Maltrattamenti in famiglia: violenza sessuale nei confronti della convivente (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56283).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente –

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/7/2016 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare, con rigetto nel resto;

udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Monica Miserocchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Maurizio Merlini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12/7/2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa il 31/10/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, riconosceva a G.C. le circostanze attenuanti generiche e, per l’effetto, rideterminava la pena a questi inflitta con rito abbreviato in tre anni e due mesi di reclusione; allo stesso erano contestati i delitti di lesioni personali aggravate, violenza privata, atti persecutori e violenza sessuale, tutti commessi in danno della propria convivente e ricadenti in un periodo temporale compreso tra (OMISSIS).

2. Propone diffuso ricorso per cassazione il G., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

– illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione quanto a tutti i delitti in rubrica. La Corte di appello, pur riportando correttamente – in premessa – i motivi di gravame, ne avrebbe poi stravolto il significato, assumendo che la difesa non avrebbe contestato, nei fatti, le condotte di reato ascritte, limitandosi a fornire delle stesse una certa lettura; orbene, ciò risulterebbe frutto di un palese travisamento degli atti, atteso che le doglianze di merito avrebbero avuto ad oggetto proprio la verificazione delle stesse fattispecie e l’inattendibilità delle parole della parte civile, sì da investire in toto l’intrinseca sussistenza di tutte le ipotesi delittuose;

– illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all’attendibilità della persona offesa. La sentenza avrebbe aderito al narrato della donna senza alcuna valutazione critica, ma superando i palesi limiti di coerenza logica ed attendibilità delle sue parole con il mero riferimento ad una situazione di sudditanza psicologica che la stessa avrebbe patito, invero mai emersa e mai provata; sì che le affermazioni della Corte sul punto risulterebbero palesemente apodittiche e prive di ogni fondamento istruttorio Ne deriverebbe una pronuncia gravemente carente, con la quale il Collegio non avrebbe compiuto alcuna verifica quanto alla verosimiglianza del racconto, nè superato le valutazioni al riguardo compiute dal primo Giudice; il quale, invero, avrebbe parlato di “comportamenti sconcertanti” della stessa parte civile, in sè dunque non credibile, sì da non potersi parlare nel caso di specie – di una doppia conforme, contrariamente a quanto asserito dalla Corte proprio a tale riguardo;

– vizio motivazionale quanto al delitto di cui all’art. 572 c.p..

La sentenza avrebbe riconosciuto il reato di maltrattamenti in famiglia sebbene, dalle stesse parole della donna, emergesse che tra questa ed il ricorrente non vi era mai stata una situazione di convivenza, tantomeno in un domicilio familiare; sì che non vi era mai stato un sodalizio familiare tra i due, necessario per configurare la fattispecie. La quale, ancora, sarebbe stata di fatto esclusa anche dal primo Giudice, che – come già richiamato – avrebbe espresso “sconcerto” sulla prova dichiarativa offerta dalla persona offesa, così palesando un evidente dubbio sulla sua attendibilità;

– vizio motivazionale quanto al delitto di lesioni personali. Anche a tale proposito, la pronuncia si fonderebbe esclusivamente sulle parole della donna, non solo offerte con difforme contenuto in più occasioni, ma anche prive di ogni riscontro, tale non potendosi ritenere quello erroneamente richiamato dalla Corte;

– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 610 c.p. , con vizio motivazionale. La sentenza avrebbe riconosciuto la violenza privata nell’aver – il ricorrente – costretto la donna a dimettersi dal lavoro; orbene, ciò costituirebbe un palese travisamento degli atti, dai quali, per contro, emergerebbe che la stessa avrebbe lasciato l’impiego – previa un causa – soltanto per questioni retributive.

