Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato.

(Corte appello Cagliari, sez. II, sentenza 26 luglio 2016, n. 848)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori

Dott. Giovanni Lavena – Presidente
Dott.ssa Lu. Me. – Consigliere
Dott. Alessandro Castello – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro

C.M., nata a A.T. il (omissis…)
Libera – non comparsa

D.M., nato a C. il (omissis…)
Libero – non comparso

Prescrizione: 4 luglio 2022

APPELLANTI

Avverso la sentenza in data 4 luglio 2014 del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, che condannava – ritenuti i reati unificati dal vincolo della continuazione e con l’esclusione della recidiva contestata alla C., con la diminuente prevista dall’art. 116 c.p. per il D. e con la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p. per entrambi – M.C. alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 600 € di multa e M.D. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 600 € di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concedeva ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena e a D. anche quello della non menzione e, per l’effetto, dichiarava la cessazione della misura dell’obbligo di dimora applicata alla C..

PERCHÉ DICHIARATI COLPEVOLI ENTRAMBI:

A) artt. 110 e 628 comma 2 c.p. perché, immediatamente dopo che, in concorso tra loro e con una persona inidentificata, avevano sottratto alimenti surgelati per un valore complessivo di circa € 600 ed € 30 dall’esercizio commerciale “Igloo Surgelati” di B.P., colpivano con ripetuti calci e pugni (essendo l’esecutore
materiale la C.) il Brig. S.R. per procurarsi l’impunità.

In Qu. Sa. (CA) il 27/06/2014

ENTRAMBI:

B) artt. 110 e 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. perché, in concorso tra loro e con una persona identificata, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell’autovettura FIAT Panda tg (omissis…) di D.P., mediante forzatura delle serrature e del quadro di accensione, sottraendola al D. che la deteneva esposta per necessità e destinazione
alla pubblica fede.

In Qu. Sa. (CA) il 27/06/2014

ENTRAMBI:

C) artt. 110 e 648 c.p. perché, in concorso tra loro e con una persona identificata, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano l’autovettura Toyota Runner targata (omissis…), provento del furto subito in Ca. il (omissis…) da C.M..

Reato commesso in Quartu Sant’Elena (CA) il 27/06/2014 (recidiva reiterata e infraquinquennale per C.).

Sentita la relazione in pubblica udienza del Cons. dott. Alessandro Castello;

sentiti il P.G. ed il difensore nelle rispettive

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

1. Con sentenza pronunciata il 4 luglio 2014, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, giudicava M.C. e M.D. colpevoli dei delitti di cui agli artt. 110; 628 comma 2; 624; 625 nn. 2 e 7 e 648 codice penale, come sopra riportato.

2, Sulla base degli atti del procedimento, svoltosi con rito direttissimo per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, il primo giudice ricostruiva il fatto nei termini di seguito precisati.

2.1. Nel verbale di arresto in flagranza di reato redatto in data 27.06.2014 dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, Aliquota Radiomobile, il brigadiere R.S. e l’appuntato scelto Livio Cianfarani riportarono:

a. che, intorno alle ore 01.40 circa, si recarono nella via (omissis…). in Q.S.E. in quanto erano stati segnalati forti rumori provenienti dall’interno del locale commerciale “Igloo Surgelati”;

b. che, giunti sul posto, notarono tre persone che uscivano dal negozio con delle buste in mano e che, alla loro vista, si diedero alla fuga;

c. che iniziò allora un inseguimento a piedi: uno dei tre soggetti scavalcò il cancello di un cortile condominiale situato nella via (omissis…) e vi si nascose, ma venne bloccato poco dopo e venne identificato in M.D.; una ragazza cercò di nascondersi nell’erba di un campo adiacente ma venne raggiunta dal brigadiere S. contro il quale sferrò calci e pugni nel tentativo di proseguire la fuga tanto che fu necessario l’intervento di un altro militare per riuscire a bloccarla ed identificarla in M.C.; il terzo complice riuscì a far perdere le sue tracce;

d. che, dal sopralluogo effettuato presso il locale, risultò che le serrature della serranda e della porta d’ingresso erano state forzate, e venne rinvenuto un coltello modificato a forma di “spadino”;

e. che, all’esterno dell’esercizio commerciale, di fronte all’ingresso, era parcheggiato un fuoristrada Toyota Runner di colore verde metallizzato targato (omissis…), oggetto di furto ai danni di tale M.C. il quale aveva sporto denuncia in data 13.06.2014, all’interno del quale vennero rinvenuti alimenti surgelati, la cassa contenente la somma di 30 € in monete e, nel sedile posteriore, uno scalpello i ferro utilizzato verosimilmente per forzare la porta d’ingresso;

f. che, vicino al negozio, era presente anche una Fiat Panda di colore grigio targata (omissis…), che era stata sottratta al proprietario P.D. la notte stessa, all’interno della quale vennero trovati altri prodotti surgelati;

g. che arrivò sul posto anche la titolare dell’esercizio commerciale P.B., la quale sporse denuncia-querela, dichiarando che erano state forzate sia la serratura della serranda (che infatti era sollevata) sia la porta d’ingresso del locale, la merce trovata all’interno delle due vetture era stata sottratta dal suo locale e ammontava a circa 600 € e i danni a circa 3.000 €; la merce rinvenuta le venne poi restituita con atto separato unitamente alla cassa e alla somma in denaro.

2.2. Nella denuncia di furto della Fiat Panda targata (omissis…) il D. riferì che il 27.6.2014, intorno alle ore 07.00, i carabinieri gli comunicarono di aver trovato la vettura di cui trattasi, intestata al figlio C.D., la quale era stata sottratta quella notte mentre era regolarmente parcheggiata nei pressi della sua abitazione e di essersi quindi recato presso il Comando di via (omissis…) dove constatò la forzatura delle serrature delle portiere, del quadro di accensione ed il gancio buttato nel lato passeggero.

2.3. In data 13,6.2014, M.C. sporse denuncia per il furto del suo fuoristrada Toyota Runner targato (omissis…), nella quale riportò che all’interno dell’auto vi era il certificato assicurativo con il relativo contrassegno rilasciato dalla C.F.S., il certificato di proprietà, un navigatore satellitare Garmin, una ricevuta di pagamento della tassa di proprietà relativa all’anno 2014 e una cassetta di plastica porta attrezzi.

2.4. All’udienza di convalida dell’arresto della C. e del D. del 27.6.2014, il brigadiere S. confermò quanto riportato nel verbale d’arresto.

3. Valutando tali fatti in termini di colpevolezza degli imputati, il primo giudice osservava:

3.1. Era provata la penale responsabilità della C. e del D., al di là di ogni ragionevole dubbio, innanzitutto in ordine al delitto di rapina impropria contestato al capo A) dell’imputazione, il quale sussiste quando vi sia un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e alla persona attraverso una successione di immediatezza, la quale va riferita alla nozione di “flagranza o quasi flagranza”.

a. Gli imputati erano stati inseguiti dagli agenti nel momento in cui erano stati visti uscire dal locale con delle buste in mano contenenti la refurtiva (appariva evidente la commissione di un furto), erano stati bloccati e a quel punto la C., al fine di fuggire per assicurarsi l’impunità, si era scagliata con calci e pugni nei confronti dell’operante e in tale arco temporale non era stato interrotto il nesso di contemporaneità dell’azione complessiva, con la conseguenza che tale condotta integrava pienamente il reato di cui trattasi.

b. Sebbene il D. non avesse opposto alcuna violenza nei confronti dei carabinieri rispondeva comunque di concorso nel reato di rapina impropria (cioè in quello più grave rispetto al furto concordato e materialmente commesso dalla C.) e ne rispondeva titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., e non di concorso ordinario ex art. 110 c.p., in quanto:

– Il concorso disciplinato dall’art. 110 c.p. sarebbe stato sussistente nel caso in cui l’imputato avesse previsto e accettato il rischio della commissione del delitto diverso e più grave, ma non era emerso alcun elemento probatorio a sostegno di tale probabilità;

– Sussisteva al contrario il concorso di cui all’art. 116 c.p. perché la violenza posta in essere dalla C. non poteva in ogni caso essere ritenuta dal D. come uno sviluppo imprevedibile dell’azione furtiva posto che i due complici si erano sicuramente rappresentati l’elevata probabilità che, in considerazione delle modalità, del luogo e dell’ora dell’azione (furto commesso all’interno di un esercizio commerciale, di notte e in una pubblica via) sarebbero potuti essere sorpresi da vigilanti o dalle forze dell’ordine e che ci sarebbero potute quindi essere alte probabilità che uno dei due avrebbe potuto avere delle reazioni violente;

– La responsabilità del D. si sarebbe potuta escludere solo nel caso in cui il reato avesse costituito un evento atipico ma, nel caso concreto, sussisteva il necessario rapporto di causa ed effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina impropria commesso successivamente poiché era del tutto prevedibile che un compartecipe avrebbe potuto trascendere ad atti di violenza per procurarsi l’impunità.

3.2. Era pienamente provata la responsabilità degli imputati anche nel reato di furto aggravato di cui al capo B) in quanto avevano sottratto la vettura Fiat Panda che si trovava regolarmente parcheggiata nella pubblica via e quindi era esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, e ciò integrava l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p.; il fatto era altresì aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi del n. 2 del medesimo art. 625 c.p. dal momento che vi era stata la forzatura delle portiere, il danneggiamento del quadro d’accensione e la rimozione (con conseguente rottura) del gancio sistemato tra il volante e il pedale della frizione.

3.3. In ordine al reato di ricettazione contestato al capo C): gli imputati erano in possesso del veicolo provento di furto e certamente erano a conoscenza della sua provenienza illecita poiché il quadro di accensione era danneggiato, ciò provava la sussistenza della loro consapevolezza e dunque del dolo.

3.4.1 due imputati venivano condannati per tutti i reati loro ascritti, i quali venivano unificati sotto il vincolo della continuazione in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

GLI ATTI D’A.

Avverso la sentenza ha proposto due distinti atti d’appello il difensore della C. e del D..

4. Nell’appello per la C. ha dedotto i seguenti motivi:

4.1. Errato riconoscimento del delitto di rapina impropria di cui al capo A) dell’imputazione.

Il primo giudice aveva qualificato il fatto di reato commesso dall’imputata come rientrante nella fattispecie dell’art. 628, comma 2, c.p., che per configurarsi necessita di una successione immediata tra le due condotte di aggressione: quella al patrimonio e quella alla persona.

Nel caso in esame mancava però proprio tale requisito dell’immediatezza, nel senso dell’imprescindibile nesso temporale tra sottrazione della res e violenza finalizzata ad assicurarsi l’impunità tipico della rapina impropria, posto che tra il furto e la violenza era passato un arco di tempo tale da far venir meno il fondamentale requisito di cui sopra.

Infatti, la C. aveva avuto il tempo di nascondersi dopo aver commesso il furto e la condotta violenta ai danni del brigadiere S. non era quindi stata esercitata immediatamente dopo la sottrazione, con la conseguenza che la violenza per procurarsi l’impunità non era stata strumentale rispetto all’azione sottrattiva e non poteva esservi assorbita; pertanto l’imputata avrebbe dovuto rispondere dei reati di furto ex art. 624 c.p, e di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p.

4.2. Mancata concessione delle attenuanti generiche.

La pena irrogata in primo grado era eccessiva e non adeguatamente proporzionata tenuto conto della entità del facto nonché dei precedenti penali dell’imputata (risalenti al 2009, di modesta rilevanza e disomogenei rispetto a quelli di cui è causa), della sua giovane età e del suo buon comportamento processuale, tutti elementi che avrebbero dovuto portare il primo giudice a riconoscerle le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

4.3. L’appellante ha quindi concluso, chiedendo:

a. In via principale, la riqualificazione del reato contestato al capo A) da rapina impropria in furto in concorso con quello di resistenza a pubblico ufficiale, con l’applicazione del minimo della pena e la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate nella massima incidenza;

b. In via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima incidenza sulle aggravanti contestate.

5. Nell’appello per il D. ha dedotto i seguenti motivi:

5.1. Errala applicazione della legge penale in punto di responsabilità in ordine alta contestazione ex artt. 116 e 628 comma 2, c.p. di cui al capo A) dell’imputazione.

La sentenza impugnata aveva condannato il D. per concorso nel delitto di rapina impropria ma, posto che il reato avrebbe dovuto essere riqualificato in furto in concorso con la resistenza a pubblico ufficiale per la coimputata C., non si sarebbe potuto ritenere configurabile nei confronti dell’imputato il concorso nella fattispecie di cui all’art. 628, comma 2, c.p.; allo stesso modo il D. non avrebbe potuto rispondere di concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale dal momento che non sarebbe risultato a suo carico alcun comportamento agevolatore di tale condotta criminosa, ma avrebbe dovuto rispondere esclusivamente per il concorso nel reato di furto.

In ogni caso, se anche restasse fermo a carico della C. il reato ex art. 628, comma 2, c.p., il D. non potrebbe essere giudicato colpevole a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. dal momento che tale responsabilità si configura quando l’agente, pur non avendo previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo in concreto come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso della dovuta diligenza, essendo necessario quindi un nesso non solo causale ma anche psicologico tra la condotta del soggetto che aveva voluto solo il reato meno grave e l’evento diverso, e la prevedibilità del reato diverso commesso dal concorrente deve essere valutata in concreto sulla base della personalità dell’imputato e delle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l’azione.

