Militare della gdf avrebbe tentato di ottenere utilità economiche da un notaio di Saronno a fronte di un interessamento, speso con l’intermediazione di un amico sedicente avvocato, alla pratica che avrebbe potuto aprirsi, in esito ad ispezione tributaria intervenuta presso lo studio notarile del settembre 2015.

(Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1 agosto 2016, n. 33710)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente –
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere –
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 17/05/2016 del Tribunale di Genova;

visti glì atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore, avv. Frasacco M., che ha concluso riportandosi ai motivi.

Ritenuto in fatto.

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, sezione specializzata del riesame, pronunciando all’esito di ricorso introdotto ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal difensore di C.A. ed ha confermato il provvedimento del Gip del medesimo Tribunale di applicazione della custodia in carcere per i reati, in concorso con altri all’indagato contestati, di cui agli artt. 110, 56 e 319-quater c.p., art. 326 c.p., comma 2, art. 61, n. 2, per avere l’indagato, militare appartenente alla Guardia di Finanza di Genova, in servizio presso il Nucleo di polizia tributaria, tentato di ottenere utilità economiche dal notaio P.B. di Saronno a fronte di un interessamento, speso con l’intermediazione di un amico sedicente avvocato, alla pratica che avrebbe potuto aprirsi, in esito ad ispezione tributaria intervenuta presso lo studio notarile il 9 settembre 2015.

2. Ricorre avverso l’indicata ordinanza la difesa di C.A. proponendo un unico articolato motivo, con cui fa valere erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità, in relazione alle esigenze speciaipreventive ritenute nell’impugnato provvedimento.

Il tribunale avrebbe irragionevolmente valorizzato, per una sorta di “colpa di autore”, lo stato di tossicodipendenza dell’indagato, ipotizzando che tale condizione, in una con la perdita dello stipendio derivata all’indagato dal rassegnato congedo dal Corpo di appartenenza, lo avrebbe indotto a reiterare il reato contestato senza considerare, i giudici del riesame, che nessun elemento avrebbe invece condotto a apprezzare la conservazione, anche indiretta, di quella “funzione” o “qualità”, elemento costitutivo della contestata condotta corruttiva.

Una corretta lettura della relazione clinica prodotta dalla difesa avrebbe poi consentito di verificare come, dopo un periodo trascorso in clinica psichiatrica, l’indagato avesse recuperato equilibrio psichico, interrompendo l’uso della cocaina dal dicembre del 2015.

Si segnala ancora in ricorso come il rinvenimento, all’esito di perquisizione, di un documento contenente l’elenco di soggetti apprezzati come “fragili” rispetto a fenomeni di indebite dazioni o promesse, rivesta natura di mera comunicazione interna tra articolazioni della Guardia di Finanza, finalizzata alla mera indicazione, ai fini di eventuali accertamenti, dei nominativi di una serie di soggetti, secondo competenza del Nucleo di Milano – Titolari conti all’estero.

Erronea interpretazione sarebbe poi stata data dal Tribunale di Genova a giurisprudenza della Corte di legittimità quanto a ricadute che l’atto delle dimissioni avrebbe comportato in punto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

3. Nelle more è stata applicata all’indagato la misura degli arresti domiciliari.

Il difensore all’udienza di discussione tenutasi dinanzi a questa Corte pur nel mutato quadro custodiate dichiarava il perdurante interesse alla proposizione del ricorso.

Considerato in diritto.

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Questa Corte ha affermato che in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274 c.p.p., lett. c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dare conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (tra le altre: Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, (dep. 2016), Esposito Rv. 265618; in termini: Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, C., Rv. 266421; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749).

Il quadro delle esigenze cautelari come apprezzato dal Tribunale del Riesame di Genova, nel ridimensionamento peraltro segnato dall’ultima applicata misura autocustodiale, registra una piena aderenza all’indicato principio di diritto.

2. Il Tribunale congruamente compone gli esiti probatori raggiunti nel dare definizione alla personalità dell’indagato, soggetto di cui si afferma il perdurante stato di tossicodipendenza non avviato a certa risoluzione in ragione degli esiti dell’acquisita relazione clinica, il tutto per apprezzamento di fatto che non si presta a censura di legittimità non segnalando, lo stesso, alcuna manifesta illogicità.

L’ulteriore elemento delle dimissioni congiuntamente trattato con il dato del rinvenimento di un elenco di soggetti, persone fisiche e giuridiche, qualificate come permeabili ad indebite promesse o dazioni nel quadro indiziario ascritto all’indagato (artt. 56 e 319-quater c.p.), rinviene per gli indicati termini debita e corretta interpretazione, che resta come tale estranea alle dedotte censure di illegittimità, ancora una volta accompagnandosi a queste ultime un apprezzamento sul fatto, impropriamente portato all’esame di questa Corte.

L’errore di diritto che si vorrebbe poi dal ricorrente inficiare l’argomentare del Tribunale, nella parte in cui si sostiene nell’impugnata ordinanza che le dimissioni non riescono a creare soluzione di continuità con quell’ufficio nel cui ambito la condotta criminosa è stata attuata, non si riscontra nella resa motivazione.

Per quest’ultima non si attua alcuna cattiva o impropria lettura della giurisprudenza di questa Corte, componendosi le segnalate specifiche circostanze di fatto (perdurante stato di tossicodipendenza; rinvenimento di elenco contenente nominativi fragili; contrazione dei guadagni del ricorrente conseguente alle rassegnate dimissioni) come idonee a comprovare il concreto pericolo che l’agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe (Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, De Lucchi, Rv. 259685), in un quadro in cui il pericolo di recidivanza viene peraltro ridefinito dalla nuova e più mite misura, nelle more, applicata.

3. Il ricorso va quindi rigettato per infondatezza ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2016.