Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza comandato al poligono come istruttore di tiro rientrava in ritardo con l’auto dell’amministrazione per effettuare una pausa ristoratrice.

(T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna), sez. I, sentenza 17 settembre 2015, n. 219)

La valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione irrogata ed i fatti contestati costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici.

Nella fattispecie, il ricorrente, Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggo Emilia, veniva comandato in servizio isolato fuori sede in Parma presso il poligono del locale Comando Carabinieri per svolgere le mansioni di istruttore di tiro.

Al termine delle attività rientrava presso la sede di servizio a bordo di autovettura dell’Amministrazione dal medesimo condotta, con partenza alle ore 13,00 e rientro alle ore 15,30, e giustificava l’eccessivo ritardo maturato affermando di aver effettuato lungo il tragitto “una pausa ristoratrice” che si rendeva necessaria a causa di una “condizione di stanchezza psico-fisica”.

Acquisite le deduzioni difensive dell’interessato il Capo Ufficio, rilevando la violazione degli artt. 716, 717 e 748 del d.P.R. n. 90 del 2010 e valutati i precedenti disciplinari e di servizio dell’interessato ex art. 1355 del d.lgs. n. 66 del 2010, con provvedimento dell’1 agosto 2014 infliggeva al ricorrente la sanzione disciplinare della “consegna” di giorni 2.

In giudizio veniva comprovata la sussistenza del fatto contestato, ossia l’omessa comunicazione ai superiori di un evento verificatosi nello svolgimento del servizio che aveva determinato un significativo ritardo nel rientro presso la sede.