Ministero degli Interni ricorre al Consiglio di Stato per l’annullamento al risarcimento a favore del Maresciallo dei Carabinieri quale vittima del dovere: respinto.

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1 dicembre 2017, n. 5641)

…, omissis …

Fatto

1. In data 11/02/2011 il sig. – omissis -, odierno appellante, presentava al Ministero degli Interni domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla normativa vigente per le c.d. “Vittime del Dovere”, in conseguenza dei fatti occorsi in data 13/09/1982 in Monteforte Irpino (AV), allorquando lo stesso veniva fatto oggetto di un agguato camorristico unitamente al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino, dr. Antonio Gagliardi, di cui era l’autista.

2. Con provvedimento n. 311 del 14/01/2015 il Ministero dell’Interno rigettava la domanda, in considerazione del fatto che due cugini del – omissis – risultano aver riportato condanne ex art. 416 bis c.p.

Con ricorso al TAR Campania – Sezione Salerno, l’istante chiedeva l’annullamento del suddetto provvedimento, con condanna dell’Amministrazione convenuta al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 266/2005.

3. Con sentenza n. 1371 del 17 /06/2015 il TAR adito accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato.

4. Avverso tale sentenza propone ora appello il Ministero dell’Interno. A supporto del gravame deduce, in sintesi, la violazione del disposto di cui all’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009.

5. Nel giudizio si è costituito il sig. – omissis – ed ha chiesto la reiezione del gravame.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 30 novembre 2017.

Diritto

1. Emerge dagli atti che l’appellante rimase vittima, unitamente al dott. Antonio Gagliardi – all’epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di Avellino – di un gravissimo agguato camorristico, il 13 settembre 1982, mentre conduceva, nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali, l’autovettura blindata a bordo della quale viaggiava il Procuratore. La vettura venne raggiunta da un centinaio di colpi d’arma da fuoco. I due rimasero gravemente feriti.

Dagli atti emerge che proprio la condotta tenuta dal – omissis – nel contesto specifico contribuì a salvare la vita allo stesso Procuratore.

Per il tentato omicidio vennero condannati, tra gli altri, – omissis -, cugini dell’odierno appellato.

1.1. Proprio il legame di parentela da ultimo citato, ha costituito la ragione che ha indotto il Ministero a respingere i benefici per le c.d. “vittime del dovere”, in pretesa applicazione dell’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009.

1.2. La disposizione citata, rubricata “Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata” prevede che “1. Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell’evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.

2. Il Ministero, nell’atto di appello richiama la valenza ostativa di tale disposizione, finalizzata – come del resto correttamente osservato dal Tar – ad escludere il rischio che la morte di un soggetto, quale conseguenza di delitto perpetrato dalla criminalità organizzata, possa divenire l’occasione per procurare danaro alla stessa associazione criminale che lo stesso legislatore si propone di contrastare.

Secondo l’appellante, data la finalità, non vi sarebbe ragione alcuna per non estendere l’applicazione della norma ostativa, oltre che ai familiari superstiti della vittima, anche alla stessa vittima sopravvissuta, pena la frustrazione degli obiettivi che il legislatore si è posto nel combattere la pervasività delle associazioni mafiose. Una diversa interpretazione finirebbe per trattare diversamente situazioni di fatto analoghe, connotate dai medesimi rischi.

3. Ritiene il Collegio che non vi siano i margini per l’invocata interpretazione estensiva.

La legge n. 302/1990 prevede:

1. “una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa […]a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi […];

b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali […]” (art. 1);

2. una elargizione di euro 200.000 “ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all’articolo 1” (art. 4).

Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali sono richieste per la concessione dei benefici nei confronti di tutti i soggetti destinatari (art. 9-bis).

3.1. Nei confronti dei familiari superstiti l’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009, pone l’ulteriore condizione che “il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.

L’analisi testuale del combinato disposto, tuttavia, non lascia dubbi circa il fatto che l’ulteriore condizione ostativa sia stata individuata dal legislatore solo per i familiari superstiti.

Ciò che l’avvocatura chiede non è quindi un’interpretazione estensiva della disposizione, ossia un’interpretazione funzionale che accerti un significato della norma più ampio di quello risultante dalla semplice interpretazione letterale, ma un’interpretazione analogica, ossia l’applicazione della lettera della disposizione a casi che non rientrano nel suo ambito ma che sono asseritamente accomunati dalla medesima ratio.

