Madre separata e in preda alla depressione. I tre figli vengono dichiarati adottabili. La Cedu condanna l’Italia. Lo Stato non ha fatto nulla per mantenere il legame con i genitori biologici ed anzi ha diviso i figli affidandoli a 3 famiglie diverse, mentre i figli erano accuditi dal padre e dai nonni.

È quanto deciso dalla CEDU nel caso S.H. c. Italia del 13/10/15, analogo ai casi Zhou c. Italia e Manuello e Nevi c. Italia ed Akinnibosun c. Italia, cui si rinvia per la prassi normativa e giurisprudenziale.

Il caso.

Madre di 3 figli (nati tra il 2005 ed il 2008), nel 2009 se li è visti sottrarre e ne ha visto decretare l’adottabilità, per la sua grave depressione e per i loro diversi ricoveri dovuti all’ingestione accidentale dei suoi antidepressivi.

Su proposta dello psichiatra dei servizi sociali, avallata dal Tribunale dei minori di Roma, erano stati restituiti ai genitori, ma poi nuovamente allontanati perché la donna era stata ricoverata altre volte, nonostante la stessa, presa coscienza delle difficoltà nell’accudire i figli, li affidasse al padre – da cui si era nel frattempo separata – ed al nonno paterno – ripresosi da una malattia – ed avesse assunto una colf per farsi aiutare.

Dichiarata nel 2011 l’adottabilità, i minori venivano affidati a tre diverse famiglie, sul presupposto dell’inaffidabilità dei genitori a svolgere il loro ruolo, malgrado l’aiuto dello Stato.

Tutti i ricorsi, anche presso il Supremo Collegio, si rivelavano vani, quindi la donna ricorse alla CEDU, lamentando che le dichiarazioni di stato di abbandono e di adottabilità non avevano tenuto conto dell’interruzione dei rapporti tra genitori, nonno e figli e della carenza da parte dei servizi sociali di avviare un percorso di sostegno e di recupero, come previsto per legge.

Doveri di protezione dello Stato e casi di adottabilità. In primis, va precisato che è riconosciuta allo Stato un’ampia discrezionalità nell’adottare leggi e misure per tutelare l’interesse dei minori e che la dichiarazione di adottabilità è lecita e concessa «solo se basata su una pressante necessità e se proporzionata al fine prefisso» (Couillard Maugery c. France del 1/7/04 e Pontes c. Portugal del 10/4/12).

In questi casi, per evitare ingerenze arbitrarie, sullo Stato gravano oneri positivi e negativi, che saranno applicati di volta in volta dopo aver fatto una compenetrazione degli interessi in gioco: da un lato si deve favorire il permanere e lo sviluppo del legame con la madre e/o il padre (Olsson c. Svezia del 27/11/92), ma dall’altro devono essere garantiti i superiori interessi della salute e del benessere psico-fisico del minore (Kearns c. Francia del 10/1/08).

In materia di adozioni va eventualmente valutato anche l’interesse del minore ad instaurare un legame con i genitori affidatari e/o adottivi.

Si noti che è stata contestata anche l’adottabilità del figlio nato da madre surrogata (Paradiso e Campanelli c. Italia nella rivista del 27/1/15).

Se i genitori sono particolarmente indegni (abusi sessuali, maltrattamenti etc.) ed i figli sono in pericolo, allora si ravvisano eccezioni che consentono l’interruzione di tale rapporto.

L’efficacia delle misure sottese all’attuazione di detti obblighi positivi di tutela è data dalla loro rapidità (Maumousseau e Washington c. Francia del 6/12/07).

Infatti «il ruolo delle autorità di protezione sociale è proprio di aiutare le persone in difficoltà e guidarle nei loro sforzi, consigliando, tra l’altro, i diversi tipi di benefici sociali disponibili» ed altri modi per superare le difficoltà (R.M.S c. Spagna del 18/6/13): «nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dimostrare un’attenzione particolare e garantire una maggiore protezione (B. c. Romania n.2 del 19/2/13; Todorova c. Italia del 13/1/09)».

Illecita interferenza dello Stato. L’Italia non ha fatto nulla per mantenere il legame con i genitori biologici ed anzi ha diviso i figli affidandoli a 3 famiglie diverse: è recidiva circa queste deroghe, come evidenziano le citazioni della CEDU (Clemeno c. Italia del 20/10/08 e Covezzi e Morselli del 9/5/03). Il rapporto tra i genitori (ed/od uno di loro) ed il figlio è alla base delle tutele previste dall’art. 8 Cedu e non può essere interrotto se non nei gravi casi sopra descritti.

Con un’attenta ricostruzione giurisprudenziale, la CEDU rileva che le difficoltà legate alla povertà, alla solitudine, all’eccesivo lavoro per mantenere la famiglia etc. non possono giustificarne l’interruzione e che la dichiarazione di adottabilità, da prendere dopo un’attenta e ponderata analisi e detto bilanciamento d’interessi, deve essere l’extrema ratio.

Nella fattispecie, sono stati ignorati le conseguenze dell’allontanamento e dell’adozione, l’aiuto anche economico e le attenzioni prestate dal padre e dal nonno, l’assunzione di una colf per la cura dei minori: le autorità si sono erroneamente fossilizzate solo sul degrado della situazione familiare per la separazione coniugale e l’aggravarsi della malattia della madre. Da qui, la condanna nei suddetti termini.