Quanto, poi, al secondo argomento, fondato sulla indisponibilità delle chiavi di casa, tale da impedire alla persona offesa non di uscire, ma di rientrare, lo stesso emergerebbe palesemente inverosimile;

– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 612-bis c.p. , con vizio motivazionale. La Corte avrebbe confermato la condanna quanto agli atti persecutori senza accertare la sussistenza di almeno uno degli eventi di cui alla norma, invero mai riscontrati; per contro, l’istruttoria avrebbe dimostrato che la donna aveva sempre mantenuto piena facoltà di autodeterminarsi, in ogni occasione, sì da doversi escludere il grave e perdurante stato di paura che si ipotizza verificatosi sebbene mai riconosciuto, neppure dallo psicologo cui la stessa donna sia era rivolta;

– vizio di motivazione con riferimento al delitto di violenza sessuale. La sentenza avrebbe riconosciuto questo reato con motivazione doppiamente censurabile; come per un verso, infatti, avrebbe obliterato numerosi elementi idonei a mettere in dubbio la verosimiglianza del racconto, così, per altro verso, avrebbe addotto a riscontro circostanze inconferenti o frutto di un vero travisamento delle prove in atti. Ciò, in particolare, con riguardo alle ragioni per le quali la donna avrebbe raggiunto il G. in albergo (con la prospettiva quasi certa – nelle sue parole – di esser quantomeno picchiata), indicate dalla Corte in termini illogici, così come quanto all’assenza di qualsivoglia elementi di conferma – testimoniale o documentale – che pur vi sarebbe dovuto essere, se i fatti si fossero svolti con le modalità estremamente violente descritte dalla persona offesa. E con la precisazione che la stessa inverosimiglianza del racconto emergerebbe dal fatto che, pur a fronte di un evento gravissimo, la donna non ne avrebbe fatto menzione a nessuno. Con riguardo, poi, al tempo di presentazione della querela, quasi al limite del semestre concesso, la sentenza avrebbe affermato che ciò si giustificherebbe con il senso di vergogna che la donna avrebbe provato verso la sorella, portandola a conoscenza della mortificazione cui il G. l’avrebbe costretta; orbene, tale affermazione risulterebbe smentita per tabulas, emergendo con certezza che la sorella era venuta a conoscenza di ogni dettaglio del rapporto tra la donna ed il ricorrente, compreso il pluricitato “memoriale”, ormai da diversi mesi. E senza tacere, da ultimo sul punto, che la sentenza avrebbe usato a conferma elementi assenti dagli atti del processo, come il riferimento a presunte, precedenti violenze sessuali, invero mai riferite dalla stessa persona offesa;

– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 609-bis c.p., u.c.; vizio motivazionale. La sentenza avrebbe negato la diminuente della minore gravità con argomento palesemente illogico, richiamando elementi mai dimostrati (presunte precedenti violenze sessuali) od ipotizzando una programmazione invero mai neppure accennata in atti.

Sarebbe mancata, pertanto, quella valutazione complessiva del fatto che, per contro, la giurisprudenza di legittimità costantemente richiede al riguardo;

– errore materiale nel calcolo della pena. Alla luce delle modalità con le quali la sanzione è stata determinata, la Corte sarebbe incorsa in errore materiale, non avvedendosi che la pena corretta avrebbe dovuto esser pari a 2 anni, 10 mesi, 20 giorni di reclusione.

Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza o, quantomeno, la rettificazione della pena inflitta.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso risulta fondato limitatamente all’ultimo motivo.

Con riguardo alle numerose doglianze in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p, comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti nè all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

5. Orbene, tutto ciò premesso, ritiene la Corte che la motivazione di cui alla pronuncia impugnata non si connoti per i vizi e le patologie denunciate, sviluppandosi, per contro, lungo un corretto percorso logico-giuridico, fondato su oggettive emergenze istruttorie e privo di qualsivoglia contraddizione od aporia argomentativa; come tale, dunque, non censurabile, specie a fronte di doglianze che, talvolta, tendono a sollecitare a questo Giudice di legittimità una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate in sede di merito, invocandone una lettura alternativa e più favorevole. Quel che, però, non è consentito, andando a travalicare i limiti propri del giudizio di cassazione.

6. Ed allora, muovendo dalla valutazione di attendibilità della parte civile, vero fulcro argomentativo della motivazione e cardine istruttorio dell’intero giudizio, osserva innanzitutto il Collegio che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sì che non operano le regole dettate dall’art. 192 c.p.p. , commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni che confermino l’attendibilità delle parole medesime; tutto ciò, però, impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; successivamente, tra le altre, Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104). Questo principio, che trova applicazione sia in sede di merito che in quella cautelare (tra le altre, Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, dep. 4/2/2013, Puente Suarez, Rv. 258870; Sez. 5, n. 27774 del 26/4/2010, M., Rv. 247883), non costituisce affatto l’affermazione di una presunzione di credibilità della persona offesa, ma, anzi, impone al Giudice di merito un severo e rigoroso vaglio della sua deposizione, da tradurre adeguatamente in motivazione, reso necessario alla luce dell’interesse di cui la stessa è naturalmente portatrice, specie se costituita parte civile, ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità delle sue parole (Sez. 3, n. 40849 del 18/7/2012, Rv. 253688; Sez. 1, n. 29372 del 24/6/2010, Stefanini, Rv. 248016).

Tale previsione di carattere generale deve essere poi rispettata, con particolare attenzione, allorquando l’oggetto del giudizio sia costituito da reati in materia sessuale, con riferimento ai quali è estremamente frequente l’assenza di qualsivoglia elemento a sostegno dell’accusa diverso dalle affermazioni della persona offesa; orbene, in queste ipotesi il Giudice è chiamato ad un impegno valutativo e motivazionale particolarmente attento e stringente, e deve quindi sottoporre la deposizione ad un’approfondita, positiva indagine sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (tra le altre, Sez. 5, n. 1666 dell’8/7/2014, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661).

Orbene, di tutti questi principi ha fatto buon governo la Corte di appello.

7. In particolare, il Collegio – al pari del primo Giudice – ha evidenziato la linearità del narrato della donna, apparso in sè sempre coerente e privo di contraddizioni, oltre che adeguatamente riscontrato per via documentale e testimoniale, tanto dunque da giustificare – in ordine alla stessa persona offesa un giudizio di piena attendibilità; confermato, peraltro, da una “lettura complessiva” delle condotte tenute dal G., che ben si “legano” tra loro in una medesima ottica di sopraffazione, umiliazione e violenza, oltre che – ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p. – in un unico disegno criminoso, e senza che, peraltro, sul punto possa ravvisarsi alcun contrasto tra la prima e la seconda sentenza, come invece più volte sostenuto nel ricorso; il riferimento a “comportamenti sconcertanti” tenuti dalla persona offesa, di cui alla pronuncia del G.i.p., deve infatti esser inteso non nell’ottica proposta dal G., ossia quella del dubbio sulla verosimiglianza del narrato, ma in quella opposta, ossia della piena attendibilità della donna, come peraltro più volte espressamente affermato dallo stesso Giudice, il quale, infatti, ha sì ritenuto “sconcertanti” le condotte alle quali la stessa era stata costretta dal ricorrente, in un contesto ripetuto di umiliazioni, vessazioni e soprusi, ma le ha anche motivate congruamente con il richiamo alla sopraffazione psicologica che l’uomo aveva sempre esercitato sull’altra, annientandone la personalità; e cioè alla assoluta supremazia riconosciuta anche dalla Corte di appello – che il ricorrente aveva sviluppato a danno della convivente, succube ed incapace di opporsi, e peraltro colta in un periodo di particolare fragilità a causa della malattia della propria madre.

Una “schiava” (che) sottostava a continue “punizioni” e divieti, costretta a dormire per terra e ad alimentarsi solo con i cibi che venivano considerati come permessi dal G.”. Una persona completamente schiacciata e soggiogata, dunque, che aveva accettato di patire l’umiliante regime impostole dal ricorrente soltanto per la propria estrema debolezza; rafforzata, peraltro, dalle continue minacce, dalle ripetute violenze fisiche e psicologiche alle quali l’uomo l’aveva sottoposta, alle reiterate ingiurie di ogni natura, in sintesi da un atteggiamento di palese prevaricazione al quale la prima non era riuscita a sottrarsi. Ancora confermato, poi, da un costante ed esibito atteggiamento di supremazia sessuale, anche rispetto ai precedenti partner che la ragazza aveva avuto, tanto da imporle la redazione del pluricitato memoriale con oggetto proprio le pregresse relazioni ed ogni particolare intimo sul punto.

Considerazioni – tutte queste che precedono – che la sentenza impugnata ha peraltro tratto, con congruo argomento, non solo dalle parole della persona offesa, ritenuta attendibile nei termini che precedono, ma anche da numerosi soggetti escussi a sommarie informazioni, che – frequentando la ragazza avevano raccontato come questa “si trovasse prostrata, in tutt’altro stato, ben diverso da quello di “accettazione volontaria” descritto dall’appellante”; gli stessi soggetti (il cognato S.P., il datore di lavoro Q., le amiche B. e Se.) che, peraltro, avevano più volte visto la persona offesa con lividi ed ecchimosi sul corpo e sull’occhio, oltre che smagrita e trascurata di aspetto, come sottolineato nella sentenza impugnata.

