Mantenimento dei figli: non basta licenziarsi per sottrarsi agli obblighi.

(Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, sentenza 09/07/2015)

Il provvedimento in commento, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 9 luglio 2015, riguarda la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, avanzata dalla madre casalinga nei confronti del coniuge e degli ascendenti.

Da notarsi che il marito abbandonava il domicilio coniugale a far data dal gennaio 2015, andando a trasferirsi dalla genitrice, ove conduceva una vita agiata, pur essendo disoccupato.

Il Giudice Unico, dott. Vincelli, rilevando che il resistente era proprietario di cespiti ereditari, di una autovettura e di diversi capi di bestiame e che versava in stato di disoccupazione dal marzo del 2015 pur risultando collocato  in  stato  di conservazione ordinaria, accoglieva la domanda della ricorrente, statuendo il suo obbligo di versamento di un assegno di mantenimento di €. 500,00, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie in favore della prole, in considerazione della “persistente capacità lavorativa dimostrata per effetto dello svolgimento di un  rapporto  di  lavoro  sino  al 18.03.2015”.

Tale pregevole decisione si pone come deterrente per chiunque, magari surrettiziamente, si licenzi dal posto di lavoro per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli, nell’errata convinzione di dimostrare in tal guisa la propria incapacità economica.

Il principio di Diritto, nuovamente affermato dal Tribunale di Catanzaro, è che la capacità lavorativa incide grandemente sugli obblighi sanciti dal codice, pur in presenza di situazioni preordinate all’elusione degli stessi.

TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Sentenza 8-9 luglio 2015

Il giudice dott. Pierpaolo Vincelli,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 7.7.2015,

letti gli atti ed esaminati documenti della causa di cui al n. RGAC n. /2015;

rilevato che la ricorrente ha agito nei confronti del proprio coniuge e della madre di questi OMISSIS al fine di ottenere la correspo dell’assegno di mantenimento in favore dei figli ; evidenziata l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di OMISSIS, padre della ricorrente;

preso atto delle deduzioni della stessa parte ricorrente secondo cui ella era disoccupata, essendosi dedicata sempre alla cura della prole; mentre il marito, sebbene avesse dichiarato di essere disoccupato, conduceva una vita agiata presso la casa della madre, era proprietario di una autovettura tg OMISSIS, era proprietario di diversi capi di bestiame ed aveva ereditato una parte dei beni del defunto padre;

preso atto delle deduzioni di parte resistente OMISSIS secondo cui anche egli si trovava in stato di disoccupazione, ed inoltre il reddito percepito dalle “vacche che deteneva” era riconducibile soltanto al reddito “di vitelli” per la vendita ch e avveniva una sola volta all’anno; mentre i cespiti ereditari erano ancora comuni e non divisi tra gli otto fratelli;

letto l’art. 316 bis c.c. secondo cui “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo ”;

considerato che la ricorrente non è produttrice di redditi;

considerato che il resistente OMISSIS è risultato, per sua stessa ammissione in giudizio, essere proprietario di capi di bestiame ed inoltre di una quota ereditaria, nella misura di 1/8 del patrimonio paterno;

considerato inoltre che quest’ultimo, malgrado disoccupato, risulta, dalla scheda lavoratore rilasciata dalla Provincia di Catanzaro, collocato in stato di conservazione ordinaria ed inoltre avere prestato attività lavorativa sino al 18.03.2015 presso OMISSIS;

ritenuto al fine di determinare l’importo dell’assegno di mantenimento da corrispondere da parte di OMISSIS in favore dei figli di valorizzare, oltre al dato reddituale costituito, come esaminato, dalla proprietà di capi di bestiame e di una quota dell’asse ereditario del padre, la capacità economica mantenuta per effetto dello stato di conservazione ordinaria e la persistente capacità lavorativa dimostrata per effetto dello svolgimento di un rapporto di lavoro sino al 18.03.2015;

ritenuto pertanto di over quantificare l’assegno di mantenimento in favore dei figli nella somma di euro 500,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate e concordate tra i coniugi; considerato quanto alla decorrenza dell’assegno di mantenimento così come determinato in tale sede, che essa deve essere ricondotta al momento di proposizione della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ. 17199/2013), e quindi a far data dal mese di aprile 2015 (data di proposizione ricorso 3.4.2015);

considerato come secondo il giudice di legittimità “ L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art.433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo ” (così Cass. civ. 20509/2010);

ritenuto allo stato di dover rigettare la domanda proposta nei confronti di OMISSIS, in ragione dell’accertata capacità reddituale di OMISSIS

ritenuto di non disporre la cancellazione della frasi ritenute offensive contenute nella memoria di costituzione del resistente OMISSIS , perché non eccedenti i limiti della convenienza e del doveroso riguardo verso l’avversario ed i suoi patrocinatori;

ritenuto di dover compensare tra le parti le spese di lite in ragione della particolarità delle questioni involte dalla presente controversia;

P.Q.M.


dispone che OMISSIS corrisponda a OMISSIS, a far data dal mese di aprile 2015, per il mantenimento dei loro figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate e concordate tra i coniugi; compensa le spese di lite.

Si comunichi. Catanzaro, 8 luglio 2015

IL GIUDICE

dott. Pierpaolo Vincelli

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