alla Cassa Ufficiali dell’Esercito, ma che sarebbe pertinente anche al caso del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito, posta la identica disciplina normativa), nella quale è stata negata la legittimazione del Ministero a ricorrere avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva condannato la “Cassa ufficiali” al pagamento dell’indennità supplementare ad un iscritto, sulla motivazione della autonomia delle “casse/fondi” previdenziali rispetto al Ministero della Difesa; in conclusione, per la difesa unico soggetto danneggiato sarebbe il “Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito”, dal 01.01.2011 accorpato nella Cassa di previdenza delle Forze Armate.

La difesa, inoltre, ha contestato che nella fattispecie si possa configurare un caso di occultamento doloso del fatto, attesa la grossolanità delle condotte, le quali si sono sostanziate nella formazione di un carteggio amministrativo la cui la palese non corrispondenza alla realtà avrebbe potuto e dovuto essere scoperta fin dall’inizio, con una minima attività di controllo sui titoli di spesa; conseguentemente, ha chiesto la riduzione della condanna con applicazione del termine prescrizionale quinquennale computato dai singoli episodi, e con utilizzo del potere riduttivo in considerazione della spontanea ammissione di responsabilità del convenuto e delle motivazioni della sua condotta illecita (che afferma indotta da pressione dei creditori di debiti di gioco, e dalla conseguente sua situazione familiare).

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2015 le parti hanno integrato le argomentazioni e concluso come in atti.

DIRITTO

1. Preliminare è l’esame della censura di erronea identificazione dell’ente danneggiato, dalla quale la difesa del convenuto non trae una specifica domanda di declaratoria di vizio della citazione, ma per la quale richiama, comunque, giurisprudenza della Corte di cassazione che ha negato la legittimazione attiva del Ministero della Difesa a ricorrere avverso una sentenza di condanna del Fondo, dichiarando la sua azione inammissibile.

Va premesso che tale giurisprudenza non è pertinente, in quanto riguarda la legittimazione attiva in processi civili, e non l’esatta identificazione del soggetto legittimato a beneficiare dell’azione pubblica di danno erariale, sempre e comunque riservata alla iniziativa (legittimazione attiva) del P.M. contabile. Inoltre, nel giudizio di responsabilità erariale, in diretta conseguenza del fatto che la Procura della Corte dei Conti non agisce in nome o nell’interesse di una o dell’altra amministrazione, ma nell’interesse delle pubbliche risorse (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 52 del 20 marzo 2007), cioè dell’Erario globalmente inteso (gli interessi finanziari, patrimoniali e correlati alla buona amministrazione), costituisce principio assolutamente pacifico che l’amministrazione danneggiata può essere individuata dal giudice anche in un soggetto diverso da quello indicato dalla Procura nell’atto di citazione, o cumulare, a quello reputato danneggiato, soggetti ulteriori che risultino aver subito parte del pregiudizio ascritto al convenuto (Corte dei Conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 3018 del 10 ottobre 2013), con la conseguenza che, non rientrando tale indicazione nel contenuto necessario dell’atto di citazione e, dunque, nell’ambito di applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c., l’eventuale erronea indicazione nell’atto di citazione del soggetto danneggiato non determina alcuna conseguenza sul piano della validità dell’atto medesimo (Corte dei Conti, Sez. I centrale d’Appello, sentenza n. 502/2010), come anche la mancata indicazione del soggetto danneggiato nell’atto di citazione (Sez. Giur. Liguria, 4 febbraio/21 giugno 2005, n. 904, e, in precedenza, Corte dei Conti: Sez. Giur. Toscana, sent. n. 833 del 12/5/2000; Sez. Giur. Veneto, n. 1237/2004). L’eccezione, pertanto, è comunque infondata, anche a parte la considerazione, evidente alla mera lettura dell’atto di citazione, che la Procura ha identificato l’ente danneggiato nel Ministero della Difesa — Cassa di Previdenza delle Forze Armate -, e cioè indicando sia il Ministero che la Cassa, e che questa, per effetto di tutte le disposizioni citate dalla difesa del convenuto (D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, Regolamento recante riordino delle casse militari; Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, arti. 1913/1919; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), rappresenta l’ente nel quale sono confluiti la gestione ed il bilancio del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito (nonché dei precedenti organismi gestionali operanti fino al 31/12/2010 nell’ambito di ciascuna F.A. : Esercito, Marina e Aeronautica ), e che, pertanto, ne ha assunto la titolarità dei rapporti attivi e passivi, compresi i crediti derivanti da fatti illeciti commessi a danno del precedente Fondo; tra questi, dunque, perfettamente rientra il credito risarcitorio qui azionato, che di certo non potrebbe farsi valere che nei confronti dell’ente che ha assorbito le competenze e la gestione del precedente fondo soppresso.

2. L’eccezione di prescrizione è infondata, in quanto pretende di fare decorrere il dies a quo della prescrizione dalla commissione dei fatti, e non dalla loro scoperta.

Nella fattispecie, diversamente da quanto afferma la difesa, non ricorre la grossolanità del falso, cioè una falsificazione di atti o procedure facilmente riconoscibile dai soggetti tenuti al controllo, poiché l’illecito è stato perpetrato, per stessa ammissione del convenuto, tramite la sua conoscenza delle falle della procedura amministrativa e la predisposizione di procedure informatiche idonee a consentire il buon esito delle manipolazioni dei dati nel sistema informatico, sicché l’autore dell’illecito ha operato perché dette manipolazioni non risultassero evidenti nel sistema informatico, approfittando di una debolezza del sistema di controllo costituita dal fatto che il controllo veniva effettuato solo in via informatica e non mediante riscontro della documentazione cartacea, la quale era disponibile presso una altra sede dell’amministrazione (annotazione di P.G. del 12.06.2012), e provvedendo, dopo aver effettuato le illecite liquidazioni, ad eliminarne le tracce nel sistema informatico (annotazione cit.); di tale carenza procedurale il convenuto si è avvalso, nella piena conoscenza ed intenzionale volontà di eludere il controllo, provvedendo a tal fine anche a presentare al visto del Revisore e del Capo della sezione i falsi prospetti di conto a favore di beneficiari compiacenti – prospetti direttamente da lui compilati in qualità di compilatore della pratica di liquidazione dell’indennità in questione – presentandoli unitamente ad una serie di liquidazioni del tutto legittime “in un corposo compendio di pratiche a fronte delle quali veniva emesso un unico mandato di pagamento cumulativo” al fine di eludere il controllo, come lui stesso ammette (verbale di spontanee dichiarazioni del 05.11.2012).

Le concrete modalità della truffa, dunque, pur inserendosi in falle del sistema, erano state studiate e calibrate in relazione alla situazione esistente, e non erano riconoscibili se non mediante una approfondita ricerca a ritroso e mediante confronto dei dati di liquidazione con i dati del sistema informatico dai quali erano scomparsi quelli inseriti e manomessi dal Sig. C.(come risulta dalla relazione della P.G. contenuta nella annotazione sopra citata); sicchè alla fattispecie, conformemente all’impostazione della Procura, deve trovare applicazione l’ordinario termine di prescrizione quinquennale previsto per l’ipotesi di occultamento doloso del fatto, con termine di decorrenza individuato nella data di scoperta del fatto medesimo, e, dunque, da identificarsi nella data della indagine conoscitiva ed ispettiva condotta nel 2012 a seguito dell’accorpamento del predetto Fondo nella Cassa di Previdenza delle FFAA.

Per conseguenza, nessun danno si è prescritto nella fattispecie, dove l’invito a dedurre, notificato il 29.10.2014, risulta tempestivo con riferimento al quinquennio decorrente da tale data – rileva il Collegio che tale termine trova applicazione, nella presente fattispecie, in luogo del termine di decorrenza da individuarsi nella data del decreto di rinvio a giudizio (che per costante giurisprudenza si applica alle ipotesi di convenuti imputati in procedimenti penali, atteso che da tale momento, ex art. 129, co. 3, disp. att. c.p.p, incombe l’obbligo sul pubblico ministero di informare la Procura regionale ove il reato abbia cagionato un danno per l’erario) in quanto costituisce una conoscenza anteriore a quella scaturente dall’esercizio della azione penale.

3. Nel merito dei fatti, le accuse mosse dalla Procura non sono contestate dal convenuto, il quale ha fatto esplicita ammissione dei fatti stessi, sia in sede penale che in questa sede, confermando di aver utilizzato il sistema informatico per manomettere alcuni elementi delle pratiche in trattazione, procedendo a liquidare pagamenti non dovuti dell’Indennità supplementare a beneficiari compiacenti, anche estranei all’Amministrazione della Difesa.

