Notifica in proprio via pec: nulla se effettuata prima del 15 maggio 2014 (Corte di Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 09.07.2015, n. 14368).

L’ordinanza in oggetto trae origine dal ricorso per regolamento di competenza proposto avverso la sentenza del 14 aprile 2014, con cui il Tribunale di Terni, declinava la competenza dell’ a.g.o. a beneficio di quella degli arbitri, in forza di una clausola compromissoria prevista dall’art. 23 del contratto di appalto, dichiarando la nullità dell’opposto decreto e fissando termine per la riassunzione davanti al “collegio arbitrale”.

Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato del ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, adducendo che nella specie la clausola arbitrale doveva considerarsi irrituale con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza ciò alla stregua di Cass. n. 21689 del 2012.

Il Collegio, preliminarmente, riteneva necessario domandarsi se l’istanza di regolamento di competenza fosse stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata, trattandosi di notifica in proprio, effettuata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 tramite posta elettronica certificata.

La Suprema Corte evidenziava che la notifica era stata eseguita dal ricorrente in data 14 maggio 2014 e concludeva affermando (erroneamente) il seguente principio di diritto:

“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994 (introdotta dall’art. 16-quater del d.l. n. 169 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto d.l. dall’art. 1, comma 19, della 1. n. 228 del 2012) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”).

Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 -bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.

La Suprema Corte ritiene quindi che:

1) la possibilità degli avvocati di notificare in proprio tramite posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 3 bis della 1. n. 53 del 1994, introdotto dall’art. 16-quater del decreto legge n. 169 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto decreto legge dall’art. 1, comma 19, della Legge n. 228 del 2012) si sarebbe verificata solo dal 15 maggio 2014 con l’entrata in vigore delle specifiche tecniche introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

2) le notifiche tramite posta elettronica certificata eseguite prima del 15 maggio 2014 devono ritenersi nulle e, come nel caso di specie, ove alle stesse segua la mancata costituzione del convenuto, dovrà ordinarsi il rinnovo della notificazione.

La decisione della Suprema Corte, nell’affermare un principio pericolosissimo quale quello di ritenere nulle tutte le notifiche tramite PEC L. 53/94 effettuate prima del 15 maggio 2014, non è assolutamente condivisibile e la stessa è da ritenersi errata per i motivi di seguito spiegati.

E’ opportuno, preliminarmente, ricostruire il frastagliato quadro normativo di riferimento che, relativamente alla possibilità di notificare tramite PEC ex L. 53/94,  può essere così riepilogato:

– decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 (regole tecniche “PCT”) articolo 18: “notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”;

– legge n. 183/11: l’art. 25, comma 3, modifica la L. 53/94 introducendo la posta elettronica certificata come ulteriore mezzo per effettuare la notifica in proprio;

– decreto legge 179/12 convertito con la legge 221/12: gli articoli 16 ter e 16 quater (introdotti dall’articolo 1, comma 19, della legge 228/12) indicano i requisiti e il procedimento da seguire per notificare in proprio tramite PEC;

– legge 228/12: introduce, con l’articolo 1 comma 19, nella legge 221/12 gli articoli 16 ter e 16 quater e dispone che le modifiche apportate alla legge 53/94 entreranno in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia di modifica delle regole tecniche (art. 18) del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44;

– decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48: regolamento recante modifiche all’art.18 del DM n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione emanate in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

– specifiche tecniche 16 aprile 2014, previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2014, entrate in vigore il 15 maggio 2014, con le quali si consentiva il deposito telematico degli atti notificati ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis della legge 53/94; 

  • decreto legge 90/14 e legge di conversione n. 114/14: vengono apportate ulteriori e significative modifiche alla L. 53/94;

– decreto legge 83/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2015.

Sono ben otto i provvedimenti che, dal 2011 ad oggi, hanno interessato la legge 53/94 con ciò dimostrandosi, ancora una volta, la pesante e pericolosa stratificazione / frammentazione normativa cui fa seguito la difficile e complicata interpretazione.

La legge 21 gennaio 1994 n. 53 con la quale veniva riconosciuta agli avvocati la possibilità di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, è stata infatti modificata prima con la legge n. 183/2011, e poi dall’art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha  modificato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, veniva introdotto il nuovo art. 16-quater che, come anticipato, modificava la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (“facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”).

La citata modifica normativa introduceva  significative e importanti novità circa le modalità attraverso le quali gli avvocati avrebbero potuto notificare “in proprio” gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

Le modifiche introdotte però, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 quater comma 3 avrebbero acquisito efficacia solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal comma 2 dell’art. 16 quater con il quale dovevano essere modificate le regole tecniche (non le specifiche tecniche) previste dal DM 44/2011.

Il decreto del Ministro della Giustizia, previsto dal comma 2 dell’art. 16 quater, è il DM 3 APRILE 2013 n. 48, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 9 maggio 2013 ed entrato in vigore il 24 maggio 2013 (che ha modificato l’art. 18 del DM 48/11 indicando espressamente tutte le modalità attraverso le quali effettuare notificazioni in proprio tramite PEC) e non, come erroneamente asserito dalla Corte di Cassazione, il provvedimento del 16 aprile 2014 con il quale sono state rilasciate le specifiche tecniche (non le regole tecniche), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2014 ed entrate in vigore il 15 maggio 2014 che hanno sostituito quelle del 18 luglio 2011.

Non sfuggirà poi che, nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte non cita e non fa riferimento alcuno al DM 48/13, dimenticando altresì che l’art. 18 del DM 48/11 è stato modificato proprio dal DM 48/13 nel quale è chiaro ed inequivocabile che lo stesso venga emanato anche “Visto l’art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228” con ciò non essendovi, quindi, dubbi che il decreto indicato dall’art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 fosse proprio il DM 48/13 (con il quale venivano modificate le regole tecniche) e non, come indicato erroneamente dalla Suprema Corte, il provvedimento del 16 aprile 2014 (con il quale venivano modificate le specifiche tecniche precedentemente emanate nel luglio 2011).

 La Corte di Cassazione, per sostenere la fondatezza dell’ordinanza, esamina il comma 1 dell’art. 18 del DM 44/11 e considerando che, nell’ultima parte dello stesso, è presente il richiamo alle “specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34” afferma che “Come emerge dal comma 1 nella norma si rinviava, però, alle specifiche tecniche di cui all’art. 34.” e subordina  possibilità di avvalersi della PEC per notificare in proprio ex L. 53/94 solo dopo l’emanazione e l’entrata in vigore delle citate specifiche tecniche.

In realtà appare, anche in questo caso, assolutamente chiaro ed evidente che il richiamo contenuto dal comma 1 dell’art. 18 del DM 44/11 alle specifiche tecniche dell’art. 34 non è rivolto, in particolare, “… alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3 – bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53…” ma agli allegati e quindi ai “…documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.” e, a tal proposito non è possibile non rilevare e non considerare come le specifiche tecniche dell’art. 34 del luglio 2011, già contenevano le disposizioni relative ai formati consentiti se è vero come è vero che le stesse erano comprese negli art. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico) e 13 (Formato dei documenti informatici allegati); ma vi è di più: le nuove specifiche tecniche dell’aprile 2014, ai medesimi articoli 12 e 13, recepiscono quasi integralmente i contenuti già esistenti nelle specifiche tecniche del luglio 2011 (innovando non per le modalità  della notifica ma solo per la possibilità, ad esempio, di depositare le ricevute sotto forma di file .eml o .msg o di consentire, in generale, l’utilizzo anche della firma PAdES BES) e ciò conferma che le specifiche tecniche del luglio 2011 erano idonee e sufficienti ad assistere e disciplinare il nuovo art. 18 del DM 44/11 come modificato dal DM 48/13 considerando altresì che, finanche, l’art. 19 bis delle nuove specifiche tecniche (aprile 2014) altro non fa che confermare il contenuto delle specifiche precedenti.

E’ di tutta evidenza che:

1) il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994, introdotta dall’art. 16-quater … si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014 … con il provvedimento 16 aprile 2014…) poggia su presupposti normativi erronei avendo il Collegio sbagliato nel ritenere che il decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater fosse il provvedimento del 16 aprile 2014 (entrato in vigore il 15 maggio 2014) e non il DM 48/13 entrato in vigore il 24 maggio 2013;

2) la Corte di Cassazione ha “confuso”, quindi, tra regole tecniche e specifiche tecniche e,

3) ha totalmente ignorato l’esistenza normativa del DM 48/13, entrato in vigore il 24 maggio 2013, quale decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater legge 228/12.

La notifica, oggetto dell’ordinanza n. 14368/2015 emanata dalla Sezione 6 della Corte di Cassazione, essendo stata effettuata il 14 maggio 2014 doveva, quindi, essere dichiarata rituale, perfettamente valida ed efficace considerando che il DM 48/2013 che modificava l’art. 18 delle regole tecniche del DM 44/11 era già entrato in vigore alla data del 24 maggio 2013, così come richiesto dall’art. 16 quater legge 228/12.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione VI, Civile

Ordinanza 9 luglio 2015, n. 14368

Fatto e diritto 

Ritenuto quanto segue:

p.1. I.V. , nella qualità di titolare della ditta omonima, ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la s.r.l. Costruzioni Tombesi, avverso la sentenza del 14 aprile 2014, con cui il Tribunale di Terni, investito da detta società dell’opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da esso ricorrente per il pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto, ha declinato la competenza dell’a.g.o. a beneficio di quella degli arbitri, in forza di una clausola compromissoria prevista dall’art. 23 del contratto di appalto, dichiarando la nullità dell’opposto decreto e fissando termine per la riassunzione davanti al “collegio arbitrale”.

p.2. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c, è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato del ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato quanto segue:

p.1. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, adducendo che nella specie la clausola arbitrale sarebbe irrituale e che dunque non sarebbe ammissibile il regolamento di competenza: ciò alla stregua di Cass. n. 21689 del 2012.

p.2. Il Collegio in via preliminare ritiene necessario domandarsi se l’istanza di regolamento di competenza sia stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata.

p.2.1. Detta notificazione, infatti, è stata fatta ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994 n. 53, direttamente dal difensore del ricorrente, Avvocato Camillo Federico tramite posta elettronica certificata.
Il testo della relata di notificazione da conto dell’autorizzazione rilasciata al detto legale dal Consiglio dell’ordine di Santa Maria Capua Vetere a procedere alle notifiche ai sensi di detta legge e in esso si dichiara di notificare “ad ogni effetto di legge copia informatica di cui” il predetto Avvocato attesta “la conformità all’originale cartaceo ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82, nonché procura alle liti a me rilasciata dal sig. I.V. apposta originariamente su ricorso per decreto ingiuntivo n. 1028/2012 rilasciato dal Tribunale di Terni il 18/10/2012, in conformità d quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013”.
Gli atti notificati sono stati, peraltro, due, indirizzati, come risulta dai due atti depositati, a ciascuno dei difensori della Costruzione Tombesi s.r.l. presso l’indirizzo di p.e.c..
Le notificazioni risultano perfezionate nei confronti della destinataria ai sensi del comma 3 dell’art. 3-bis citato, tanto risultando dalle ricevute di avvenuta consegna telematica, corredate della prescritta indicazione specifica del contenuto della trasmissione, identificato nel ricorso per regolamento e nella relata di notificazione.

Si rileva, poi, che le notificazioni sono state eseguite il 14 maggio 2014, cioè quando era già stato emanato il Provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convcrtito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”.

p.2.2. Tuttavia, il detto provvedimento – di natura regolamentare secondaria in quanto emesso ai sensi dell’art. 34 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 (a sua volta costituente il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.regolamento attuativo del d.lgs. n. 82 del 2005 e successive modifiche) – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, ma è entrato in vigore il 15 maggio 2014, giusta il disposto del suo art. 31.
Ne consegue che le notificazioni di cui si discorre, in quanto avvenute il 14 maggio del 2014, non sono state effettuate sotto il suo vigore.
Se lo fossero state, sarebbero state pienamente conformi alle specifiche tecniche indicate dall’art. 19-bis del detto provvedimento del 16 aprile 2014.
Norma che espressamente risulta attuativa dell’art. 18 del citato d.m. Giustizia n. 44 del 2011, il quale, sotto la rubrica “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”, così disponeva:

“L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

p.2.3. Come emerge dal comma 1 nella norma si rinviava, però, alle specifiche tecniche di cui all’art. 34.
Tale norma, a sua volta, affidava la loro determinazione al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA.
E, nel terzo comma, prevedeva che fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.
Ora, le specifiche tecniche vennero effettivamente emanate con un provvedimento di analoga fonte rispetto a quello del 2014, cioè emesso dal mentovato responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e tale provvedimento venne pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 2011, ma in esso, a proposito delle notificazioni in via telematica da farsi dagli avvocati ai sensi dell’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011 nulla si previde.

