Maltrattamenti in famiglia: se la moglie riga l’auto del marito non c’è reato!

Per la Cassazione i semplici gesti di stizza non sono rilevanti ai sensi dell’articolo 572 del codice penale.

Purtroppo, nelle coppie in crisi è frequente che i coniugi prossimi a porre fine al loro legame matrimoniale si facciano torti o dispetti reciproci, a causa dell’astio e del rancore che tra chi pensava di poter costruire una vita insieme e vede questo progetto fallire possono essere davvero forti.

Spesso, si va anche oltre il limite di quanto sia opportuno fare compiendo gesti che si dovrebbe evitare di compiere.

Pur se deplorevoli, tuttavia, non tutte le vessazioni all’interno di un nucleo familiare possono essere considerate maltrattamenti in famiglia rilevanti ai sensi dell’articolo 572 del codice penale.

Perché ci sia reato, infatti, è innanzitutto necessario che un componente della famiglia ponga in essere nei confronti di uno o più altri delle condotte lesive fisicamente o psicologicamente, tanto da generare delle sofferenze morali.

Tali condotte, poi, devono essere poste in essere continuativamente.

È chiaro, quindi, che non possono essere reputati maltrattamenti in famiglia dei semplici gesti di “stizza” che un componente della coppia compie per rancore nei confronti dell’altro.

Gesti di stizza che spesso sono strumenti in mano alle donne per colpire.

La conferma di quanto detto si trova, peraltro, anche nella giurisprudenza.

Una sentenza della Corte di cassazione, (la numero 34197 del 1° agosto 2014) ad esempio, ha escluso la responsabilità penale di una donna che aveva tagliato i vestiti del marito e aveva rigato la sua auto per vendicarsi dei comportamenti dell’uomo: simili gesti non possono essere reputati maltrattamenti in famiglia.

In quella sede la Cassazione aveva infatti rilevato che dal testo dell’articolo 572 del codice penale emerge chiaramente che tale fattispecie richiede delle condotte più lesive di quelle contestate che, per quanto fastidiose, non erano andate oltre una “obiettiva attitudine a portare ad una, pur comprensibile ma non penalmente rilevante, condizione di stizza”.

Al limite sarebbe potuto venire in rilievo il danneggiamento (all’epoca ancora non depenalizzato), ma dato che vi era un rapporto di coniugio, la condotta non poteva comunque essere considerata punibile ai sensi dell’articolo 649 del codice penale.

Nonostante ciò, il rispetto reciproco non dovrebbe comunque mai mancare. Specie tra coloro che siano o siano stati una coppia.