Niente multa con photored se al semaforo non ci sono i vigili.

Non è possibile assimilare il “Photored” all’autovelox: ciò significa che se non è presente l’agente di polizia municipale a presidiare il semaforo e a verbalizzare l’infrazione, chi passa col rosso all’incrocio non può essere multato e la relativa sanzione va annullata.
Il vigile urbano è in grado, infatti, di porre nell’immediatezza a verbale le ragioni che portano l’automobilista ad infrangere le disposizioni del codice della strada.
E’ quanto emerge da una sentenza del giudice di pace di Lecce (la n. 1809/2016) che ha accolto l’opposizione alla contravvenzione proposta da un automobilista ex art. 22 della legge 689/1981.
Il giudice pone a fondamento della sua decisione un precedente della Cassazione (sent. 27414/2009) che ritiene non consono l’utilizzo della telecamera a infrarossi, senza agenti sul posto, al fine di multare chi attraversa l’incrocio a semaforo rosso.
Ciononostante, vale la pena evidenziare che proprio il giudice di legittimità nella recente sentenza 8415/2016 ha ritenuto valida la multa a seguito di infrazione rilevata dal dispositivo T-Red anche se il conducente non è stato preavvertito della presenza del dispositivo di rilevazione.
Nel caso esaminato dal giudice pugliese il Comune sostiene la regolarità dell’accertamento, ma per il magistrato il verbale della polizia appare frettoloso poichè indica soltanto quale apparecchio è stato utilizzato (V-Red 2.1-I) e il relativo decreto di omologazione, senza tuttavia fare alcun riferimento ad altre caratteristiche tecniche o al certificato di taratura.
La presenza del vigile, chiarisce il giudice, appare necessaria poichè potrebbero esservi elementi che giustificano l’infrazione e che la contestazione immediata potrebbe far emergere.
La casistica della Cassazione offre qualche esempio di tali situazioni come può capitare laddove siano presenti code di veicoli che non consentano al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente (sent. 27414/2009 e in senso conforme sent. 558/2008).
Il photored, secondo il magistrato onorario, rimane un’apparecchiatura inanimata e soltanto la presenza della Municipale potrebbe far ricadere circostanze come quella indicata nelle ipotesi di corretta applicazione della legge.
In aggiunta, la contestazione immediata è una regola generale a cui l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada non può derogare, trattandosi di disposizione regolamentare, secondaria rispetto alla preminente indicazione legislativa.
D’altronde la stessa giurisprudenza di legittimità impedisce che il photored sia equiparato agli strumenti di rilevamento elettronico della velocità.
Compensate le spese di lite.