Nessuno sconto per chi, con frequenza, timbra falsamente il cartellino (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 27 agosto 2018, n. 38997).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO D. – Presidente –

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONACO M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONACO MARCO MARIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CASELLA GIUSEPPINA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

uditi i difensori:

L’avvocato PARDINI LUCA, che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

L’avvocato LOFFREDO ANTONELLA, che chiede l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso e deposita nomina, procura speciale, conclusioni scritte e nota spese.

L’avvocato SISTO FRANCESCO PAOLO, che conclude riportandosi ai motivi del ricorso ed insiste per l’accoglimento.

Svolgimento del processo

La CORTE d’APPELLO di LECCE, in data 13/2/2017, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, il 26/6/2015, rideterminando la pena e nel resto confermava la condannava di P.M. per il reato di cui all’art. 640 cod. pen..

1. L’imputato P.M. veniva rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla ASL di (OMISSIS), con artifici e raggiri consistiti nel aver fatto marcare il proprio badge nell’orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto.

All’esito del dibattimento il P. veniva assolto per alcuni episodi e condannato per i restanti alla pena di anni tre di reclusione e 900,00 Euro di multa.

La difesa presentava appello chiedendo l’assoluzione nel merito, che la punibilità venisse esclusa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e, comunque, che la pena venisse ridotta. All’esito del giudizio di appello la Corte rideterminava la pena in anni due e 900.00 Euro di multa e confermava nel resto la sentenza.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.. La difesa rileva l’erronea applicazione della norma poichè la mancata applicazione della causa di non punibilità è fondata sulla ripetizione degli episodi. Motivazione questa non coerente con l’istituto e con l’interpretazione di legittimità sul punto che non esclude che l’art. 131-bis cod. pen. possa applicarsi anche all’imputato di più reati avvinti dal vincolo della continuazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione di quanto emerso nel corso del dibattimento.

La difesa critica la premessa generale cui la Corte ha fatto riferimento, così anche discostandosi da quella che il Tribunale aveva posto a fondamento del percorso logico seguito.

2.2.1. In buona sostanza, infatti, la difesa rileva che la Corte sarebbe addivenuta alla pronuncia di condanna in assenza di una prova effettiva dell’assenza del P. dal nosocomio poichè i secondi giudici si sarebbero accontentati di verificare che in entrata, ovvero in uscita, cioè una sola volta al giorno, il badge del P. era stato marcato da un’altra persona. Ragionamento questo che rimarrebbe monco ed impedirebbe di addivenire alla dichiarazione di responsabilità del P.. La motivazione, peraltro, contenuta in una sorta di elencazione di fatti, sarebbe del tutto carente.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della irrilevanza penale del fatto. La difesa, rinviando alla giurisprudenza che considera penalmente sanzionabili solo le assenze che siano economicamente apprezzabili, evidenzia che la condotta del P., considerato che il servizio era garantito ed il direttore sanitario ha definito il reparto “un’isola felice”, non avrebbe in pratica determinato alcun danno alla pubblica amministrazione.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed a quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4 ed alla sospensione condizionale della pena. La Corte avrebbe omesso la valutazione su tali punti.

2.5. Violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio in relazione all’art. 133 cod. pen.. La Corte avrebbe omesso qualsivoglia riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di ricorso, ha correttamente escluso che alla condotta posta in essere dal ricorrente possa applicarsi la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..

Ai sensi di tale norma la punibilità può essere esclusa solo se “l’offesa è di particolare tenuità” ed “il comportamento risulta non abituale”.

Il comma 3, poi, specifica cosa debba intendersi per comportamento abituale, cioè, per quello che riguarda il caso di specie, “… più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

In queste ipotesi, nelle quali il soggetto evidenzia una sostanziale consuetudine a porre in essere comportamenti illeciti, il fatto non può ritenersi tenue e la punibilità non può essere esclusa.