E senza che, pertanto, si possa accedere all’argomento di cui al secondo motivo di ricorso, in forza del quale le espressioni impiegate in sentenza per descrivere la sudditanza vissuta dalla persona offesa non riposerebbero “su null’altro se non sull’incapacità del giudicante di credere altrimenti al racconto” della stessa parte civile; trattasi, per contro, di affermazioni adeguatamente radicate nel compendio istruttorio, come appena indicato.

8. In forza di quanto precede, dunque, la Corte di appello ha innanzitutto riconosciuto il delitto di cui all’art. 572 c.p. , individuato nell’habitus vitae imposto dal G. alla propria convivente, improntato alla sopraffazione, alla vessazione, alla umiliazione continue; il tutto, attraverso le condotte più che analiticamente indicate nel capo di imputazione, palese espressione della fattispecie di cui alla rubrica e sottratte ad ogni effettiva contestazione, in questa sede, anche da parte del ricorrente, che alle stesse non dedica alcun passaggio nel pur diffuso gravame. Il quale, infatti, concentra la propria attenzione non sui singoli episodi ma, piuttosto, sugli elementi costitutivi della fattispecie, negando che tra i due soggetti vi fosse stata convivenza e sodalizio familiare, sì da non potersi raffigurare maltrattamenti penalmente rilevanti.

Orbene, questa tesi non può essere accolta.

Il Collegio di appello, infatti, ha sottolineato non solo le condotte umilianti, vessatorie e violente poste in essere dal ricorrente, ma anche il contesto nel quale le stesse avvenivano, ossia nell’ambito di un rapporto (per l’appunto) di convivenza e condivisione della quotidianità; e con la precisazione che un tale legame non veniva certo meno per le saltuarie divisioni della coppia (quel che il G. ribadisce anche in questa sede, con il terzo motivo), atteso che – alla lontananza fisica – corrispondeva comunque una quotidiana comunicazione tra i due ed un contatto più che frequente. In tal modo, dunque, la sentenza ha fatto buon governo del principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale, in tema di maltrattamenti in famiglia, l’art. 572 c.p. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (per tutte, Sez. 6, n. 23830 del 7/5/2013, I, Rv. 256607; Sez. 6, n. 31121 del 18/3/2014, C., Rv. 261472.

Sul punto, si veda anche Sez. 5, n. 24688 del 17/3/2010, B., Rv. 248312, a mente della quale il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’ assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale). Esattamente come nel caso di specie.

8. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte anche quanto al delitto di lesioni personali, oggetto ancora di una motivazione adeguata e non censurabile; in particolare, la sentenza ha riconosciuto il delitto in forza di due solidi argomenti, già sopra ricordati, quali le dichiarazioni della persona offesa e le conferme ad esse da parte di numerosi soggetti che avevano visto la donna con ecchimosi o lividi.

E senza che sia possibile, in questa sede, procedere ad una diversa lettura delle affermazioni rese sul punto dalla prima, così come dalla teste Lori, come invece richiederebbe il ricorrente; al riguardo, infatti, si osserva non solo che tale valutazione alternativa è sottratta al sindacato della Corte di legittimità, nei termini già indicati, ma anche che i passaggi dichiarativi riportati sul punto nel quarto motivo di gravame sono parziali, incompleti e non accompagnati dall’allegazione integrale dei relativi verbali.

9. Infondata, di seguito, risulta anche la quinta doglianza, concernente il delitto di violenza privata. Come congruamente evidenziato dalla sentenza in esame, infatti, la persona offesa era stata costretta dal ricorrente a licenziarsi e, così, perdere il proprio posto di lavoro; quel che, peraltro, era stato confermato dallo stesso datore di lavoro, escusso a sommarie informazioni.

Quel che, tuttavia, il G. qui contesta, riportando un estratto dichiarativo della stessa persona offesa dal quale emergerebbe che, in realtà, il licenziamento era stato dettato da rivendicazioni salariali e da una controversia legale in corso per tale ragione; trattasi, tuttavia, di un argomento di puro fatto, non proponibile in questa sede (nella quale, peraltro, non si contesta il travisamento della prova, ma soltanto il vizio motivazionale) e, ancora, nuovamente fondato su un richiamo testuale incompleto e così non verificabile.

10. Da rigettare, di seguito, anche la doglianza n. 6, in punto di atti persecutori.

Al riguardo, occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale, il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è una fattispecie abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (tra le altre, Sez. 3, n. 9222 del 16/1/2015, G., Rv. 262517; Sez. 3, n. 23485 del 7/3/2014, U., Rv. 260083).

Ciò, peraltro, con la precisazione che, ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, quale elemento integrativo del delitto in esame, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29/4/2014, G., Rv. 260580).

Ciò richiamato, osserva la Corte che il Collegio di appello ha applicato correttamente tali criteri ermeneutici, redigendo ancora una motivazione adeguata e che si sottrae alla censura proposta.

In particolare, la sentenza ha sottolineato che il ricorrente – saputo che la ragazza avrebbe voluto troncare la relazione – aveva instaurato nei suoi confronti un clima di grave intimidazione (evidenziato anche dall’eloquente testo dei vai messaggi sms inviatile, riportato in rubrica e sul quale nessun accenno si trova nel gravame), le aveva cagionato una profonda prostrazione (dettata anche dalla estrema paura che la ragazza provava all’indirizzo del soggetto), l’aveva costretta a trasferirsi altrove (almeno per un periodo) ed a ricorrere ad uno specialista in psichiatria.

Con piena integrazione, dunque, della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. , come affermato dal Giudice del merito. E senza che possa esser accolta, al riguardo, la doglianza di cui al sesto motivo di gravame, che vorrebbe escluso l’evento di cui alla norma sul presupposto – all’evidenza fattuale – che la ragazza avrebbe sempre mantenuto una piena facoltà di autodeterminazione (riferita, peraltro, ad un solo episodio, del (OMISSIS) e richiamato con incompleto virgolettato di sue dichiarazioni), nonchè sull’elemento – del pari fattuale, oltre che irrilevante – per cui neppure lo psicologico avrebbe attestato alcun grave stato di ansia o paura.

Al riguardo, infatti, sia sufficiente richiamare il principio ermeneutico – più volte affermato in questa sede – secondo cui, in tema di atti persecutori, ai fini della prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza (per tutte, Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C., Rv. 260412).

11. Con riguardo, di seguito, alla violenza sessuale contestata al capo c) della rubrica, rileva il Collegio che la motivazione della sentenza risulta ancora congrua, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di qualsivoglia illogicità manifesta; al riguardo, peraltro, numerose sono le censure proposte, concernenti a) la verosimiglianza del racconto della persona offesa e gli argomenti spesi al riguardo; b) l’assenza di ogni riscontro, testimoniale o documentale, al reato in esame; c) la mancata comunicazione dell’accaduto ad alcuno, compresi i più stretti familiari; d) l’illogicità manifesta della motivazione sul punto.

Orbene, tutte queste doglianze risultano infondate.

Quanto alla prima, basti qui richiamare il giudizio di adeguatezza già formulato con riguardo alla parte della sentenza relativa alla attendibilità della persona offesa, più volte ribadita, di certo non superabile con una richiesta – di fatto contenuta nelle pagg. 22-23 della doglianza – di rinnovata valutazione delle dichiarazioni rese sul punto dalla stessa donna.

Ancora, il G. lamenta l’illogicità della motivazione in ordine alla scelta – propria della persona offesa di recarsi all’albergo di (OMISSIS) ove si trovava il ricorrente, con prevedibile certezza di esser (quantomeno) picchiata, poichè ciò le aveva prospettato lo stesso imputato; al riguardo, tuttavia, il gravame cita un passo della sentenza (la vergogna che avrebbe provato la ragazza, innanzi alla sorella, riferendole i caratteri violenti e mortificanti del menage con il ricorrente) relativo non a questo punto, ma all’epoca di presentazione della querela, sì da risultare la doglianza non fondata.

