Nel conto della moglie bonifici a ripetizione. Non è lavoro in nero, ma aiuto della madre.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 giugno 2016, n. 12218)

Ordinanza

In un procedimento di separazione giudiziale, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 22/7/2010, affidava i due figli minori F. e S. ad entrambi i genitori, A.M. e D.B.L., con collocamento presso la madre; assegnava la casa coniugale alla madre stessa e poneva a carico dei padre assegno di €. 300,00 mensili per i figli ; ancora, a carico dei marito per la moglie, assegno di €. 400,00 mensili.

La Corte di Appello, con sentenza in data 26/11/2013, poneva a carico dei padre la totalità delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative per i figli da concordarsi tra i coniugi.

Ricorre per cassazione la moglie.

Resiste con controricorso il marito.

Motivo della decisione.

Va osservato, che, per giurisprudenza consolidata, l’assegno, anche in sede di separazione, va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può essere l’attuale disparità reddituale dei coniugi ( per tutte, Cass. N. 2156/2010 ).

il giudice a quo ha erroneamente interpretato l’art. 156 c.c.. Ha bensì affermato che il reddito dei marito è in costante , seppur lieve, ascesa; la moglie gode dei solo importo dell’assegno a suo favore; tuttavia il giudice a quo richiama l’importo di vari bonifici a favore della moglie, ipotizzando implicitamente l’esistenza di un rapporto di lavoro non denunciato.

Ha precisato la moglie che il bonifico corrispostole proviene da sua madre cui corrisponde il nominativo indicato nella sentenza stessa, essendo troppo limitato l’attuale importo dell’assegno da parte del marito.

Va del resto precisato, al riguardo, tra le altre, che il coniuge obbligato non è esonerato nei confronti dell’altro coniuge, ove questi riceva forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie quando tale aiuto si sia reso necessario dalla esiguità del reddito del beneficiario (cfr. Cass. n. 6.200 del 2009).

E’ stata invece congruamente motivato il rigetto della richiesta di modifica del regime di visita con riguardo alla figlia (il figlio nelle more è diventato maggiorenne).

Del resto è la stessa ricorrente ad affermare che al riguardo è ormai cessata la materia dei contendere.

Va pertanto cassata la sentenza impugnata, in punto assegno per la moglie, con rinvio alla medesima Corte di merito in diversa composizione, rimanendo assorbita ogni richiesta relativa alle spese giudiziali che saranno esaminate dal giudice a quo, anche riguardo a quelle dei presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

In caso di diffusione dei presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 Digs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.