Maresciallo addetto al cerimoniale chiede il riconoscimento del lavoro straordinario non tenendo conto dei rimedi compensativi (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 4 febbraio 2019, n. 834).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 6108 del 2014, proposto dal signor G.C.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Parenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114,

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per l’annullamento e/o la riforma integrale, previa adozione delle opportune misure cautelari, della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 11050 del 20 dicembre 2013, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 565/2004, proposto per l’accertamento del diritto alla corresponsione della retribuzione del lavoro straordinario prestato dall’interessato quale Maresciallo ordinario addetto al cerimoniale e alla gestione e organizzazione della sala convegni del Circolo degli ufficiali del 1 Reggimento dei Granatieri di Sardegna, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie prodotte dall’appellante (in data 8 gennaio 2019) e dall’Amministrazione (in data 17 dicembre 2018) a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 3825 del 27 agosto 2014, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avvocato Grazia Tiberia Pomponi, su delega dichiarata dell’avvocato Luigi Parenti, per l’appellante e l’Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per l’Amministrazione;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor G.C.S. ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione di lavoro straordinario prestato quale Maresciallo ordinario addetto al cerimoniale e alla gestione e organizzazione della sala convegno del Circolo degli ufficiali del 1 Reggimento dei Granatieri di Sardegna.

2. In tale ricorso, l’interessato aveva esposto di aver prestato lavoro straordinario eccedente le 38 ore settimanali per i cinque anni antecedenti la data del 7 ottobre 1995, in ragione dell’incarico assegnatogli di gestore della sala convegno/mensa ufficiali del predetto Circolo.

All’esito di acquisizione di chiarimenti e documentazione dall’Amministrazione convenuta, il T.A.R. adìto ha respinto il ricorso evidenziando:

– che la riconoscibilità della retribuzione richiesta era esclusa in radice dalla disciplina vigente per la corresponsione dei compensi per prestazioni lavorative straordinarie del personale militare (articolo 10 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394) che, dopo aver fissato in 36 ore settimanali l’orario ordinario di lavoro, contingenta in due ore – poi diventata una sola a decorrere dal 1 gennaio 1997 – le prestazioni straordinarie obbligatorie che il personale è tenuto a svolgere, stabilendo altresì che le eventuali ore svolte in eccesso debbano essere compensate con riposto compensativo, previa richiesta dell’interessato (in tal senso l’articolo 10, comma 3, della L. 8 agosto 1990, n. 231);

– che, nella specie, mancavano i presupposti di legge per il riconoscimento della spettanza del compenso per le prestazioni straordinarie nei termini richiesti;

– che, peraltro, difettava anche un previo provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di lavoro straordinario de quo.

3. Nell’odierno appello, l’istante deduce avverso la decisione così sintetizzata i seguenti motivi di gravame:

I) erroneità dell’interpretazione della normativa di settore; irrilevanza del precedente giudiziale posto a base della sentenza impugnata;

II) configurabilità della nota prot. (…) del 1 ottobre 1997 come atto autorizzatorio del lavoro straordinario.

4. Il Ministero della difesa si è costituito, opponendosi con atto di stile all’accoglimento della domanda attorea.

5. All’esito della camera di consiglio del 26 agosto 2014, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata in una all’appello.

6. Di poi, le parti hanno sviluppato con memorie le rispettive tesi.

7. Infine, all’udienza del 31 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Tutto ciò premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

9. Ed invero, non può condividersi la lettura che parte appellante propone della normativa di settore, laddove limita a sole due ore settimanali le prestazioni di lavoro straordinario obbligatorie per il personale del Ministero della difesa (articolo 10, comma 2, del citato D.P.R. n. 394 del 1995), nel senso che le eventuali ore eccedenti sarebbero comunque retribuibili ancorché facoltative.

Al contrario, come anche di recente evidenziato dalla Sezione, la contestuale previsione nella medesima normativa degli istituti del recupero e del riposo compensativo comporta che, a fronte di tali eventuali ore di lavoro svolto in eccedenza, il militare sia tenuto a chiedere di fruire di tali benefici nel rispetto dei limiti temporali ivi stabiliti (entro il 31 dicembre dell’anno successivo), e qualora non lo faccia decada irreversibilmente dalla possibilità di fruire di tali benefici (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3322, a proposito del personale della Guardia di finanza per il quale valgono analoghe previsioni e argomentazioni).

Nel caso che qui occupa, anche a voler dare per provato l’effettivo svolgimento delle ore di straordinario che l’appellante assume di aver svolto in eccedenza rispetto al limite dello straordinario obbligatorio, egli non risulta aver attivato tempestivamente i rimedi compensativi in questione, di modo che non può oggi instare per la corresponsione di un compenso pecuniario.

10. Dirimente è poi nella specie, come già evidenziato in fase cautelare, l’assenza di una previa autorizzazione dell’Amministrazione allo svolgimento dell’attività lavorativa straordinaria de qua, la quale come noto costituisce il presupposto indefettibile per la retribuibilità del lavoro straordinario.

Al riguardo, parte appellante insiste nel sostenere che la nota prot. n. (…) del 3 febbraio 1997, versata agli atti del giudizio di primo grado, integrerebbe il provvedimento autorizzatorio de quo, in quanto in essa l’Amministrazione della difesa riconosce che egli avrebbe svolto lavoro straordinario per un numero di ore pari a quelle di cui è stata chiesta la retribuzione.

Tuttavia, il detto atto di ricognizione ex post – in disparte i rilievi svolti dalla difesa erariale per dimostrare la sua non riconducibilità a ricognizione di debito in senso tecnico – non è idonea a soddisfare l’esigenza dell’autorizzazione necessaria per la retribuibilità del lavoro straordinario, che deve sempre precedere e legittimare lo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente.

11. Alla luce dei rilievi che precedono, s’impone una decisione di reiezione dell’appello e conferma della sentenza impugnata.

12. In ragione della peculiarità della vicenda esaminata e della sua risalenza ad epoca in cui ancora non si erano consolidati gli indirizzi giurisprudenziali di cui si è oggi fatta applicazione, le spese del grado possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. 

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il giorno 4 febbraio 2019.