Minore si vedeva costretta, dalla propria madre, ad assistere ai rapporti sessuali avuti con diversi uomini, anche contemporaneamente, ed ad assumere droga. Condannata (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 17 aprile 2019, n. 16855).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere –

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.B.E., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/11/2017 della Corte di appello di L’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Costantini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Domenico Eligi che si riporta ai motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. G.B.E., per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ha confermato la decisione del Tribunale di Avezzano del 19 luglio 2016 – che aveva condannato la ricorrente alla pena anni due e mesi due di reclusione, ritenuto il delitto di cui al capo b) di minacce, assorbito in quello di cui al capo a) ex art. 572 c.p. ai danni della figlia minore.

La ricorrente risponde dell’accusa di aver maltrattato la figlia minore che veniva ingiuriata, minacciata e percossa, fatta oggetto di offerta di sostanza stupefacente di cui la madre faceva ampio e frequente uso al cospetto della figlia che poteva assistere alla alterazione psico-fisica (potendo la minore assistere ripetutamente ai rapporti sessuali della madre con diversi uomini), così infliggendo alla minore sofferenze fisiche e morali tali da rendere abitualmente dolorosa e intollerabile la convivenza, in (OMISSIS).

2. La ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge in ordine all’omessa citazione della G. davanti al Tribunale di Avezzano nonchè alla omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p..

2.2. Violazione degli artt. 423 e 516 con riferimento all’art. 178 c.p.p. laddove la Corte d’appello ha affermato, errando, che la modifica in udienza della contestazione attraverso l’aggiunta del termine “minacciandola” era da ritenersi assorbita nell’esplicazione della condotta di maltrattamenti.

2.3. Violazione dell’art. 157 c.p. nella parte in cui non è stata dichiarata la prescrizione del reato di maltrattamenti anche in considerazione della non intervenuta rinuncia alla causa estintiva del reato ed in assenza di elementi da cui desumere che la condotta fosse proseguita sino al (OMISSIS).

2.4. Vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni della parte offesa, che non possono essere ritenute sufficiente, tenuto conto che la minore era solita consumare droghe insieme alla madre prima di andare in discoteca e che la stessa volesse semplicemente sottrarsi alle incombenze domestiche, circostanze che facevano emergere l’esistenza di un conflitto tra la figlia e la genitrice.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e generico, rilevandosi anche motivi non consentiti ex art. art. 606 c.p.p., comma 3.

2. Generico è il primo motivo per mezzo del quale la ricorrente deduce la “omessa corretta citazione dell’imputato”, senza esplicitare le ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980).

Deve comunque rilevarsi la regolarità della notifica della citazione all’udienza effettuata alla ricorrente presso la Casa Circondariale di Modena in data 7 novembre 2013, con conseguente dichiarazione di rinuncia a comparire del 10 gennaio del 2014.

La contestuale ed egualmente generica censura in ordine all’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. non consente, inoltre, di comprendere se si deduca la nullità ex se della citazione a giudizio, ovvero se la stessa sia conseguenza dell’omessa citazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., rilievo, quest’ultimo, non tempestivo.

In tal senso, infatti, milita costante giurisprudenza di questa Corte a mente della quale la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Restucci, Rv. 262104).

Anche in ordine a tale profilo deve osservarsi che alla prima udienza celebrata il 13 gennaio 2014, nonchè in quella successiva del 1 luglio 2014, il difensore d’ufficio nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, non ebbe a formulare alcuna eccezione in ordine alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p..

3. Manifestamente infondata oltre che generica, in quanto reiterativa di analoga deduzione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito pertinente risposta, risulta il secondo motivo di ricorso secondo cui la modifica all’udienza del 17 luglio 2016 del capo di imputazione avrebbe comportato la contestazione di un fatto diverso.

Al riguardo la Corte di merito ha avuto modo di rilevare come la condotta minacciosa fosse già inclusa nell’imputazione di cui al capo b), che prevedeva la contestazione della reiterata grave minaccia da parte della ricorrente, ritenuta assorbita dal primo giudice nella fattispecie di maltrattamenti di cui al capo a) di cui costituiva una semplice esplicitazione.

Sotto tale profilo, risulta evidente che se il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi (Sez. 2, n. 15571 del 13/12/2012, dep. 2013, Di Blasi, Rv. 255780; Sez. 6, n. 13898 del 28/03/2012, S., Rv. 252585), la condotta minacciosa costituisce una particolare modalità attraverso cui viene a realizzarsi la fattispecie di maltrattamento.

A maggior ragione ciò è vero allorché, come nel caso di specie, le contestate minacce, originariamente previste in un’autonoma imputazione, siano finalizzate proprio al maltrattamento (Sez. 1, n. 7043 del 09/11/2005, dep. 24/02/2006, Taheri, Rv. 234047), evenienza chiaramente evincibile laddove era stata anche contestata l’aggravante della connessione teleologica ex art. 61 c.p., n. 2.

4. Generico e non consentito risulta il quarto motivo di ricorso a mezzo del quale il ricorrente contesta la ritenuta responsabilità sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, figlia della ricorrente, la cui attendibilità non risulterebbe essere stata adeguatamente valutata.

Identico motivo era stato posto in sede di gravame ed ha ricevuto soddisfacente risposta dalla Corte territoriale che ha ritenuto le dichiarazioni disinteressate, lineari e prive di aporie, ciò enunciando sulla base di un’accurata disamina delle stesse, ritenute attendibili e, quindi, sufficienti per inferirne la responsabilità.

La motivazione della Corte territoriale risulta, quindi, fedele al consolidato principio di diritto a mente del quale le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).

La Corte di merito ha analizzato le dichiarazioni della minore valorizzando quanto dalla medesima riferito in ordine al regime di vita impostole dalla genitrice, che la costringeva ad assistere ai rapporti sessuali avuti con diversi uomini – anche contemporaneamente – ed ad assumere droga; è stata anche apprezzata la condotta violenta determinata dalla gelosia della madre per i complimenti rivoltale dagli occasionali accompagnatori. Comportamenti, quelli descritti, che si erano protratti sino alla sera del 30 (OMISSIS), durante la quale era stata picchiata e minacciata con un coltello, trovando soccorso presso l’abitazione dell’ex marito della ricorrente che l’aveva soccorsa ed accompagnata presso le forze di polizia per la proposizione della denuncia.

Dichiarazioni confermate, oltre che da altri soggetti, da quanto direttamente percepito dall’ex marito della ricorrente a cui la minore era legato, già affidatario del figlio avuto con G., che aveva subito analoga sorte in considerazione della condotta della donna che era solita sedare il minore con sonniferi, per poter uscire indisturbata la sera.

Motivazione quella della Corte di merito che, in risposta all’identica deduzione formulata in sede di gravame, ha dato adeguatamente conto della ritenuta attendibilità assegnata alle dichiarazioni rese dalla figlia della ricorrente che, apprezzandosi, inoltre, la circostanza che costei, nonostante i prospettati maltrattamenti, non aveva manifestato alcuna acrimonia o intento di vendetta.

5. Manifestamente infondata risulta altresì la dedotta prescrizione sulla base di un solo enunciato differente momento consumativo del delitto.

La data del 30 (OMISSIS), invero, coincidente proprio con l’ultimo episodio che ha dato spunto alla denuncia della minore; evenienza che non sortisce, alla luce della rilevata inammissibilità del ricorso, alcun effetto neppure in questa sede.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, preclude ogni possibilità, sia di far valere sia di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).

6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019