Vennero, invece, dettate norme tecniche oltre che per le notificazioni da eseguirsi dagli uffici (come per le comunicazioni), per quelle di soggetti esterni agli uffici, ma con previsione di doversi avvalere dell’UNEP: si veda l’art. 19, che si dichiara attuativo dell’art. 17 del regolamento n. 44 del 2011.

p.2.4. D’altro canto, va ricordato che la legge n. 53 del 1994, all’epoca di emanazione del d.m. n. 44 del 2011 e, quindi, delle norme tecniche di cui al provvedimento del luglio 2011, disciplinava i poteri dell’avvocato di utilizzazione della p.e.c. con il comma 3-bis dell’art. 3, siccome sostituito dall’art. 25, comma 3, della l. 12 novembre 2011 n. 183, il quale prevedeva la possibilità di notificazione a mezzo p.e.c. da parte dell’avvocato se il destinatario risultasse indicato negli appositi pubblici elenchi, ma lo obbligava a procedere avvalendosi dell’opera dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c.. Non diversamente dallo stesso art. 149-bis la previsione del detto comma 3-bis era – come si era sottolineato in dottrina – di più che dubbia operatività, atteso che il quarto comma della prima alludeva ad un decreto ministeriale di cui mancava l’emanazione.

p.2.5. Sopravvenuta invece l’introduzione del nuovo e già riferito art. 3-bis nella l. n. 53 del 1994 (e soppresso correlativamente il poco prima ricordato comma 3-bis dell’art. 3), la concreta possibilità dell’effettivo decollo della nuova disciplina o almeno di un decollo applicativo formalmente legittimo, venne a dipendere sempre da quella che il comma primo dell’art. 3-bis chiama normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
E ciò, si badi, anche per l’ipotesi regolata dal comma 2, atteso che pure nel suo caso rileva la sottoscrizione, trasmissione e ricezione, cui allude il comma 1, dato che la norma si occupa del modo di estrazione del documento informatico da un documento cartaceo. Il comma 2, infatti, disciplina solo il modo in cui l’atto da notificarsi che non sia di per sé un documento informatico può divenire copia informatica in funzione della successiva notificazione.
Poiché, una volta intervenuto l’art. 3-bis, la normativa regolamentare continuò ad essere quella del provvedimento del luglio del 2011 di cui s’è detto, era palese che, non riferendosi essa in alcun modo all’ipotesi della notificazione eseguita dall’avvocato, la situazione era, dunque, di mancanza di normativa regolamentare disciplinatrice.
Tale situazione implicava che, fino a quando non fosse avvenuta l’emanazione della normativa regolamentare, l’art. 3-bis risultava in realtà una norma inapplicabile per la mancanza della normativa regolamentare, in quanto l’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, pur nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 1, comma 1, del d.m. Giustizia 3 aprile 2013 n. 48, continuava a rinviare alle norme tecniche di cui all’art. 34 che ancora non c’erano.

In effetti, il momento della concreta applicabilità dell’art. 3-bis deve, in conseguenza, farsi risalire soltanto alla sopravvenienza del provvedimento del 16 aprile 2014 entrato in vigore il 15 maggio successivo. È da quel momento che l’art. 3-bis può ritenersi sia stato legittimamente applicabile. S’è già detto, d’altro canto, che prima non vi erano norme regolamentari di attuazione relative alle notificazioni eseguite dagli avvocati.

