Mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’appello al momento della costituzione in giudizio: inammissibilità?

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 13 novembre 2017, n. 26799)

…, omissis …

Fatto e diritto

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Calabria, in sede di giudizio revocatorio e relativa a una serie di avvisi d’accertamento per Irpef ed altro, riferiti al 2002, 2003, 2004 e 2005, deducendo, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione, per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione al momento della costituzione in giudizio.

Con un secondo motivo, l’ufficio deduceva il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 395 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto i giudici d’appello avevano dichiarato l’estinzione del giudizio, anche per l’anno 2005, per il quale non era stata depositata la comunicazione di regolarità della definizione della lite con istanza di estinzione, e i giudici della revocazione avevano ritenuto che l’ufficio avesse presentato le istanze d’estinzione del giudizio delle diverse annate senza specificare l’esclusione per il 2005, pertanto, l’errore materiale era imputabile all’amministrazione finanziaria e non alla CTR in sede di giudizio d’appello.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è fondato.

Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si è statuito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. sez. un. 13453/17, ord. n. 22246/17).

Inoltre, va ricordato che, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002), anche ai fini terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. (Cass. n. 3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743 del 2011).

Ciò è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” (vedasi par. 5.13 e par. 6 delle motivazioni). Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la “nullità della sentenza”, ai fini della produzione di nuovi documenti consentita dall’art. 372 cod. proc. civ., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007).

In tal senso vanno valorizzate anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria o segreteria del giudice d’appello circa l’effettività di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017).

Nel caso di specie, il termine per impugnare, scadeva il 14.1.14, mentre, il plico contenente l’appello risulta essere stato ricevuto il 2.12.13 (v. avviso di ricevimento della raccomandata inviata con posta ordinaria), pertanto, la “prova di resistenza” della tempestività dell’impugnazione, oltre che quella della costituzione in giudizio, risulta superata (v. Cass. ord. n. 1943/16).

Il secondo motivo è, altresì, fondato, in quanto erroneamente i giudici d’appello in sede di revocazione hanno ritenuto che fosse l’ufficio tenuto a specificare che la materia del contendere non riguardava l’anno 2005 (prescindendo dall’esame puntuale della documentazione) e, quindi, l’errore revocatorio, ex art. 395 primo comma n. 4 c.p.c., sarebbe rilevante solo in caso di non imputabilità alla parte che lo invoca, mentre è corretto l’assunto dell’ufficio che esso rileva oggettivamente, per il solo fatto che la decisione si fonda su un documento inesistente.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il complessivo merito della controversia.

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso. 

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.