Maresciallo dell’Esercito rifiuta di firmare per presa visione la comunicazione del documento recante la sua scheda valutativa. E’ reato.

(Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza 19.12.2014, n. 52957)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
Dott. DI TOMASSI M. – rel. Consigliere –
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere –
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa in data 29/10/2014 dalla Corte militare di appello di Roma;

Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Militare Dr. Flamini Luigi Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Cipullo Giuseppe per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe la Corte militare di appello – decidendo su impugnazione del Pubblico ministero e in riforma della sentenza emessa in data 11 giugno 2013 dal Tribunale militare di Napoli, che aveva assolto l’imputato con la formula il fatto non costituisce reato – ha ritenuto M.L., Maresciallo Capo dell’Esercito, responsabile del reato di disobbedienza aggravata, ai sensi dell’art. 47 c.p.m.p., comma 1, n. 2, e art. 173 c.p.m.p., commesso in (OMISSIS), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione militare.

1.1. Al M. era stato contestato di essersi rifiutato di eseguire l’ordine, reiteratamente impartitogli dal Comandante di reggimento Col. Mi., di sottoscrivere per presa visione la comunicazione del documento recante la scheda valutativa che lo riguardava, riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2011, scrivendo infine nella parte dedicata alla attestazione della avvenuta integrale conoscenza: “non ritengo opportuno firmare”.

1.2. A ragione della decisione, la Corte militare di appello osservava che non poteva condividersi la sentenza del Tribunale che aveva assolto il Maresciallo M. sul rilievo che per analoghi comportamenti erano già intervenuti nei suoi confronti due decreti di archiviazione e una sentenza di assoluzione, e che perciò, pur essendo indubbia la riconducibilità del fatto al reato contestato, poteva dubitarsi della sussistenza dell’elemento soggettivo, a causa dell’affidamento ingenerato da detti precedenti circa la non illiceità della condotta. Proprio la sentenza di assoluzione, del 2008, che riposava su considerazioni analoghe, ovverosia sull’assunto che l’imputato poteva ritenersi indotto in errore a causa delle due pregresse archiviazioni, avrebbe dovuto al contrario far ritenere che l’imputato non poteva non comprendere che le condotte da lui già reiteratamente poste in essere erano obiettivamente illecite e che gli era inibito proseguire con simili atteggiamenti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il M. a mezzo del difensore avv. Giuseppe Cipullo, che ne chiede l’annullamento denunziando:

2.1. vizio di motivazione in ordine alla attinenza dell’ordine al servizio o alla disciplina militari, sull’assunto che lo stesso non rientrava nelle finalità previste dalla L. n. 382 del 1982 e dal D.P.R. n. 545 del 1986, e che la disobbedienza non aveva prodotto alcuna interruzione del servizio o ostacolo al regolare funzionamento dell’apparato militare, riferendosi l’ordine ad una mera presa visione;

2.2. violazione, ovvero erronea applicazione, della legge penale, in quanto:

– secondo la giurisprudenza prevalente, non sarebbe possibile ritenere equivalente a un ordine la previsione della legge relativa all’obbligo del militare di firmare la documentazione caratteristica;

– l’inottemperanza non avrebbe prodotto alcuna lesione del bene protetto, non influendo sull’iter amministrativo, ma avrebbe pregiudicato invece i diritti del M. per le ragioni indicate nella sentenza della Corte militare di appello (del 2008) richiamata da quella impugnata;

– l’imputato ben aveva potuto intendere che il superiore gli aveva semplicemente ribadito che per legge aveva l’obbligo di firmare, ma senza impartirgli alcun ordine gerarchico, anche perchè, a precisa richiesta al proposito, il Comandante non lo aveva confermato;

– difettava quantomeno l’elemento psicologico del reato, e sul punto la Corte di merito non aveva adeguatamente motivato, giacchè in altre occasioni l’imputato, a seguito di precisi ordini, aveva firmato i fogli matricolari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare sotto ogni aspetto inammissibile.