Le indebite erogazioni, il cui ammontare è stato quantificato in euro 461.398,72 quale somma di tutte le indebite erogazioni liquidate nel periodo dal 04.05.2001 al 22.12.2010, corrispondono nell’importo a quanto accertato in sede ispettiva e documentato agli atti, e non sono state censurate nel loro ammontare dal convenuto, al quale esse sono state specificatamente e singolarmente contestate mediante la tabella elencativa allegata all’atto di citazione.

Sono evidenti sia l’elemento soggettivo del dolo, che è del pari ammesso dal convenuto, che il nesso causale con il danno arrecato all’amministrazione, che per effetto della truffa in questione ha subito un depauperamento delle proprie risorse, destinate ad essere erogate solo in presenza di presupposti di legge.

Pertanto, la responsabilità deve essere ascritta al convenuto nei termini di cui in citazione.

4. Il convenuto invoca l’esercizio del potere riduttivo, adducendo la necessità finanziaria nella quale egli sarebbe incorso per il vizio del gioco ed essersi indebitato con persone che avrebbero esercitato pressioni su di lui e gli avrebbero inculcato timore per la sua famiglia.

4.1 Osserva il Collegio che il potere di riduzione dell’addebito è riconosciuto al giudice della responsabilità amministrativa patrimoniale nell’ambito della peculiare struttura della responsabilità stessa, nella quale la condotta dell’agente, per quanto illecita e connotata da colpa grave, deve essere riguardata nell’ambito dell’appartenenza dell’agente ad una organizzazione amministrativa, sicchè il danno da lui causato può risentire, negli effetti prodotti anche su larga scala, di elementi stabiliti e disciplinati dalla stessa amministrazione o struttura di appartenenza, oggettivamente da lui non modificabili, ai quali, per tale motivo, può essere congruo connettere una parte del danno, quale riflesso del “rischio” assunto dall’amministrazione” nella loro concreta predisposizione o nella decisione organizzativa di rango superiore (anche legislativo) nella quale essi si trovano ad essere stabili.

Il dolo dell’agente, e cioè una sua intenzionale e maliziosa deviazione dalle regole della struttura, scompagina ogni regola organizzativa e procedurale, determina una deviazione non fisiologica dalle finalità dell’azione amministrativa, senza che le conseguenze dell’illecito, cioè il danno che ne deriva, possano essere in alcun modo collegate ad una piuttosto che ad una altra delle scelte organizzative dell’amministrazione, ed è pertanto evidente che, in questa ipotesi, l’elemento di rischio connesso all’organizzazione dell’amministrazione non ha alcuna influenza causale, né concausale, sulla genesi del danno, che è interamente imputabile all’agente.

4.2 Né possono essere invocate, a fondamento di una richiesta di riduzione dell’addebito, circostanze personali o familiari, le quali rientrano nelle motivazioni soggettive dell’illecito e, pertanto, non sono in alcun modo connesse alla determinazione del danno imputabile ma, semmai, alla valutazione delle cause di giustificazione.

Nella fattispecie, peraltro, le motivazioni addotte dal convenuto, costretto all’illecito da debiti di gioco, non possono assurgere a causa di giustificazione, costituendo esse stesse la prova di una pregressa deviazione dai doveri di ufficio quali essi sono definiti nel peculiare ambito del rapporto di impiego dell’ufficiale militare, ancor più pregno di doveri ed oneri di condotta esemplare di quanto non lo possa essere l’ordinario rapporto di lavoro che lega il funzionario civile alla pubblica amministrazione.

5. In conclusione, il convenuto è responsabile dell’intero danno a lui ascritto in citazione, e per l’effetto deve essere condannato a risarcire alla Cassa di Previdenza delle Forze Armate la somma di euro 461,398,72, oltre interessi legali dalla presente decisione.

Le spese di giustizia sono a suo carico e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M .

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

C.S. a risarcire alla Cassa di Previdenza delle Forze Armate euro 461.398,72, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo.

Liquida le spese del giudizio, a suo carico, in euro 191,73 (centonovantuno/73).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2015.

Il Relatore Il Presidente

F.to Chiara Bersani F.to Ivan De Musso

Depositato in segreteria il 24 giugno 2015