Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

(Corte di Cassazione penale, sez. II, sentenza 23 giugno 2016, n. 26305)

…, omissis …

Sentenza:

sui ricorsi proposti avverso il:

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, Sezione Quinta Penale; per le misure di prevenzione, in data 08.07.2015 da: Avvocato TRANCHIDA Diego quale difensore di M.N. (n. il (OMISSIS)) e P.A.G. (n. il (OMISSIS)) eredi di M.I. (proposto, n. il (OMISSIS) e deceduto il (OMISSIS)); Avvocato CALAMIA Luisa quale difensore di M. K.A. (erede di M.I., n. il (OMISSIS)) e S.M. (terzo interessato, n. il (OMISSIS)); dall’Avvocato PELLEGRINO Stefano, quale difensore di G. C. (terzo interessato, n. il (OMISSIS)), G.F. (terzo interessato, n. il (OMISSIS)) e PE.Gi. (terzo interessato, n. il (OMISSIS)).

Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano.

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottor FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

Osserva:

con decreto dell’08.07.2015 la Corte di appello di Palermo confermava il decreto emesso dal Tribunale di Trapani, in data 19.03.2014, che aveva disposto la confisca dell’intero capitale sociale e dei complessi aziendali (comprendente anche beni immobili e mobili registrati e rapporti bancari specificamente individuati) delle seguenti società: 1) “AFM T. s.r.l.” avente capitale sociale intestato a G.C., P.A.G. e M.K.A.; 2) “E.F. Marsala Soc. Coop.” le cui quote societarie erano intestate a M.K.A., S. M. e B.S.; 3) “A.F.M. A.Marsala Soc. Coop” i titolari delle cui quote sociali erano G.C., F.F., E.S., G.F., Pe.Gi. e M.N..

Tutti i beni di cui sopra erano stati ritenuti a suo tempo fittiziamente intestati da M.I. (deceduto il (OMISSIS)) ai rispettivi formali titolari, tra i quali comparivano anche i prossimi congiunti dello stesso, ossia la moglie P. A.G. e i due figli M.N. e M.K. A..

La misura ablatoria era stata disposta in forza di quanto già previsto dalla L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2 ter (nel testo modificato dalla L. n. 92 del 2008) e in seguito nuovamente regolato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, essendo risultato M. I. indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa e trattandosi di beni nella sua disponibilità alla data della sua morte.

Avverso detto decreto ha presentato ricorso per Cassazione l’Avvocato Tranchida Diego quale difensore di M.N. e P. A.G., deducendo: 1) Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, dell’art. 125 c.p.p., comma 3, e dell’art. 666 c.p.p., comma 5; motivazione apparente.

Il difensore dei ricorrenti chiede l’annullamento del decreto impugnato per violazione di legge e motivazione apparente in ordine:

alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca con riferimento ai requisiti della correlazione cronologica rispetto alla pericolosità sociale del proposto e della disponibilità dei beni; al requisito della sproporzione tra redditi lecitamente conseguiti e valore dei beni immobili e mobili confiscati anche rispetto alle allegazioni difensive; all’inversione dell’onere della prova; 2) Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26.

Annullamento del decreto impugnato in relazione al mancato accertamento del carattere fittizio dei trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, in favore dei prossimi congiunti perchè effettuati oltre i due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione;

3) Violazione dell’art. 2 c.p., comma 1, in relazione all’art. 7 C.E.D.U. e, comunque, dell’art. 200 c.p. in relazione all’art. 111 Cost..

Annullamento del decreto impugnato rispetto all’applicazione retroattiva della misura patrimoniale in forza di previsione normativa sopravvenuta sfavorevole e in violazione del principio del contraddittorio.

Avverso il decreto di cui sopra ha presentato ricorso per Cassazione l’Avvocato Calamia Luisa quale difensore di M.K.A. e S.M., deducendo: 1) Nullità del decreto per violazione degli artt. 2 e 200 c.p. in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18.

I giudici di merito avrebbero dovuto applicare la legge in vigore all’epoca delle condotte che fondano l’adozione della misura e conseguentemente pronunciare decreto di non luogo a provvedere; 2) Nullità del decreto per mancanza di motivazione in ordine al requisito della pericolosità sociale.

Il vizio motivazionale di cui sopra riguarda sia la sussistenza del requisito della pericolosità sociale, sia la necessaria correlazione tra sussistenza della pericolosità sociale e momento dell’acquisizione del bene dei quali si dispone l’apprensione coattiva; 3) L’ordinanza impugnata è nulla per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto per l’applicazione della legge penale.

Il difensore dei ricorrenti osserva, in proposito, che successivamente all’adozione del provvedimento impugnato è stata emessa dalla C.E.D.U. la sentenza Labita; e che la stessa Cassazione dopo tale sentenza ha riconosciuto che la giurisdizione nazionale deve conformarsi alle decisioni della C.E.D.U.. Lo stesso difensore dei ricorrenti osserva che la Corte di appello non ha osservato i principi di diritto di cui sopra.

Avverso il decreto di cui sopra ha presentato ricorso per Cassazione l’Avvocato Pellegrino Stefano, quale difensore di G. C., G.F. e Pe.Gi. deducendo gli identici primi due motivi del ricorso che precede (quello dell’Avvocato Calamia Luisa).

Tutti i difensori dei ricorrenti concludono, dunque, per l’annullamento del provvedimento impugnato.

In data 01.06.2016 l’Avvocato Tranchida Diego – difensore di M.N. e P.A.G. – deposita motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, deducendo:

1) motivazione apparente per quanto riguarda la categoria di pericolosità sociale nella quale rientra il proposto;

2) motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca;

3) annullamento del decreto impugnato rispetto all’applicazione della misura patrimoniale in quanto in contrasto con precedente giudicato e, comunque, rispetto all’applicazione retroattiva della disciplina normativa della confisca di prevenzione sulla base di mutamento giurisprudenziale sfavorevole. Pertanto l’Avvocato Tranchida Diego insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione.

Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.

Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, che detta un principio di ordine generale, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965, visto il richiamo del predetto art. 4 operato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, (disposizioni confermate nel D.Lgs. 6 settembre 2011, art. 10, comma 3).

In sede di legittimità, pertanto, non è deducibile il vizio di motivazione, tranne che nei casi di difetto assoluto o di motivazione meramente apparente, poiché tali vizi si traducono in realtà in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, sancito dal citato art. 4, comma 9 (cfr. art. 125 c.p.p., comma 3, ultima parte; v. Sez. 2, Sentenza n. 2181 del 06/05/1999 Cc. – dep. 26/05/1999 – Rv. 213852; Sez. 2, Sentenza n. 19914 del 31/01/2005 Cc. – dep. 26/05/2005 – Rv. 231873; Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. – dep. 29/07/2014 – Rv. 260246).

Sul punto anche la Corte Costituzionale si è pronunziata e ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di consentire –

per i provvedimenti in materia di prevenzione – il ricorso per Cassazione soltanto per violazione di legge (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 321/2004 e n. 106/2015).

Orbene l’ampia ed esauriente motivazione del provvedimento impugnato non può certo essere definita apparente avendo, la Corte territoriale, affrontato in modo esaustivo tutti i punti oggetto dell’odierno ricorso ed avendo operato una precisa e specifica ricostruzione dei presupposti di legge, in ordine alla confisca dei beni di cui sopra.

Non è, pertanto, compito di questa Corte di legittimità ripercorrere l’analisi della ricostruzione materiale che ha portato alla confisca, poichè rilevata – per quanto esposto – la puntuale applicazione di consolidati principi di diritto e la corretta motivazione ogni ulteriore considerazione sul punto si risolverebbe in una mera “quaestio facti”, inammissibile in questa sede.

La Corte di appello ha, dunque, esattamente ritenuto sussistenti i presupposti della confisca per i beni indicati nel provvedimento.

Infatti, ha in primo luogo correttamente accertato – esaminando criticamente tutti gli elementi acquisiti e le tesi difensive – la sussistenza della pericolosità del deceduto proposto, M. I..

Si vedano in proposito: le pagine 3 e 4 dell’impugnato provvedimento dove si evidenziano le condivise considerazioni del Tribunale sia in relazione al giudizio di pericolosità del proposto contenuto nel decreto del 19.01.2007 sia, anche, in relazione ai risultati delle indagini condotte dalla DDA di Napoli; pagina 14 dell’impugnato provvedimento ove si evidenzia, correttamente, il perchè vi sia stato il contraddittorio anche in relazione ai risultati delle indagini della DDA di Napoli (ritenuti dalla Corte di merito, tra l’altro, per nulla decisivi); le pagine da 5 a 7 dell’impugnato provvedimento ove sono riportate e commentate le conclusioni della Perizia disposta dal Tribunale; le pagine da 9 a 11 dell’impugnato provvedimento dove si mettono in evidenza le ragioni per le quali non rileva sul procedimento de quo l’assoluzione del proposto dal reato di cui all’art. 416 bis c.p. e di come i riscontri acquisiti non valutabili in sede penale – perchè ritenuti, ad esempio, non individualizzanti – siano, invece, valutabili in sede preventiva.

La Corte di appello alle pagine 10 e 11 del suo provvedimento rileva – in modo corretto – come, anche, l’invocata decisione della CEDU sul ricorso Labita in realtà confermi quanto sopra e cioè il principio di autonomia della valutazione dei fatti nel procedimento di prevenzione.

La Corte territoriale sottolinea, poi, che i fatti relativi al M. sono diversi da quelli del caso Labita. Invero, “i fatti dettagliatamente descritti e correttamente apprezzati nel decreto di primo grado” (e altrettanto correttamente valutati dalla Corte di appello), sono fatti specifici e di chiara portata indicativa dell’appartenenza mafiosa del M..

Rileva, inoltre, la Corte di appello che in sede penale non vi è stata alcuna negazione di questi fatti, cosicchè rimane pienamente operante il principio di autonomia della valutazione di cui sopra.

Infine, la Corte di merito sottolinea che a parte la deduzione relativa all’assoluzione del M. per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. nessuna deduzione specifica, tesa a smentire la pregnanza indiziaria dei fatti specifici di cui sopra, è stata avanzata negli appelli (la stessa osservazione vale per le risultanze acquisite dalla DDA di Napoli; si veda pagina 11 del provvedimento impugnato.

Anche negli odierni ricorsi non vi è alcuna deduzione specifica sui punti di cui sopra). Si deve, infine, rilevare che i giudici di merito hanno ben valutato tutte le circostanze che portano a ritenere che nel caso di specie la pericolosità sociale investa l’intero percorso esistenziale del M. (si veda ad esempio pagina 14 dell’impugnato provvedimento).

Nè vi è alcuna deduzione dei ricorrenti che riguardi eventuali indicazioni ai giudici di merito di fatti specifici da cui poter ricavare un periodo temporale diverso e più ristretto rispetto a quello ritenuto ai fini della confisca (anche negli odierni ricorsi non vi è alcuna deduzione specifica sul punto di cui sopra).

A tal proposito è, comunque, opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato “… che la c.d. pericolosità qualificata investe, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto…” (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. – dep. 02/02/2015 – Rv. 262605).

La Corte di appello ha, poi, con ampia e condivisibile motivazione evidenziato perchè è infondata la deduzione con la quale si sostiene il divieto di applicazione retroattiva delle nuove disposizioni antimafia (si veda pagina 9 dell’impugnato provvedimento).

A tal proposito le Sezioni Unite di questa Corte (la cui decisione è stata richiamata sempre a pagina 9 dell’impugnato provvedimento, richiamo di cui non tengono conto i ricorrenti) hanno affermato che le modifiche introdotte nella L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, dalla L. n. 125 del 2008 e L. n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l’assimilazione dell’istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all’art. 200 c.p. (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. – dep. 02/02/2015 – Rv. 262602).

E’ opportuno sottolineare come la Corte di appello richiami la motivazione della sentenza di cui sopra per dimostrare, correttamente, l’infondatezza di tutte le doglianze degli appellanti (anche con riguardo al rispetto della normativa comunitaria e delle decisioni della Corte Costituzionale; si vedano in particolare sul punto, le pagine 22 e 24 della Sentenza delle Sezioni Unite di cui sopra; in tali pagine si citano numerose decisioni CEDU e della Corte Costituzionale.

Si vedano anche le pagine da 8 a 22 sempre della sopra menzionata sentenza 4880/2015). La Corte di merito evidenzia, in particolare, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato che proprio l’introduzione della confisca “anche in danno degli eredi o aventi causa costituisce la più eloquente conferma della persistente connotazione preventiva della misura ablatoria, escludendone la natura sanzionatoria” (natura sanzionatoria solo per la quale vale il divieto di retroattività dell’art. 2 c.p.).

Pertanto è del tutto corretta la decisione dei Giudici di merito di ritenere operanti “le vigenti disposizioni riguardanti il procedimento nei confronti di persona deceduta, valutando incidentalmente la pericolosità anche alla luce dei fatti precedenti all’introduzione delle suddette disposizioni (pagina 9 dell’impugnato provvedimento).

Sul punto appare opportuno evidenziare una recente e condivisa decisione di questa Corte nella quale si conferma quanto sopra e si afferma che la richiesta di revoca “ex tunc” della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, attesa l’assimilazione della misura patrimoniale alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicazione dell’art. 200 c.p. (fattispecie in cui la Corte, a seguito della entrata in vigore il D.L. n. 92 del 2008, conv. dalla L. n. 125 del 2008, che ha codificato il principio della applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto a quella personale, ha ritenuto legittimo il rigetto della istanza di revoca di una confisca che si assumeva illegittima secondo la previgente disciplina, perchè disposta dopo la cessazione della misura di prevenzione personale; Sez. 6, Sentenza n. 5536 del 15/01/2016 Cc. – dep. 10/02/2016 – Rv. 265957).

Incensurabile è anche la motivazione con la quale i giudici di merito hanno affermato la sussistenza del requisito dell’illiceità dei beni oggetto della confisca.

Correttamente la Corte di appello (alle pagine da 11 a 13) sottolinea quanto evidenziato nella perizia disposta dal Tribunale e quanto affermato dallo stesso Tribunale (pagine da 4 a 7 dell’impugnato provvedimento).

In particolare:

1) che tutte e tre le società fossero una continuazione della ditta individuale del M. e, nonostante la formale diversa intestazione, erano tutte nella sua diretta disponibilità;

2) l’illiceità di tutti i beni oggetto di confisca;

3) le connessioni mafiose degli illeciti di cui si discute;

4) per quali ragioni non è fondata la doglianza che si è proceduto ad una non consentita indistinta confisca dei beni già sequestrati;

5) come anche per la ritenuta illiceità dei beni confiscati non vi sia alcuna concreta contestazione per il complesso modo illecito di procedere all’acquisizione e alla conservazione dei detti beni (anche negli odierni ricorsi non vi è alcuna deduzione specifica sul punto di cui sopra).

Modo di procedere, al contrario, ben accertato ed evidenziato dai giudici di merito, che rilevano come alla ripetuta pratica della consistente evasione fiscale si è aggiunta anche la commissione di altri reati “con una continuità tale da rappresentare il filo conduttore di tutta l’iniziativa del M. e in ultimo tramite le figure societarie oggetto di confisca, risultate strumentali alla conservazione delle precedenti risorse acquisite illecitamente e alla commissione di ulteriori illeciti, di modo che ogni disponibilità, originaria e via via acquisita, in capo a tali società costituisce frutto e reimpiego illecito” (si veda pagina 13 impugnato provvedimento).

A tal proposito la Corte di appello richiama anche il condiviso principio di questa Corte secondo il quale in tema di confisca di prevenzione di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (attualmente D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. – dep. 29/07/2014 – Rv. 260244).

Si deve, infine, rilevare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell’applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero – come nel caso di specie – indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l’acquisto di tali beni. Ne deriva che al riguardo non si verifica alcuna inversione dell’onere della prova, perchè la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione (Sez. 5, Sentenza n. 228 del 12/12/2007 Cc. – dep. 07/01/2008 – Rv. 238871).

Inoltre, in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, primo periodo, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, spetta alla parte pubblica l’onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. – dep. 02/02/2015 – Rv. 262606).

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2-bis, comma 3, l’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest’ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l’assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell’intestazione (Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 10/11/2015 Cc. – dep. 09/02/2016 – Rv. 266247).

Alle pagine 13 e 14 dell’impugnato provvedimento la Corte di appello – richiamando anche quanto spiegato dai primi giudici – fornisce un’incensurabile motivazione sulla piena corrispondenza cronologica fra la ravvisata pericolosità e l’epoca di acquisizione dei beni e ribadisce quanto già sopra evidenziato sulla circostanza che il percorso esistenziale di contiguità mafiosa del M.I. è precedente all’acquisizione dei beni confiscati e senza soluzione di continuità si è manifestata allo stesso modo fino al suo decesso.

Infine, alla pagina 14 dell’impugnato provvedimento si fornisce un’incensurabile motivazione sul perchè, correttamente, è stato ritenuta provata la disponibilità dei beni in capo a M. I.. Ciò sulla base di quanto emerso nel precedente procedimento di prevenzione e soprattutto dei risultati degli accertamenti peritali svolti nel contraddittorio nel presente procedimento.

Quanto sopra rende chiara perchè sia destituita di fondamento la doglianza secondo la quale non potrebbero essere utilizzati gli altri elementi acquisiti dalla DDA di Napoli. Infatti tali elementi sono ritualmente entrati nel fascicolo del presente procedimento “consentendo alle parti interessate di controdedurre in merito e pertanto di esercitare pienamente il diritto di difesa”.

Infine, la Corte di appello – correttamente rileva come da tutti gli elementi di cui sopra (“non confutati e non confutabili”; si veda pagina 14; anche negli odierni ricorsi non vi è alcuna deduzione specifica sul punto di cui sopra) emerga la funzione di prestanome attribuita alle parti interessate.

Da ciò discende chiaramente che come affermato dalla Corte di merito nessun “ulteriore necessario apporto avrebbe dovuto loro assegnarsi nell’ambito di tutte quelle operazioni illecite, rimaste non smentite, da cui è derivata la confisca”.

Si deve, infine, rilevare che per quanto sopra risulta evidente che i Giudici di merito non si sono avvalsi della presunzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, per ritenere i terzi interessati i prestanome del M.I., ma hanno indicato tutte le ragioni – già evidenziate – per le quali hanno ritenuto tutte le società oggetto di confisca la continuazione della ditta individuale di M.I.; società che erano tutte nella sua piena disponibilità nonostante la fittizia intestazione.

Per quanto riguarda, infine, la doglianza contenuta alle pagine 12 e 13 del ricorso dell’Avvocato Tranchida (terzo motivo di ricorso) si deve rilevare, innanzi tutto, la sua assoluta genericità.

Infatti, il difensore dei ricorrenti non specifica affatto in cosa consista “la ragione giuridica diversa” emersa nel giudizio di secondo grado, “che ha esplicato i suoi effetti sulla situazione di fatto, così come elaborata nel giudizio di primo grado”.

E il difensore nulla aggiunge anche nel passo successivo ove afferma: “… nell’ambito del giudizio di secondo grado non è stato stimolato in modo adeguato il contraddittorio sul tema non solo rispetto alla emergenza dei dati fattuali già scrutinati (su cui il contraddittorio è stato ampiamente esercitato) ma anche in relazione ai profili normativi di regolamentazione dell’istituto”; il difensore dei ricorrenti cita, a supporto di quanto sopra, giurisprudenza di questa Corte e conclude affermando “così la Corte avrebbe potuto disporre l’audizione degli eredi”. Nè, infine, spiega a cosa si riferisce allorché parla di “profili normativi di regolamentazione dell’istituto”.

Prima di affrontare la questione dei generici richiami a non meglio specificati “profili normativi di regolamentazione dell’istituto” e a “ragione giuridica diversa”, si deve rilevare che lo stesso difensore dei ricorrenti riconosce che sui dati fattuali già scrutinati il contraddittorio è stato ampiamente esercitato. Il difensore però, come già detto, non spiega perchè rileva che nel “secondo grado non è stato stimolato in modo adeguato il contraddittorio”.

Orbene si deve rilevare che la doglianza è inammissibile non solo per la sua genericità, ma anche perchè dagli atti emerge che il Tribunale ha fondato la sua decisione sulla base di tutti “i dati fattuali”, poi, considerati dalla Corte di appello e sulla stessa base normativa presa in considerazione dalla stessa Corte di merito.

Nè quest’ultima ha effettuato una diversa qualificazione giuridica della domanda (nè “ex officio” nè su richiesta delle parti). In relazione a quest’ultima osservazione si deve, allora, subito rilevare l’infondatezza del richiamo dei ricorrenti del principio di questa Corte nel quale si afferma che nel procedimento di prevenzione, deve essere garantito all’interessato il rispetto del principio del contraddittorio anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata “ex officio” dall’autorità giudiziaria (fattispecie in cui la riqualificazione della domanda era stata operata dalla Corte d’appello senza che la parte avesse avuto la possibilità di rappresentare le ragioni di merito relative ai presupposti e alle condizioni della nuova domanda di misura di prevenzione; Sez. 6, Sentenza n. 10148 del 04/10/2012 Cc. – dep. 04/03/2013 – Rv. 254409).

Nè può trovare applicazione il principio di questa Corte secondo il quale la confisca di prevenzione può essere disposta se prevista, in relazione ai fatti per i quali si procede, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione ovvero al momento della decisione emessa in primo grado oppure in secondo grado, purchè, in quest’ultimo caso, sia stato adeguatamente sollecitato il contraddittorio sui profili normativi di regolamentazione dell’istituto (Sez. 1, Sentenza n. 31209 del 24/03/2015 Cc. – dep. 17/07/2015 – Rv. 264322).

Infatti, nella sentenza che precede si sottolinea la necessità che la Corte di merito abbia adeguatamente sollecitato il contraddittorio sui profili normativi di regolamentazione dell’istituto solo nel caso che tali profili normativi siano contenuti in una legge successiva a quella utilizzata in primo grado. Ma nel nostro caso – come si è già sottolineato (si vedano in proposito le pagine 2 e 3 dell’impugnato provvedimento) – il Tribunale ha deciso sulla base delle stesse norme utilizzate dalla Corte di appello.

Nè, ovviamente, può incidere su quanto sopra il fatto che la Corte di appello – ad ulteriore conferma della validità della decisione presa dal Tribunale – citi e si avvalga della sentenza delle Sezioni Unite (4880/2015) emessa successivamente al decreto del Tribunale. Infatti, in tale sentenza delle Sezioni Unite – come già detto – si conferma la validità degli indirizzi giurisprudenziali seguiti dal Tribunale.

