Nota la propria bici, guidata da uno sconosciuto, aggirarsi sul luogo dove l’aveva parcheggiata (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 8 marzo 2019, n. 10365).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

…, omissis …

SENTENZA

sul ricorso proposto da: (OMISSIS) nato a (OMISSIS), il (OMISSIS) …

avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;

udito il difensore dell’imputato che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, in sub-ordine alla tenuità del fatto.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del delitto di furto pluriaggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1 – La Corte territoriale aveva confermato la condanna del prevenuto considerando che lo stesso era stato sorpreso in prossimità del luogo in cui era avvenuto il furto ed in possesso della bicicletta sottratta, riconosciuta poi dal derubato.

1.2 – Sussistevano le circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione del bene alla pubblica fede, posto che la persona offesa aveva riferito di avere parcato la bicicletta sulla pubblica via e di averla assicurata con una catena chiusa con un lucchetto.

2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2.1 – Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata posto che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine all’istanza di rinvio dell’udienza del 25 ottobre 2017, inviata alla cancelleria per pec, per un concomitante impegno professionale.

2.2 – Con il secondo deduce l’insussistenza del contestato reato. Non vi era, infatti, prova che il ricorrente avesse sottratto il mezzo appartenente alla persona offesa. Egli era stato colto solo nell’atto di parcheggiarla e non vi erano testimoni né eventuali riprese che l’avessero indicato o ritratto nel momento in cui egli se ne sarebbe impossessato. Al più avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere del suo possesso ai sensi dell’art. 648 cod. pen.. Né vi era prova che la bicicletta fosse quella sottratta alla persona offesa, mancando sulla stessa segni di riconoscimento incontestabili.

2.3 – Con il terzo motivo lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., configurando la consumata condotta un fatto di particolare tenuità del tutto occasionale.

2.4 – Con il quarto motivo deduce l’insussistenza delle contestate circostanze aggravanti.

2.5 – Quanto alla violenza sulle cose, non vi era alcuna prova che il mezzo sottratto fosse stato assicurato con una catena e con un lucchetto e, comunque, nessuno aveva visto l’imputato forzarla.

2.6 – Quanto all’esposizione del bene alla pubblica fede, l’avere vincolato il mezzo al marciapiedi con una catena escludeva che lo stesso potesse considerarsi esposto alla fede pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 – Il ricorso promosso nell’interesse di (OMISSIS) non merita accoglimento.

2 – Il primo motivo è infondato perché questa Corte ha, da ultimo, precisato che, nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. (Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160 proprio in una fattispecie di invio di istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC).

2.1 – Né vi era prova agli atti, né era stata fornita o allegata dal difensore la circostanza che l’istanza, pur irregolarmente inviata alla cancelleria, fosse stata portata in udienza e messa a disposizione del Collegio per la verifica della legittimità dell’impedimento.

3 – Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perché interamente versati in fatto e non tengono conto della specificità del giudizio di legittimità che non può consistere in una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

3.1 – La Corte territoriale infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva concluso per la conferma della penale responsabilità del prevenuto in considerazione del fatto che lo stesso era stato sorpreso in sella della bicicletta sottratta alla persona offesa che l’aveva riconosciuta come propria, senza che vi fossero concrete ragioni per ritenere che avesse indicato come propria una bicicletta che, invece, non gli apparteneva.

Dall’attendibile racconto della medesima persona offesa – l’avere parcheggiato la bicicletta sulla pubblica via assicurandola con una catena – si traeva la prova della sussistenza delle contestate aggravanti.

Quanto alla circostanza aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede, era proprio la circostanza che la persona offesa aveva assicurato la bicicletta con la catena che consentiva di configurarla (da ultimo: Sez. 4, n. 9401 del 25/01/2017, Ciora, Rv. 269355).

4 – Il secondo motivo è inammissibile perché il contestato delitto di furto pluriaggravato è punito con una pena edittale massima che non consente di adottare la formula di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen. (dieci anni di reclusione a fronte di una pena che non può superare gli anni cinque).

5 – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il giorno 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 8 marzo 2019.