3.2. Com’è noto il procedimento interpretativo per analogia non si applica alle norme eccezionali (art. 14 disp. prel.). Questo già basterebbe a respingere la tesi dell’Avvocatura, posto che non può dubitarsi che una norma che lega al mero rapporto di parentela sino al quarto grado, con soggetti condannati o anche solo rinviati a giudizio per fatti di mafia, la presunzione di vicinanza agli ambienti delinquenziali, è norma di cautela eccezionale, autorizzata ad incidere sul diritto di difesa costituzionalmente protetto (la presunzione infatti è assoluta) nei soli casi espressamente contemplati dal legislatore, e non oltre.

3.3. Ma ciò che è più importante per la corretta soluzione della questione esegetica prospettata è proprio la ratio della norma.

Essa ha, come sopra sottolineato, riguardo ai familiari della vittima e non già alle stesse vittime, perché:

a) Il familiare è un danneggiato in via riflessa. Non coincidendo la sua posizione con quella della vittima “primaria”, soggetto al quale i criminali hanno tolto la vita in ragione del ruolo, delle funzioni o del comportamento serbato in rappresentanza o difesa delle istituzioni, della dignità personale e dei valori dell’onestà e della rettitudine, la legge impone condizioni eccezionali che valgano ad escludere anche il più lontano sospetto che i benefici economici possano ridondare in favore degli stessi ambienti criminali combattuti e osteggiati, sino al punto di “forzare” il diritto di difesa attraverso una presunzione iure et de iure di vicinanza, associata al mero legame di parentela o affinità;

b) Nel caso della vittima primaria (superstite), l’indagine istruttoria e rigorosa circa l’estraneità del medesimo agli ambienti criminali prevista in via generale dalla norma base (comma 2 lett. b) dell’art. 1 della legge n. 302/1990), nonché l’accertamento dell’insussistenza di un concorso nella commissione del fatto delittuoso lesivo, sono fattori di per sè sufficienti, se considerati alla luce delle lesioni che il soggetto ha subito in ragione del ruolo rivestito o del comportamento serbato in opposizione alla criminalità, a garantire che non si inneschino fenomeni di sviamento o di speculazione;

c) In ogni caso, anche se si volesse dare rilievo, come non irragionevolmente sostiene l’Avvocatura, al rischio che la vittima, apparentemente onesta ed esente da mende, stringa un pactum sceleris con un’associazione criminale per assicurarsi il prezzo, o parte del prezzo, del suo sacrificio, non potrebbe giammai negarsi alla vittima, nell’applicazione delle presunzioni de quibus, la possibilità di provare l’insussistenza di rapporti di commistione di interessi o di frequentazione, e più in generale l’insussistenza, in concreto, del rischio che il mero legame parentale possa dar luogo a traslazione di somme in favore degli ambienti criminali cui i parenti o gli affini appartengono. Pena l’insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3.4. Nel caso di specie, la vittima, oltre ad essere totalmente estranea ad ambienti e logiche criminali, svolgeva, al momento dell’agguato, una funzione istituzionale di contrasto alle associazioni criminali (autista di un magistrato sottoposto a particolari misure di protezione), che lo ha messo in condizione di rischiare la propria vita, e lo ha altresì indotto a compiere azioni tali da salvare persino la vita altrui.

3.5. In nessun atto si adombrano sospetti di vicinanza agli ambienti mafiosi, né si indicano elementi concreti, o rapporti, che possano minimamente offuscare la limpidezza e la significatività del comportamento della vittima, prima, durante e dopo i fatti.

4. L’appello è pertanto respinto. Ne consegue l’obbligo per l’amministrazione di provvedere al riconoscimento dell’indennizzo ed alla liquidazione delle somme spettanti.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dal sig. –omissis– per la propria difesa in giudizio, forfettariamente liquidate in €. 2.000 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 2017.

6 thoughts on “Ministero degli Interni ricorre al Consiglio di Stato per l’annullamento al risarcimento a favore del Maresciallo dei Carabinieri quale vittima del dovere: respinto.”

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