Maresciallo dei Carabinieri insieme ai colleghi aveva predisposto servizio di osservazione per assistere all’incontro programmato tra i proprietari di un’autovettura, oggetto di furto, e l’autore della richiesta estorsiva, il quale, accortosi della presenza dei militari, si era dato alla fuga, abbandonando le chiavi dell’autovettura. Rifugiatosi in un portone, aveva colpito il Maresciallo, che insieme ad altro militare, tentava di entrare, ma aveva sentito all’interno più persone esortare i malviventi a fuggire; rimasto senza esito l’ordine di aprire ai carabinieri, espressamente qualificatisi, il Maresciallo aveva rotto con il calcio della pistola i vetri del portone ed aveva visto l’imputato indicare all’estorsore, sfuggito alla cattura, la via di fuga, sentendo rassicurare l’altro che avrebbe pensato lui alle guardie. Entrato insieme ai colleghi, ai quali indicava la via di fuga dell’estorsore, riuscito definitivamente a dileguarsi, il Maresciallo, benchè sanguinante, era stato colpito dall’imputato con varie testate al volto, da altro soggetto con pugni all’addome, mentre un terzo aveva tentato di sfilargli la pistola.

(Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza 8 luglio 2016, n. 28614)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente –

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere –

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere –

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

O.G., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/03/2015 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CRISCUOLO Anna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 4 febbraio 2010 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato O.G. colpevole dei reati di favoreggiamento personale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e condannato, ritenute le aggravanti e la recidiva contestate, alla pena di anni 2 e mesi nove di reclusione.

I giudici hanno ritenuto provata la responsabilità dell’ O. in base alle dichiarazioni del maresciallo D.R., che, insieme ai colleghi, aveva predisposto un mirato servizio di osservazione per assistere all’incontro programmato tra i proprietari di un’autovettura, oggetto di furto, e l’autore della richiesta estorsiva, il quale, accortosi della presenza dei militari, si era dato alla fuga, abbandonando le chiavi dell’autovettura.

Rifugiatosi in un portone, aveva colpito il D.R., che insieme ad altro militare, tentava di entrare, ma aveva sentito all’interno più persone esortare i malviventi a fuggire; rimasto senza esito l’ordine di aprire ai carabinieri, espressamente qualificatisi, il D.R. aveva rotto con il calcio della pistola i vetri del portone ed aveva visto l’imputato indicare all’estorsore, sfuggito alla cattura, la via di fuga, sentendo rassicurare l’altro che avrebbe pensato lui alle guardie.

Entrato insieme ai colleghi, ai quali indicava la via di fuga dell’estorsore, riuscito definitivamente a dileguarsi, il D. R., benché sanguinante, era stato colpito dall’imputato con varie testate al volto, da altro soggetto con pugni all’addome, mentre un terzo aveva tentato di sfilargli la pistola.

Ritenuta la sussistenza dei reati contestati e l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio per la gravità del fatto e la capacità criminale dell’imputato, attestata dalla recidiva contestata e ritenuta, l’appello è stato rigettato.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, che ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la Corte si sarebbe sottratta all’onere motivazionale, limitandosi a richiamare integralmente la motivazione della sentenza di primo grado senza indicare le ragioni per le quali la stessa andava condivisa;

– manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione agli artt. 378 e 337 c.p.: la Corte ha condiviso l’impianto accusatorio fondato sulle dichiarazioni del D.R. senza fornire adeguata risposta alle obiezioni difensive, specie alla luce delle perplessità nutrite anche dal giudice di primo grado in ordine all’attribuibile delle frasi incitanti alla fuga.

Si sostiene che la frase “ci hanno sgamati” non poteva provenire dall’ O., la cui partecipazione al reato presupposto è stata esclusa, ma su tale punto la motivazione si limita a dedurne la prova del reato di favoreggiamento;

– omesso esame dei motivi di gravame ed erronea applicazione dell’art. 99 c.p.: si eccepisce che la Corte ha reiterato l’errore di diritto in cui è caduto il primo giudice, che era stato segnalato nei motivi di appello, in quanto la recidiva è stata ritenuta con riferimento a reati commessi successivamente al reato in esame ed in particolare, alla sentenza di condanna per un reato commesso il (OMISSIS) ovvero mesi dopo il fatto per cui si procede, commesso il (OMISSIS), divenuta irrevocabile il 22 ottobre 2008 ovvero a distanza di due anni dai fatti in oggetto;

– erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p. in relazione all’art. 133 c.p.: la motivazione è carente in punto di diniego delle attenuanti generiche, non essendo stati considerati il comportamento processuale dell’imputato o altri elementi inerenti il fatto in grado di ridurre il trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle censure proposte in appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione esauriente e logica con la quale il ricorrente non si confronta affatto, insistendo nella propria tesi difensiva e pretendendo una rilettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando non solo pienamente legittimo il richiamo alla sentenza di primo grado della quale il giudice di secondo grado condivida il percorso motivazionale, ma anche perchè, nel caso in esame, la Corte di appello ha con autonoma motivazione giustificato la decisione di conferma.

1.2 Anche il secondo motivo è infondato.

Non solo va rilevato che la base probatoria non era costituita dalle sole dichiarazioni del D. R., ma anche da quelle dei militari intervenuti, ma, soprattutto, che è inconferente l’argomentazione difensiva circa la non attribuibilità all’ O. della frase “ci hanno sgamati”, logicamente attribuibile agli autori della pretesa estorsiva, in quanto, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, proprio la presenza dell’imputato nello stesso luogo ne rende evidente la consapevolezza della precedente commissione di un reato da parte dei correi del fuggitivo, effettivamente agevolato nella fuga e rassicurato circa l’azione ostruzionistica nei confronti dei carabinieri, poi effettivamente posta in essere dall’ O. e da altri soggetti, che lo coadiuvarono nell’azione oppositiva per ostacolare l’intervento dei militari e garantire l’immunità all’estorsore.

In modo logico e coerente la Corte ha desunto dalla frase pronunciata dall’ O. “alle guardie ci penso io” sia la consapevolezza del reato presupposto che il dolo del reato di resistenza e di lesioni.

3. Quanto alla contestata recidiva specifica infraquinquennale la Corte ha ritenuto corretta la contestazione in ragione delle condanne precedenti riportate nel quinquennio, atteso che l’art. 99 c.p., comma 2, n. 2, fa riferimento alla “condanna precedente” e non alla data di commissione del reato, così come la qualità di recidivo semplice ex art. 99 c.p., comma 1, è connessa alla necessaria qualità di “condannato” del soggetto cui tale qualità è riferita.

va, peraltro, rilevato che nella sentenza di primo grado il giudice valorizza la precedente condanna al solo fine di giustificare il diniego delle attenuanti generiche, risultando da detta condanna la commissione di più reati anche specifici a distanza di pochi mesi dal fatto in esame, dunque, al solo fine di rimarcare la capacità a delinquere dell’imputato.

4. Palesemente infondato e generico è anche il quarto motivo, risultando congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto, della callidità dell’azione, della pericolosità e della capacità a delinquere dimostrata dall’imputato.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016.

1 thought on “Maresciallo dei Carabinieri insieme ai colleghi aveva predisposto servizio di osservazione per assistere all’incontro programmato tra i proprietari di un’autovettura, oggetto di furto, e l’autore della richiesta estorsiva, il quale, accortosi della presenza dei militari, si era dato alla fuga, abbandonando le chiavi dell’autovettura. Rifugiatosi in un portone, aveva colpito il Maresciallo, che insieme ad altro militare, tentava di entrare, ma aveva sentito all’interno più persone esortare i malviventi a fuggire; rimasto senza esito l’ordine di aprire ai carabinieri, espressamente qualificatisi, il Maresciallo aveva rotto con il calcio della pistola i vetri del portone ed aveva visto l’imputato indicare all’estorsore, sfuggito alla cattura, la via di fuga, sentendo rassicurare l’altro che avrebbe pensato lui alle guardie. Entrato insieme ai colleghi, ai quali indicava la via di fuga dell’estorsore, riuscito definitivamente a dileguarsi, il Maresciallo, benchè sanguinante, era stato colpito dall’imputato con varie testate al volto, da altro soggetto con pugni all’addome, mentre un terzo aveva tentato di sfilargli la pistola.”

  1. 2 anni e 9 mesi mi sembrano quasi un buffetto.
    Per ottenere una condanna congrua cosa avrebbe dovuto fare, ammazzare il maresciallo?

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