L’abitualità, d’altro canto, come di contro in qualche modo prospettato nell’atto di ricorso, non coincide con l’istituto della continuazione e con questo non può essere confusa.

La continuazione, infatti, non implica necessariamente l’abitualità, cioè la ripetitività di un comportamento ovvero la reiterazione di una medesima condotta quanto, piuttosto, determina l’unificazione dei fatti in virtù del medesimo disegno criminoso cui segue un unico giudizio di disvalore in quanto il soggetto, in sostanza, commette più reati per commetterne uno soltanto.

Al reato continuato, quindi, può essere applicata la causa di esclusione della punibilità nei casi in cui emerga una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità presa in considerazione in negativo dall’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 9495 del 07/02/2018, Grasso, Rv 27252301; Sez. 5, n. 5358 del 15/01/2018, Corradini, Rv 27210901).

In tutti gli altri casi, in cui la condotta complessivamente posta in essere evidenzi un comportamento abituale deviante, d’altro canto, la causa di esclusione della punibilità non può essere applicata (Sez. 1, n. 55450 del 24/10/2017, Greco, Rv 271904; Sez. 2, Sentenza n. 28341 del 05/04/2017, Modou, Rv. 271001).

Nel caso di specie la Corte, con motivazione insindacabile, ha evidenziato che il P. aveva posto in essere un modus operandi “abituale” che costituiva un vero e proprio stile di vita e, sotto tale profilo, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è corretta e coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. in specifico Sez. 3, Sentenza n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv 270255).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Le doglianze, formulate genericamente anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti sono una critica alla logicità ed alla completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di prime cure, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati sono inammissibili, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così SU, n. 930, 13 dicembre 1995, Rv 203428; S6, n. 47204, 7 ottobre 2015, Rv. 265482; S1, n. 42369, 16 novembre 2006, Rv 235507; S4, n. 863, 10 marzo 1999, Rv.; S1, 1507, 17 dicembre 1998, Rv 212278; S1, 7113, 6 giugno 1997, Rv 208241).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (la Corte territoriale ha ricostruito i singoli episodi evidenziando di volta in volta per quale motivo la diversa ed alternativa lettura degli atti fornita dalla difesa appariva inverosimile) ogni ulteriore critica risulta del tutto inconferente.

L’obbligo di motivazione è stato infatti, anche richiamando la sentenza del giudice di primo grado, adeguatamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell’affermazione di responsabilità.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, d’altro canto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., n. 6402 del 30/4/1997, Rv 207944; tra le più recenti Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv 265482; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).

Nell’apprezzamento delle fonti di prova, peraltro, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Nel giudizio di appello, poi, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, né l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 7588 del 6/5/1999, Rv 213630).

Da tale premessa risulta evidente l’inammissibilità di tutte le censure che si risolvono nella riproposizione diffusa delle doglianze rivolte alla prima sentenza di merito e nella deduzione di erronea valutazione da parte dei Giudici d’appello.

La difesa, infatti propone una diversa lettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, così limitandosi a formulare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e di quanto accaduto, attività questa, come indicato, preclusa alla Corte di Cassazione cui non può chiedersi di procedere ad una nuova, e terza, lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il numero di episodi oggetto della contestazione e l’indebita percezione di somme così conseguite, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata valorizzando la rilevante durata delle assenze, non consentono di ritenere che il danno provocato sia economicamente non apprezzabile (cfr. Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv 272543).

4. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, peraltro rideterminata, fa buon governo della legge penale e dà sostanzialmente conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, ciò anche in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, (considerato che il danno non appare modesto) e di quelle ex art. 62-bis cod. pen. (in assenza di elementi positivi in tal senso).

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, d’altro canto, a fronte della complessiva logicità della motivazione sul punto, appaiono per lo più orientate a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado dalle parti civili, Regione Puglia ed ASL Provincia di (OMISSIS), che liquida in Euro 3.510, CPA ed IVA, oltre spese forfettarie nella misura del 15% in favore della ASL di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2018.