p.2.6. Poiché la notificazione dell’istanza di regolamento di competenza è avvenuta, come s’è detto, prima della entrata in vigore del provvedimento del 16 aprile 2014, si deve, dunque, reputare che si è trattato di una notificazione non legittimata dall’art. 3-bis e, quindi, non corrispondente al modello legale di cui a detta norma.
Non è possibile ipotizzare che in mancanza delle norme regolamentari tecniche che si dovevano emanare ai sensi dell’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, il potere dell’avvocato di notificare validamente sussistesse comunque, perché questo avrebbe significato applicare la norma sopprimendo il chiaro valore della prescrizione circa l’osservanza delle norme regolamentari non ancora emanate, la quale sottintendeva proprio la volontà del legislatore di subordinarne l’efficacia alla loro emanazione.
Peraltro, nella situazione di mancanza di applicabilità della disciplina dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 fino al 15 maggio 2014, data in cui entrarono in vigore le norme tecniche cui allude l’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011 nel testo vigente, una notificazione eseguita come quella in esame, pur non avendo avuto il legale che l’ha eseguita il potere di effettuarla legittimamente, mancando tale potere solo per l’assenza di una normativa regolamentare e tra l’altro tecnica, non può considerarsi affetta da un tale scostamento dal modello legale da essere affetta da inesistenza, ma va considerata solo nulla e ciò anche perché l’avvocato abilitato ai sensi della l. n. 53 del 1994 era comunque soggetto legittimato al compimento di attività notificatoria secondo detta legge e, dunque, provvisto di una funzione in tal senso.

Sussisterebbero, dunque, non essendosi costituito l’intimato (cosa che avrebbe determinato sanatoria della nullità) le condizioni per ordinare il rinnovo della notificazione dell’istanza di regolamento, previo rilievo della nullità della notificazione o meglio delle due notificazioni eseguite alla stregua del seguente principio di diritto: “La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (introdotta dall’art. 16-quater del d.l. n. 169 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto d.l. dall’art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 201) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decretolegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24). Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.

p.3. Il Collegio, tuttavia, non ritiene di ordinare il rinnovo della notificazione perché il ricorso è affetto da una causa di inammissibilità che non è quella indicata dal Pubblico Ministero, la cui verifica non è possibile. Essa discende dall’inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c. e la sua sussistenza rende superfluo ordinare il rinnovo della notificazione del ricorso (Cass. sez. un. n. 6826 del 2010).

Queste le ragioni.

Invero, nel ricorso si evoca la clausola compromissoria e la si riproduce in parte fino ad un’interruzione con puntini sospensivi. La si dice, inoltre contenuta nel “contratto prodotto da controparte”.
Senonché, in disparte la riproduzione monca della clausola, che non consente una completa percezione del suo tenore, non si indica se e dove sia stato prodotto e sia esaminabile in questa sede il contratto che reca la clausola stessa, al fine di poterla esaminare.
Sia l’indicazione dell’intero contenuto della clausola, sia l’indicazione della detta sede erano necessarie per il rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., norma applicabile anche al regolamento di competenza: si veda Cass. (ord.) n. 20535 del 2009, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.
Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” seguita da numerose conformi: Cass. (ord.) n. 16007 del 2011; (ord.) n. 16295 del 2011; (ord.) n. 10593 del 2012; (ord.) n. 23003 del 20136; (ord.) n. 8992 del 2014, per un caso in cui la norma era stata rispettata).
Ora, il Collegio rileva che, avendo la sentenza declinato la competenza con rimessione delle parti davanti agli arbitri ed avendo affermato espressamente la natura rituale dell’arbitrato (si veda il terzultimo rigo della pagina 4 del provvedimento impugnato), la prospettazione del Pubblico Ministero che nella specie si trattasse di un arbitrato irrituale è contraddetta da tale rimessione e dunque lo scrutinio della clausola si presentava sommamente necessario per chiarire in via preliminare proprio se la decisione era o meno impugnabile con l’istanza di regolamento e, quindi, nell’eventuale caso positivo procedere allo scrutinio delle questioni poste dall’istanza di regolamento.
A maggior ragione l’esame della clausola sarebbe stato necessario per valutare la prospettazione espressa dal ricorrente nelle dette questioni, una volta risolta la problematica della natura dell’arbitrato previsto a favore della sua natura rituale anziché irrituale.

p.3. L’istanza è, dunque, dichiarata inammissibile.

p.4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di regolamento.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
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