Mancato rilascio delle registrazioni d’intercettazioni: ordinanza da annullare con rinvio.

Con la Sent. n. 45490 del 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI, ha affermato che è illegittimo e va annullato con rinvio il provvedimento cautelare che abbia confermato la misura utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta al Pubblico ministero, a causa di ritardi imputabili a quest’ultimo. (Cass. Pen., Sez. VI, 13 novembre 2015, n. 45490)