Ciò detto, il primo giudice aveva solo apparentemente proceduto a tale concreta verifica, in quanto:

a. aveva solo meramente richiamato le condizioni ambientali in cui era stato commesso il reato, le quali avrebbero proprio al contrario dovuto escludere la prevedibilità in concreto (infatti, il reato era stato commesso alle ore 01.40 del mattino, con conseguente difficoltà di essere visti, in una zona periferica della città dove notoriamente scarseggiano i controlli delle forze dell’ordine, il locale era chiuso da tempo così come anche i locali attigui);

b. non aveva tenuto conto della personalità del D., il quale era un soggetto incensurato e non vi erano elementi di prova dai quali si potesse ritenere che conoscesse l’indole aggressiva della C., la quale era scappata e si era nascosta e solo in quel momento aveva sferrato pugni e calci al militare con la conseguenza che lo stesso imputato non avrebbe mai potuto prevedere la commissione di un reato diverso da parte della stessa complice.

Il D. sarebbe dovuto essere assolto dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto e conseguentemente essere ammesso alla sospensione del processo e alla messa alla prova.

5.2. Mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il primo giudice aveva applicato al D. una pena eccessiva in considerazione della reale entità del fatto e della sua personalità; egli era infatti incensurato, giovane e al momento dell’arresto non aveva opposto alcuna resistenza, pertanto gli sarebbero dovute essere riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti.

5.3. L’appellante ha quindi concluso, chiedendo:

a. In via principale, la riqualificazione del reato contestato al capo A) da rapina impropria in furto aggravato con la conseguente sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato;

b. In via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima incidenza sulle aggravanti contestate.

La CORTE osserva;

6. Gli appelli sono infondati.

6.1. Non può essere accolto il primo motivo d’appello della C. sulla insussistenza oggettiva del delitto di rapina impropria in considerazione della mancanza di un nesso temporale di immediatezza tra la condotta di sottrazione e la violenza usata contro il brigadiere S. per darsi alla fuga e guadagnare l’impunità.

6.1.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità” (Fattispecie in cui la Corte aveva ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell’ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco). (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013 – dep. 25/10/2013, Mitrovic e altri, V. 257310).

E si è ulteriormente specificato che “il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della “flagranza” o “quasi flagranza” e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo”. (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012 – dep. 16/10/2012, Zappala, V. 254171; Sez. 2, n. 43337 del 09/11/2007 – dep. 22/11/2007, Guadagno, V. 238835; Sez. 2, n. 12341 del 26/10/2000 – dep. 29/11/2000, Apicella, V. 217426).

6.1.2 Nel caso di specie il primo giudice ha correttamente evidenziato che gli autori del furto erano stati sorpresi mentre uscivano dal negozio con le buste di refurtiva in mano.

La C. ed il D. erano stati immediatamente bloccati dopo un breve inseguimento a piedi, ed in quella circostanza la donna aveva usato violenza al brigadiere S. contro il quale sferrò calci e pugni nel tentativo di proseguire la fuga tanto che fu necessario l’intervento di un altro militare per riuscire a bloccarla.

La sorpresa nell’atto del commettere il reato e l’inseguimento degli autori senza soluzione di continuità temporale evidenzia inequivocabilmente lo stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p., come peraltro ritenuto dal giudice che aveva convalidato l’arresto, senza opposizione del difensore sul punto.

6.2. È infondato il primo motivo d’appello del D., in parte per i motivi che si sono appena illustrati in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria contestato ad entrambi.

Ma la decisione del primo giudice è corretta anche sul punto della sussistenza del concorso anomalo dell’imputato nel medesimo delitto ai sensi dell’art. 116 c.p.

6.2.1 Come osservato dal Tribunale, la responsabilità del correo, ai sensi dell’art. 116 c.p., può essere esclusa soltanto se il diverso e più grave reato realizzato dal compartecipe costituisca un fatto anormale, eccezionale, e quindi non prevedibile.

La giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione è assolutamente ferma nel ritenere che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quelli di rapina impropria (e resistenza), commessi successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l’impunità (Cass. pen., sez. 2^, n. 519 del 26 maggio 1981, dep. 23 gennaio 1982, Michelangeli, rv. 151694; conformi, sez. 2^, n. 1783 del 2 giugno 1983, dep. 1^ marzo 1984, Papa, rv. 162872, per la quale non è atipico ed imprevedibile l’uso della violenza da parte di uno solo dei concorrenti nel furto in danno delle persone intervenute per bloccarlo; sez. 2^, n. 138 del 9 luglio 1984, dep. 8 gennaio 1985, Mariniello, rv. 167299, per la quale la rapina impropria non costituisce evento atipico ed imprevedibile rispetto al furto; sez. 2^, n. 6300 del 230 ottobre 1990, dep. 10 giugno 1991, Pizzalu, rv. 187403, per la quale l’uso eventuale di violenza o minaccia può essere ritenuto prevedibile sviluppo della condotta finalizzata a commettere un furto, e, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria ascrivibile al compartecipe a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p.; da ultimo, sez. 6^, n. 9952 del 22 gennaio 2003, Fanti, rv. 224042; e ancora Sez. 2, n. 32644 del 18/06/2013 – dep. 26/07/2013, P.G. in proc. Alic, Rv. 256841).

6.2.2 Come condivisibilmente argomentato dal Tribunale cfr. il superiore punto 3.1 b) la violenza posta in essere dalla C. nei confronti del militare che la stava arrestando era certamente uno sviluppo prevedibile dell’azione furtiva, essendo assolutamente probabile che, commettendo un furto all’interno di un esercizio commerciale, di notte, nella via di un centro abitato, e con modalità rumorose, i complici potessero essere sorpresi da vigilanti o dalle forze dell’ordine, con conseguenti tentativi violenti di sottrarsi alla cattura.

6.3. Gli appelli sono infine infondati anche in punto di pena.

Si deve anzitutto rilevare che il primo giudice si era attestato al di sotto dei minimi edittali, non avendo ritenuto più grave il reato di rapina impropria punito con una pena detentiva minima di tre anni di reclusione.

Nessun elemento era comunque valutabile per la concessione delle attenuanti generiche nei confronti del D. e della C. avuto riguardo alla oggettiva gravità del fatto (organizzazione del furto in tre persone riunite con l’utilizzo di autovetture rubate e ricettate); ai precedenti penali dell’imputata, numerosi, recenti ed anche specifici; al casellario penale del D. dal quale risulta un reato successivo a quelli per cui si procede, ma specifico, che dimostra l’incapacità dell’imputato di cambiare stile di vita adeguandosi alle regole della corretta convivenza sociale, e la sua inclinazione a commettere delitti contro il patrimonio.

6.4. Nei confronti degli imputati deve essere esclusa la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza impugnata perché la C. aveva già usufruito per due volte del beneficio e perché il D. ha commesso un altro delitto il 23 aprile 2015, come risulta dal certificato del casellario penale, ciò che comporta altresì l’esclusione del beneficio della non menzione a lui concesso con la medesima sentenza.

A M.C. devono essere revocate anche le sospensioni condizionali della pena ed il beneficio della non menzione concessi con le sentenze 21 gennaio 2011 della Corte d’Appello di Bologna e 17 aprile 2014 del Tribunale di Cagliari poiché nei cinque anni dalla loro concessione ha commesso un altro delitto, non essendo necessario il requisito della stessa indole, riferibile solo alle contravvenzioni (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013 – dep. 06/03/2013, Grassetti, Rv. 254688).

Deve essere disposta, infine, la restituzione del cellulare in sequestro a M.C., non essendo necessaria la permanenza del sequestro ai fini probatori, e non dovendosi procedere alla sua confisca.

P.Q.M.

LA CORTE

Visti gli artt. 599 e 592 c.p.p., in parziale riforma della sentenza impugnata, esclude la sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi a M.C. e a M.D., conferma nel resto e condanna gli imputati alle spese di questo grado del giudizio.

Visto l’art. 168 e 175 c.p., revoca la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna concesse a M.C. con le sentenze della Corte d’Appello di Bologna in data 21.1.2011 quanto a entrambi i benefici e con la sentenza 17.4.2014 del Tribunale di Cagliari quanto alla seconda sospensione condizionale.

Visto l’art. 262 c.p.p., ordina la restituzione immediata a M.C. del telefonino costituente il C.R. 43914, nonché la distruzione delle altre cose eventualmente ancora in sequestro.

Così deciso in Cagliari, il 13 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2016.

1 thought on “Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato.”

  1. La revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione è una buona notizia.
    Vediamo cosa deciderà la Cassazione.

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