Non si possono disattendere le sentenze che estromettono una parte da una lite.

È una lite su un recupero crediti di una banca concernente l’appartamento della ricorrente.

Il vero debitore era M. cui era stato dato mandato di acquistare il bene ed aveva contrattato direttamente un mutuo con la banca.

La donna fu riconosciuta la vera proprietaria dell’immobile, acquistato però col contributo del debitore in due sentenze poi ribaltate dai successivi gradi di giudizio.

L’esecuzione forzata è stata sospesa in attesa della pronuncia della CEDU.

La CEDU ha ravvisato una violazione dell’art. 1 protocollo 1 che assorbe anche quella dell’art. 6 Cedu. Infatti il processo penale per frode e quello civile per il recupero del credito erano contro M. e ben due sentenze definitive (in primo grado ed in appello) l’avevano riconosciuta come la vera proprietaria, sottolineando la sua estraneità alle lite penale sottesa a quella civile, ma sono state ignorate, sì che è stata disposta la vendita coatta del bene.

È perciò un’illecita interferenza nel suo diritto di proprietà e nel libero godimento della stessa (Martynets c. Russia del 5/11/09 e Mucias c. Romania dell’1/7/14).

È stata invece esclusa la deroga all’art. 6 Cedu nel caso Trapzinov ed altri c. Russia sempre del 5/4/16: lecito l’annullamento dell’indennizzo a chi ripulì Chernobyl, concesso inizialmente per un’applicazione retroattiva della legge.

Tutto ciò rispetta il principio della certezza del diritto.