E sì, ancora, da risultare non censurabile la parte motiva effettivamente stesa dal Collegio sul punto, richiamata alla pag. 21, nella quale con argomento congruo e non manifestamente illogico – si è spiegato l’arrivo della giovane all’albergo con il timore che il ricorrente potesse riferire alla sorella di lei quanto minacciava (la diffusione del “memoriale”), in uno con “l’ennesima coazione imposta alla donna, ancora una volta soggiogata da parte del G., senza alcun riguardo alla sua dignità di persona”.

E con la precisazione che la attendibilità della ragazza sul punto è stata tratta anche dal dettaglio del suo racconto, anche molto intimo, sia in ordine a quanto accaduto prima e durante la violenza (compreso lo “stratagemma” da lei impiegato per indurre l’uomo a cessare la violenza), sia con riguardo a quanto accaduto nei momenti successivi, quando il G. l’aveva presa a schiaffi e spinte, obbligandola a sorridere davanti al portiere dell’albergo.

12. Con riguardo, poi, al diverso profilo dell’epoca in cui la querela era stata sporta, quasi ai limiti del semestre di cui all’art. 609-septies c.p. , ed alla motivazione della Corte appena richiamata, osserva il Collegio che il punto di gravame risulta ancora infondato; l’argomento speso, infatti, non appare affatto manifestamente illogico, nè superabile con l’affermazione – di cui al motivo di gravame – per cui sin dal (OMISSIS), ossia da diversi mesi prima della querela, la sorella ed il marito della donna avrebbero avuto piena conoscenza di quanto la stessa aveva patito per mano del G., sì da non potersi giustificare in tal modo il ritardo nella presentazione della condizione di procedibilità.

Trattasi, invero, ancora di una considerazione di mero fatto, legata cioè al merito della vicenda ed alla valutazione delle relative prove, nonchè fondata su un parziale virgolettato delle dichiarazioni rese dalla sorella e dal cognato della giovane, riportate ancora in termini incompleti e non documentati.

E fermo restando, peraltro, che la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto la cronologia dei fatti indicata nel gravame, precisando – con argomento adeguato – che “riferire la verità dei fatti alla famiglia e, poi, proporre la denuncia, è stato un gesto lungamente meditato dalla parte offesa, proprio in quanto avrebbe costituito un pubblico riconoscimento dello stato di estrema umiliazione nel quale la donna aveva vissuto, in conseguenza del suo rapporto con l’imputato”.

13. In tal modo, dunque, la Corte di appello ha steso una congrua e non censurabile motivazione anche sul punto, peraltro richiamando pure una mail del 29/5/2013 (quindi coeva alla violenza), pacificamente scritta dal ricorrente, nella quale lo stesso sembrava far riferimento ad una precedente condotta analoga; un elemento indicato solo ad colorandum, all’evidenza, ma in sè non manifestamente illogico, oltre che tratto da un concreto elemento istruttorio.

Una motivazione, ancora, che non appare poi censurabile neppure con le ulteriori doglianze al riguardo, afferenti all’assenza di riscontri alla violenza sessuale (testimoniali o documentali), così come alla mancanza di confidenze, da parte della ragazza, all’indirizzo dei familiari.

Trattasi, infatti, non solo di argomenti nuovamente – legati al merito della vicenda, quindi non ricevibili in questa sede, ma anche, e comunque, in sè irrilevanti, non incidendo affatto sulla configurabilità del reato, una volta affermata la piena attendibilità della persona offesa.

Ed a ciò aggiungendo, peraltro, che un riscontro alle parole della donna è stato in realtà ravvisato dalla Corte, quantomeno sotto un profilo logico: laddove, cioè, la sentenza ha evidenziato la “coerenza” delle condotte illecite del G. che, con la violenza sessuale, ulteriormente confermavano lo stato di soggezione in cui lo stesso aveva ridotto la persona offesa.

14. Infondata, ancora, risulta la doglianza concernente l’art. 609-bis c.p. , u.c..

Questa norma, in tema di violenza sessuale, afferma che “nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. La ratio che sostiene la previsione trae origine dall’unificazione – compiuta dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66 – dei concetti di violenza carnale e di atti di libidine violenti nella comune figura di atti sessuali; ed invero – alla luce della severa cornice edittale individuata dal legislatore, con pena minima pari a 5 anni di reclusione appariva evidente la necessità di un meccanismo che garantisse un regime sanzionatorio adeguato per quei fatti che, pur potendo esser ricondotti alla nuova ed unica fattispecie di reato, risultassero comunque offensivi della libertà sessuale in modo non particolarmente grave.

La giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente interpretato la previsione nel senso che, ai fini della configurabilità della diminuente in esame, deve farsi riferimento ad una valutazione globale della vicenda, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa, anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, n. 21623 del 15/4/2015, K., Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/5/2014, C., Rv. 259196; Sez. 3, n. 6623 del 10/12/2013, dep. 12/2/2014, T., Rv. 258929). Una valutazione globale, quindi, che ha condotto ad escludere la diminuente nei casi, ad esempio, di violenza commessa da un docente all’interno di un istituto scolastico (Sez. 3, n. 14437 del 22/1/2014, C., Rv. 258700); di violenza sessuale di gruppo (Sez. 3, n. 17699 del 21/11/2012, dep. 18/4/2013, C., Rv. 255488); di violenza perpetrata nel tempo (Sez. 3, n. 24250 del 13/5/2010, D., Rv. 247286); della particolare tipologia degli atti sessuali imposti (Sez. 4, n. 18662 del 12/4/2013, A., Rv. 255930).

15. Orbene, tutto ciò premesso in termini generali, osserva la Corte che la sentenza ha fatto buon governo di questi principi, negando la diminuente in esame ancora con adeguato e non censurabile percorso logico-giuridico. In particolare – ed al di là del richiamo ad eventuali, pregresse condotte dello stesso genere (desunto, come riferito, dal tenore di una mail), mai tradottesi in procedimenti penali -, la minore gravità è stata esclusa alla luce del contesto nel quale l’abuso sessuale – peraltro completo – era maturato, ossia in un “crescendo di violenza e di aggressione nei confronti della donna, che stava tentando di allontanarsi dall’uomo, nonostante fosse ancora oggetto del ricatto del G., che la minacciava di rivelare alla famiglia il contenuto del memoriale”.

Un contesto, ancora, nel quale si collocava “coerentemente” anche la violenza de qua, siccome caratterizzato da un rapporto asimmetrico e sbilanciato, ossia dalla dominante e violenta personalità dell’imputato, con correlata condizione di sottomissione della donna, sopraffatta ed annullata dall’altro anche sotto il profilo sessuale.

Sì da evidenziarsi, dunque, da parte della Corte di appello, quella valutazione globale del fatto – in termini oggettivi e soggettivi – che anche il ricorrente richiama come parametro essenziale di riferimento e che, con argomento non certo illogico, ha giustificato il diniego dell’attenuante. E senza che, in termini contrari, si possa qui valutare l’effettività del dissenso opposto dalla donna, come vorrebbe il ricorrente con l’ottava censura, trattandosi ancora di una questione di puro fatto, peraltro posta all’attenzione di questa Corte in termini del tutto vaghi.

Tutte le doglianze in punto di responsabilità, pertanto, debbono essere rigettate. Il ricorrente, inoltre, deve esser condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile costituita, che si liquidano in complessivi 3.500,00 Euro, oltre spese generali ed accessori di legge.

16, Merita accoglimento, per contro, la censura relativa al calcolo della pena, ravvisandosi l’errore materiale commesso dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata, infatti, ha mosso da una pena base (per il delitto più grave, art. 609-bis c.p. ) pari a 5 anni di reclusione, e su questa ha innanzitutto applicato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, “concesse nella loro massima ampiezza”, ossia per 1/3; ne sarebbe derivata, dunque, una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione (60 mesi-1/3= (uguale)40 mesi), non già di 3 anni e 9 mesi di reclusione, come si legge nella sentenza.

Ed allora, tenendo fermi gli ulteriori aumenti disposti a titolo di continuazione (sei mesi per gli atti persecutori e 6 mesi, complessivi, per i reati contestati al capo a), ed applicando la diminuente per il rito abbreviato, si sarebbe dovuti pervenire ad una pena finale di 2 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione (52 mesi-1/3), non già di 3 anni e 2 mesi, come affermato dalla Corte di merito. La sentenza impugnata, pertanto, deve esser rettificata in tali termini, potendo a ciò provvedere direttamente questa Corte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile C.M.M., che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 96, art. 52, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017.