Proprio per quanto sopra non può trovare applicazione (e quindi non è necessario affrontare la questione di quale sia il principio da condividere) la sentenza di questa Corte – precedente alla sent. n. 31209/2015 citata – nella quale si afferma un principio di diritto diverso da quello di cui sopra solo in relazione all’eventuale uso da parte della Corte di appello di nuove norme entrate in vigore dopo la decisone di primo grado.

Infatti, come più volte ribadito, nel caso di specie la normativa utilizzata è la stessa sia in primo grado sia in appello.

Si cita, dunque, l’ultimo principio di cui sopra nel quale, appunto, si afferma che la confisca di prevenzione patrimoniale è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dall’art. 200 c.p., comma 1, stante il richiamo dell’art. 236 c.p., comma 2, esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicché, per l’individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del citato art. 200 c.p., comma 2, devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell’esecuzione di esse (in motivazione, la Corte ha precisato che il tempo di applicazione della misura si identifica necessariamente con quello della decisione di primo grado, anche se negativa, perchè l’appello costituisce una fase eventuale in cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso; Sez. 6, Sentenza n. 21491 del 16/02/2015 Cc. – dep. 22/05/2015 – Rv. 263768).

Per tutto quanto sopra si deve, quindi, rilevare la genericità di tutti i ricorsi nei quali non si tiene conto di quanto affermato dai Giudici di merito e nei quali si effettuano contestazioni generiche sulle valutazioni degli stessi giudici di merito senza, però, indicare in cosa realmente consista la mancanza o l’apparenza della motivazione lamentata (emblematico in tal senso – e solo a titolo di esempio, si veda a pagina 7 del ricorso avv. Tranchida – l’apodittico richiamo “a varie acquisizioni documentali versate in atti ovvero esistenti presso pubblici uffici” delle quali i giudici di merito non avrebbero tenuto conto ma non specificati; e lo stesso discorso vale per il richiamo a pagina 7 – sempre ricorso Tranchida – “di somme di sicura provenienza lecita” senza alcuna indicazione di quali sono tali somme, a quale società si riferiscano e senza minimamente contrastare i risultati della Perizia Tecnica espletata nel giudizio di merito; e lo stesso discorso può, infine, farsi per quanto esposto alla pagina 2 del ricorso avv. Calamia e a pagina 3 dell’identico ricorso dell’avv. Pellegrino nei quali si deduce che “nel provvedimento impugnato manca una puntuale indicazione, rispetto al proposto de cuius, dell’emergere della pericolosità sociale..” e non si tiene assolutamente conto di quanto esposto da entrambi i giudici di merito sul punto).

Tutte le osservazioni sopra evidenziate valgono per ritenere manifestamente infondati anche i motivi nuovi. D’altronde l’inammissibilità dell’impugnazione si estende – ex art. 585 c.p.p., comma 4, – ai motivi nuovi.

Si deve, infine, rilevare che i motivi nuovi sono stati presentati il 31.05.2015 e, quindi, oltre il termine di giorni 15 prescritto a pena di decadenza dall’art. 585 c.p.p., comma 5.

In proposito questa Suprema Corte ha affermato che in tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi aggiunti al ricorso per cassazione depositati nella cancelleria del giudice “a quo” anzichè in quella della Suprema Corte ed ivi pervenuti oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, in quanto alla specifica disposizione di cui all’art. 585 c.p.p., comma 4, non si può derogare con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582 c.p.p., o di spedizione ex art. 583 c.p.p., comma 1, (Sez. 2, Sentenza n. 1381 del 12/12/2014 Ud. – dep. 14/01/2015 – Rv. 261862; conforme: Sez. 7, Ordinanza n. 44277 del 15/10/2015 Cc. – dep. 03/11/2015 – Rv. 264907).

Pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè, ciascuno, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016