2. Esattamente al contrario di quanto assume (del tutto apoditticamente) il ricorrente, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere che l’ordine di sottoscrivere l’avvenuta presa visione della scheda di valutazione e delle note caratteristiche si riferisce ad adempimento attinente al servizio.

Basterà al proposito ricordare, tra molte: Sez. 1, n. 19423 del 05/05/2008, Pastore, Rv. 240285, già citata dalla Corte militare di appello, e le precedenti sentenze conformi n. 3007 del 1988 Rv. 177825; n. 8716 del 1993 Rv. 195073; n. 735 del 1998 Rv. 209447; n. 11725 del 1999 Rv. 214288.

E’ di palmare evidenza, per altro, che in difetto di attestazione circa l’effettiva piena conoscenza del contenuto integrale del documento oggetto di comunicazione in via breve, al fine della decorrenza dei termini per eventuali impugnative occorrerebbe procedere alla notificazione formale dell’atto, con evidente aggravi per il servizio.

Le deduzioni al proposito appaiono dunque manifestamente infondate.

3. Manifestamente infondate, e sostanzialmente generiche, sono anche le doglianze relative all’asserita buona fede del ricorrente.

3.1. Quanto alla rilevanza, ai fini di un ipotetico errore in buona fede del M., delle precedenti pronunce relative a fatti analoghi, la Corte di appello ha correttamente e ampiamente rilevato che proprio nella sentenza della Corte militare di appello del 2008 si evidenziava che non poteva dubitarsi della illiceità penale del comportamento consistente nel rifiuto di sottoscrivere le note caratteristiche, ma si era in essa dubitato solamente della sussistenza dell’elemento soggettivo a causa dell’avvenuta precedente archiviazione, per due volte, di denunce relative a fatti simili.

Ineccepibile è per conseguenza l’osservazione che appariva quindi evidente che una tale valutazione, di dubbio sull’elemento soggettivo, se giustificabile in casi come quello preso in esame dalla Corte militare di appello nella precedente sentenza, non poteva essere ripetuta per analoghi comportamenti realizzati successivamente, perchè proprio le ragioni poste a fondamento dell’assoluzione sull’elemento soggettivo rendevano palese la oggettiva illegittimità del comportamento: sicchè l’errore in cui poteva ritenersi caduto il soggetto, ritenuto inevitabile nella precedente sentenza, non poteva nuovamente, ora, ammettersi, atteso che anche con un minimo di diligenza l’imputato avrebbe potuto rendersi conto che la precedente assoluzione non aveva affatto escluso la sussistenza sotto il profilo materiale del comportamento realizzato.

3.2. Con riferimento, quindi, alla natura e alla forma di ordine dell’invito a sottoscrivere la comunicazione della scheda valutativa, al fine di attestare la presa visione integrale della stessa, già la sentenza di primo grado, in risposta ad analoghe osservazioni, aveva adeguatamente rimarcato come il Comandante avesse chiaramente riferito in dibattimento di avere ripetutamente detto all’imputato di firmare, avvisandolo espressamente che la mancata sottoscrizione avrebbe comportato la segnalazione alla procura per il reato di disubbidienza, e che perciò non potevano esservi dubbi sul fatto che si trattasse di un ordine. E che gli altri testimoni, Ma., Me., e P., presenti ai fatti, avevano confermato tali dichiarazioni.

3.3. Gli argomenti esposti dei giudici di merito per confutare le deduzioni difensive reiterate nel ricorso appaiono dunque in diritto ineccepibili e in fatto ampiamente suffragati.

Il ricorso, d’altronde, neppure mostra di considerare tali risposte.

Con la conseguenza che le censure, non essendo neppure riferite agli specifici punti della motivazione che riguardavano i profili oggetto delle deduzioni difensive, devo ritenersi anche, per tale ragione, ritenersi viziate da genericità.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014.