Obbligare il coniuge a discutere per 2 ore integra il reato di violenza privata. Determinanti le parole della donna e della collaboratrice familiare.

(Cassazione di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42772)

…, si omette …

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza impugnata, resa il 21.7.2016, ha, su riformato la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Vicenza nei riguardi dello St. appellata e dall’imputato e dal P.M.

Difatti la Corte lagunare ha assolto l’imputato dai reati di violenza sessuale mentre lo ha condannato in relazione al delitto di violenza privata, dal quale il primo Giudice l’aveva assolto, poiché gli elementi probatori acquisiti in atti adeguati a lumeggiare anche la concorrenza dell’elemento psicologico del dolo.

Avverso la sentenza resa dalla Corte veneta ha proposto ricorso per cassazione lo St. a ministero del difensore fiduciario, deducendo i seguenti vizi di legittimità:

a. concorreva vizio motivazionale poiché la Corte territoriale ebbe a travisare la prova desumendo argomento di conferma delle parole della persona offesa dalla sua mancata negazione del fatto, mentre in realtà esso imputato aveva sempre e fermamente rigettate le accuse mosse dalla moglie;

b. concorreva vizio motivazionale per travisamento della prova orale resa dalla teste Es. – collaboratrice familiare – poiché la Corte lagunare ha omesso di considerare le dichiarazioni rese da detta teste che, in effetto, lumeggiavano l’assenza di costrizione nei confronti della moglie durante la discussione sul futuro della famiglia.

All’odierna udienza pubblica, compariva il solo difensore della parte civile costituita che instava per l’inammissibilità del ricorso, ed anche il del P.G. instava per la declaratoria d’inammissibilità.

Ritenuto in diritto

Il ricorso proposto dallo St. appare privo di pregio e va rigettato.

Il primo mezzo d’impugnazione, afferente il travisamento delle sue dichiarazioni difensive rese nel corso del procedimento, non ha fondamento giuridico.

Difatti il ricorrente opina che la Corte lagunare abbia indicato quale elemento di conforto delle dichiarazioni della persona offesa – vero fondamento dell’accusa – che non avrebbe contestato il fatto, mentre in effetto in tutte le sue dichiarazioni lo St. radicalmente contestò la ricostruzione dell’episodio offerta della moglie.

Viceversa la Corte veneta ha puntualizzato che l’imputato non ha contestato l’accadimento dell’episodio-discussione in ambiente appartato per uno iato temporale assai sensibile.

I Giudici d’appello hanno precisato anche che lo St. non negò di aver impedito alla moglie di abbandonare la discussione.

La Corte dunque ha sottolineato solamente fatti pacifici in causa: che intercorse l’episodio di discussione tra i coniugi, in ambiente appartato, durato per il sensibile lasso di tempo circa due ore e che il marito impedì alla moglie di abbandonare la discussione, circostanze che ha ritenuto di conforto alla credibilità del narrato offerto dalla parte lesa.

A fronte di un tanto l’impugnante reputa invece che la Corte abbia ritenuto che egli non abbia contestato le modalità di accadimento dell’episodio riferite dalla moglie e che la parta fosse chiusa a chiave.

Dunque non vi fu alcun travisamento della prova poiché la Corte lagunare, anche sulla scorta della motivazione a sostegno della censura svolta, ha utilizzato elementi in effetto non contestati dall’imputato.

Anche la censura fondata sul travisamento delle dichiarazioni rese dalla teste Es. non appare fondata.

Difatti la teste – pacificamente – non ebbe ad assistere alla discussione intercorsa tra i coniugi in ambienta appartato della casa, proprio perché il marito voleva escluderla unitamente ai figli, sicché sulle modalità del fatto nulla potè riferire.

Inoltre non può non osservarsi proprio in base allo stralcio delle dichiarazioni rese dalla teste riprodotte in ricorso come l’imputato abbia ” di punto in bianco ” afferrato per il polso la moglie per condurla nell’ambiente appartato a discutere.

Dunque la condotta del reo descritta dalla teste appare lumeggiare esattamente il contrario rispetto al senso che la difesa ne offre per supportare la rilevanza delle narrato della teste e l’incidenza sulla decisione della Corte.

In effetto nell’ambito del compendio probatorio assunto effettivamente la censura si fonda su una valutazione di parte della rilevanza del narrato della teste Es. che non supera l’implicita valutazione operata dalla Corte veneta di sua irrilevanza.

Al rigetto del ricorso consegue, ex art 616 cod. proc. pen., la condanna dell’impugnante alla rifusione verso l’Erario delle spese di questo giudizio di legittimità.

Inoltre l’impugnante va condannato a rifondere alla costituita parte civile le spese sopportate per la difesa nel presente giudizio di legittimità, tassate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.

Stante il rapporto di coniugio tra le parti consegue l’oscuramento.

P. Q. M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge. 

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art 52 D.P.R. 196/03 in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2017.

Depositata in cancelleria il 19 settembre 2017.