No alla confisca ordinata successivamente alla pronuncia della sentenza (Corte di Cassazione penale, sez. V, sentenza 23.06.2015, n. 26481).

Deve considerarsi abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, dopo la pronuncia della sentenza di patteggiamento, disponga, con provvedimento fuori udienza, la confisca dei beni patrimoniali del condannato.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Cassazione del 23 giugno 2015, n. 26481.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dagli ermellini, è abnorme l’ordinanza con cui il giudice, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provvede in merito successivamente e separatamente (Cass. pen., Sez. II, 20 aprile 2011, n. 21420).
La stessa giurisprudenza ha affermato l’abnormità del provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’art. 676 c.p.p., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 10623).
Come evidenziato dal giudici, il nostro sistema attribuisce al giudice della cognizione il potere, nel pronunciare la sentenza di assoluzione o di condanna dell’imputato, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo, solo in via subordinata, che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole di cui all’art. 676 c.p.p.; dal combinato disposto degli artt. 205 c.p., comma 1, e 236 c.p., le misure di sicurezza debbono essere disposte “nella stessa sentenza di condanna”, come confermato altresì dall’art. 579 c.p.p.
Ne discende che il rimedio predisposto per l’omessa decisione sul punto è solo ed esclusivamente l’impugnazione e non una separata decisione assunta dal Tribunale dopo l’emissione della sentenza di condanna e che l’art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell’esecuzione la decisione in ordine alla confisca quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria.

Di conseguenza, non è previsto che il giudice della cognizione possa provvedere con separata ordinanza, una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo.