Multa valida anche se il verbale sul parabrezza è diverso da quello notificato (Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza 25.01.2012, n. 1067).

Il preavviso di verbale che viene lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall’amministrazione procedente.
È ad esso che occorre avere riguardo sia quanto alla tempestività che alla completezza della contestazione. Nella specie il verbale risulta specifico e puntuale nel contestare all’odierno ricorrente di aver lasciato il veicolo “in sosta o fermata, omettendo di collocarlo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.
Tale descrizione consentiva senza incertezze l’esercizio del diritto di difesa. La contestazione non era infatti in contraddizione con il generico rilievo del c.d. “preavviso”, che faceva riferimento generico alla sosta “in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica”.

FATTO E DIRITTO

 1) Con verbale di contestazione del 22 giugno 2005, notificato il 18 agosto successivo, la Polizia Municipale di Arona sanzionava il ricorrente R.B. per aver lasciato il veicolo “in sosta o fermata, omettendo di collocarlo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.

L’opposizione proposta dal trasgressore veniva respinta dal giudice di pace di Arona.

Con sentenza del 12 agosto 2009 il tribunale di Verbania rigettava l’appello.

R.B. ha proposto ricorso per cassazione notificato l’11 febbraio 2010.

Il comune di Arona è rimasto intimato, nonostante notifica rituale.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

La relazione preliminare ha concluso nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2) Il ricorso muove dalla circostanza che “il preavviso collocato sul parabrezza” dall’ausiliario del traffico indicava che il veicolo era parcheggiato “in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica”.

Il tribunale ha esaminato due censure alla sentenza del giudice di pace:

a) ha rilevato che nessun rilievo aveva l’omessa indicazione nel verbale del numero civico, posto che il ricorrente aveva prodotto filmato che presentava la posizione dell’autoveicolo in sosta; da ciò ha evidentemente desunto che le facoltà di difesa del trasgressore non erano state intaccate dall’omissione.

b) ha ritenuto inoltre che irrilevante era la “discrasia” tra quanto riportato nel preavviso e quanto più dettagliatamente indicato nel verbale.

Infine ha confermato l’esistenza della violazione, evidenziata chiaramente, si legge, dalla fotografia stessa prodotta dall’appellante.

2.1) Il primo motivo del ricorso per cassazione è dichiaratamente relativo a questione nuova (poteri dell’ausiliario del traffico in relazione al tipo di infrazione contestata); esso è inammissibile, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in cui i motivi di opposizione costituiscono l’unica ed esclusiva “causa petendi” della domanda coinvolgente la pretesa sanzionatoria della P.A., non è ammessa l’introduzione, nel corso del giudizio, di motivi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso introduttivo, ancorché su di essi la P.A. abbia accettato il contraddittorio. (Cass. 11298/07; 23127/04) La materia del contendere non è quindi suscettibile di successivo ampliamento, tantomeno in sede di legittimità (Cass. 9765/05).

Invano in memoria deduce che la carenza di potere dell’agente verbalizzante costituirebbe “una carenza di legittimazione” su cui “non vi sarebbe preclusione di sorta”.

La sussistenza della qualità di pubblico ufficiale abilitato alla verbalizzazione di violazioni stradali non involge infatti la titolarità del rapporto controverso, ma solo uno dei profili di legittimità del provvedimento sanzionatorio, da opporre eventualmente con l’atto introduttivo del giudizio.

Erroneamente viene invocata la sentenza n. 1786/10 delle Sezioni Unite, che attiene alla pienezza della cognizione del giudice, in ordine alle questioni poste nel ricorso amministrativo al prefetto ed eventualmente riproposte nei motivi di opposizione, ma non alla facoltà di ampliamento della materia del contendere fissata definitivamente con l’atto di opposizione ex art. 22 e 23 L. 689/81.

3) Il secondo motivo denuncia nullità del verbale impugnato perché 1) attesterebbe “una verbalizzazione diversa dall’originale” e, 2) perché non considera la posizione del veicolo attestata dalla foto.

La relazione preliminare ha considerato che il motivo è inammissibile quanto al primo profilo, perché non si comprende, a causa della asfittica esposizione, il senso della censura, non essendo chiaro né specifico il riferimento ai fatti dedotti, né a violazioni di legge o di altro tipo.

In memoria parte ricorrente sostiene che la “diversità di indicazione” nei termini qui testualmente riportati in narrativa, avrebbe potuto far pensare a diverse tipologie di infrazione, generando incertezza che da sola “determina l’assenza di volontà colpevole del contravventore”.

Anche in questo caso i rilievi della memoria non sono congrui rispetto alla questione esaminata.

Il preavviso di verbale che viene lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall’amministrazione procedente.

È ad esso che occorre avere riguardo sia quanto alla tempestività che alla completezza della contestazione.

Nella specie il verbale risulta specifico e puntuale nel contestare all’odierno ricorrente di aver lasciato il veicolo “in sosta o fermata, omettendo di collocarlo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”. Tale descrizione consentiva senza incertezze l’esercizio del diritto di difesa.

La contestazione non era infatti in contraddizione con il generico rilievo del c.d. “preavviso”, che faceva riferimento generico alla sosta “in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica”.

3.1) Quanto al secondo profilo, che concerne “la posizione del veicolo attestata nella foto”, esso si estrinseca nell’affermazione che dalla foto risulterebbe che “il veicolo è collocato vicino al marciapiede”; si tratta di contrapposizione apodittica del giudizio reso dai giudici di merito circa la irregolarità della posizione del veicolo in sosta.

È dunque una doglianza inammissibile.

4) Il terzo motivo lamenta omessa valutazione della fotografia acquisita e difetto di motivazione quanto alla diversità tra fatto accertato e fatto contestato.

Ribadito quanto già osservato sub 3, è d’uopo riprendere il passo della relazione ex art. 380 bis c.p.c. in cui si è osservato che la rilevata contraddizione è insussistente. “Unico resta il comportamento contestato, che è l’atto commissivo di aver lasciato l’autoveicolo in sosta in posizione che contrastava con le regole previste dal codice e sinteticamente, ma efficacemente, indicate dall’accertatore come contrastanti con la segnaletica”.

Altro profilo del terzo motivo, che attiene alla autenticazione del verbale concerne questione nuova e quindi inammissibile, secondo quanto esposto al paragrafo 2.1.

5) Il quarto motivo lamenta che il giudicante non abbia rilevato “il fatto evidente” che, trattandosi di strada chiusa al traffico e di allineamento non imposto da strisce, vi fosse stata eccessiva cavillosità ed apprezzamento senza riscontri, mentre in atti vi era riscontro fotografico che evidenziava la sosta “del tutto conforme all’altrui allineamento ai fini della sanzione e dell’accertamento”.

Ancora una volta trattasi di motivo che unisce rilievi nuovi e come tali inammissibili (la chiusura della strada, la mancanza di strisce, la posizione di altri veicoli) con giudizi apodittici che contrastano con il giudizio reso dai giudici di merito, di entrambi i gradi di giudizio, proprio sulla scorta della documentazione invocata.

Va solo aggiunto che la stessa giustificazione addotta, relativa ad allineamento conforme ad altri veicoli, rivela la opinabilità della tesi, ancora una volta risolventesi nella inammissibile contrapposizione della valutazione della parte a quella del giudice di merito.

Questa considerazioni, testualmente contenute nella relazione preliminari, vengono pienamente condivise dal Collegio.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato ente.

                                                                                  P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 25.01.2012