Negli accertamenti sanitario-attitudinali relativi al reclutamento di personale è irrilevante che il giudizio di non idoneità contrasti con la valutazione effettuata nel corso degli accertamenti medici operati in occasione della visita di volontario in ferma più o meno breve, atteso che la selezione degli aspiranti ad un più lungo e rilevante periodo di servizio militare avviene in base a requisiti fisico-psico-attitudinali sicuramente più stringenti e più rigidi rispetto a quelli utilizzati per la scelta dei militari in ferma prefissata.

(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22.06.2016, n. 2759)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2013, proposto dal sig. Gi. Ma., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 08031/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 14^ corso biennale
di 72 marescialli della marina militare Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti l’avvocato Lentini e gli avvocati dello Stato Garofolo e Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

1.- Il sig. Gi. Ma. partecipava al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso biennale 2011 – 2013 di 72 allievi marescialli della Marina Militare, indetto dal Ministero della Difesa con bando pubblicato in data 29 marzo 2011.

Il sig. Ma., avendo superato le prove concorsuali, veniva sottoposto all’accertamento psico – attitudinale, ex art. 10 del bando, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del concorrente all’espletamento del servizio militare.

La Commissione giudicatrice, con provvedimento del 14 settembre 2011, escludeva il sig. Gi. Ma. assumendo che “i valori attribuiti alla valutazione delle prove testologiche, comparati ai livelli e ai valori riportati nell’intervista individuale, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale globale di 34/90, valore inferiore a quello minimo di 39/90 richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è determinato prevalentemente dai bassi valori riportati nelle seguenti caratteristiche attitudinali, analisi, socializzazione, livelli di energia e produttività, approccio gestionale al lavoro”.

Avverso il provvedimento di esclusione il sig. Gi. Ma. proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

In data 16 aprile 2012 un componente della commissione giudicatrice, in ottemperanza dell’ordinanza del T.A.R. del 10 gennaio 2012, depositava una relazione illustrativa del giudizio reso nei confronti del sig. Ma., che veniva impugnata dallo stesso Ma. con motivi aggiunti depositati il 16 maggio 2012.

1b.- Il T.A.R., con sentenza resa in forma semplificata n. 8031 del 24 settembre 2012, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.500,00.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Gi. Ma..

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con comparsa di stile.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Diritto

2.- Con il primo motivo di censura l’appellante lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che prevede il principio della obbligatorietà della motivazione.

L’appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe “salvaguardato” il provvedimento della commissione ammettendo una integrazione postuma della motivazione, peraltro compiuta da un solo componente della commissione, che negli atti discrezionali e soprattutto in quelli resi in sede concorsuale non sarebbe ammissibile in quanto violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti.

2b.- La censura non è suscettibile di accoglimento.

Come risulta in atti, l’Amministrazione ha seguito la procedura prevista dal bando di concorso e, all’esito degli accertamenti sanitari, ha sottoposto i candidati considerati idonei (tra cui l’appellante) agli accertamenti attitudinali previsti.

Tali accertamenti si sono svolti in conformità alle specifiche norme tecniche previste e l’articolata procedura seguita ha condotto a un giudizio finale di inidoneità, sostenuto da una motivazione che, seppure necessariamente sintetica, appare completa e adeguata.

Nessuna integrazione motivazionale è intervenuta con la documentazione versata dall’amministrazione in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 1020/2012 del T.A.R., ritenuta utile per un approfondito esame della vicenda e della completezza degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico.

2c.- Sotto altro profilo l’appellante osserva che dalla relazione non si evincerebbero le ragioni che hanno indotto la Commissione ad attribuirgli punteggi inferiori a quelli assegnati dall’ufficiale psicologo in sede di colloquio.

Al riguardo il T.A.R. ha ben esplicitato che il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione si fonda non soltanto sui punteggi assegnati dall’Ufficiale psicologo e dall’Ufficiale colloquiatore, ma su tutte le prove effettuate dal ricorrente e nella valutazione si è tenuto conto, anche, dell’esito delle prove testologiche e dell’intervista attitudinale.

Giova soggiungere che, per costante giurisprudenza, non è sindacabile la concreta attribuzione del punteggio da parte di una commissione esaminatrice, esprimendosi compiutamente il giudizio di quest’ultima (senza necessità di ulteriore specifica motivazione) attraverso l’attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso. E’ appena il caso di ricordare, infine, che l’indirizzo interpretativo riaffermato da tale orientamento giurisprudenziale non è stato ritenuto censurabile sul piano costituzionale (Corte Cost. n. 466 del 3 novembre 2000).

Trattandosi di lavori di natura collegiale non rilevano, quindi, i singoli giudizi espressi nelle singole prove o test ma, la valutazione complessiva e mediata che la Commissione opera in sede di valutazione del candidato.

3.- Con il secondo motivo di censura l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza del T.A.R., laddove il Tribunale ha ritenuto insindacabili i giudizi valutativi espressi dalla commissione di concorso.

3b.- Al riguardo il Collegio non può condividere la tesi dell’appellante che, entrando nel merito dei giudizi espressi, sostiene che la scheda valutativa redatta dalla commissione di concorso e la relazione dell’ufficiale medico sarebbero illogiche sotto vari profili e contesta il punteggio attribuitogli (34/90), ritenuto incongruo in relazione ad alcuni elementi che hanno contributo alla formulazione del giudizio finale.

Come si è già avuto modo di rilevare, nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità, con riguardo alle effettuate valutazioni; di conseguenza il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari -evenienza che nella specie non sussiste- e il voto numerico, attribuito dalla commissione alle prove, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa (Consiglio di Stato, sez. V, 9/07/2015, n. 3444).

La valutazione delle prove di concorso da parte delle commissioni giudicatrici è una valutazione tecnica ad alto tasso di soggettività, che il giudice amministrativo non può sostituire con una propria valutazione sulla base di osservazioni di parte parimenti opinabili.

4.- Con il terzo motivo di censura l’appellante lamenta, infine, l’erroneità della sentenza del T.A.R. laddove il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il giudizio negativo della commissione psico-attitudinale sarebbe in contrasto con precedenti giudizi positivi resi da altri organi della stessa amministrazione.

4b.- Orbene, sul punto il Collegio osserva che per gli accertamenti sanitario-attitudinali relativi al reclutamento di personale è irrilevante che il giudizio di non idoneità contrasti con la valutazione effettuata nel corso degli accertamenti medici operati in occasione della visita di volontario in ferma più o meno breve, atteso che la selezione degli aspiranti ad un più lungo e rilevante periodo di servizio militare avviene in base a requisiti fisico-psico-attitudinali sicuramente più stringenti e più rigidi rispetto a quelli utilizzati per la scelta dei militari in ferma prefissata (Consiglio di Stato, sez. III, 24/11/2010 n. 2597).

E’ del tutto ragionevole, d’altronde, nell’interesse dell’Amministrazione, ma anche a tutela della parità di trattamento con gli altri candidati, che a rilevare debba l’accertamento effettuato dall’Amministrazione competente medesima in relazione al posto da ricoprire, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti.

5.- Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.

6.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del Ministero della Difesa appellato, in misura di euro 2000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in misura di E. 2000,00 in favore del Ministero della Difesa appellato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente