Obbligo del segreto professionale: la testimonianza resa è comunque utilizzabile? (Corte di Cassazione, Sez. Penale II, sentenza 11 ottobre 2017, n. 46588).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Sentenza 11 ottobre 2017, n. 46588

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente –

Dott. RAGO Geppino – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

C.E., nata a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza 3 gennaio 2017 del Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell’appello cautelare;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. BIRRITTERI Luigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame, in riforma dell’ordinanza 18 novembre 2016 del GIP presso il Tribunale di Palermo, ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale e del complesso di beni aziendali della società (OMISSIS) Srl sita in (OMISSIS).

La contestazione riguardava il delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, ed in particolare la fittizia intestazione dell’integralità delle quote della società a socio unico (OMISSIS) – accertato il (OMISSIS) -.

2. Propone ricorso per cassazione l’indagata, articolando i seguenti motivi.

2.1. Inammissibilità dell’appello proposto dalla procura in quanto notificato all’indagata e non al legale rappresentante della società presso cui è stato eseguito il sequestro.

2.2. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del commercialista della società sequestrata. Afferma il ricorrente che nei confronti del commercialista opererebbe la garanzia di cui all’art. 200 c.p.p., con possibilità per lo stesso di astenersi dal dichiarare dovendosi anzi ipotizzare nei suoi confronti il delitto di cui all’art. 622 c.p., consistente nella rivelazione di segreto professionale senza giusta causa.

2.3. Illegittimità del sequestro in quanto riguardante un bene diverso da quello oggetto delle indagini di cui al presente procedimento. Afferma il ricorrente che la diversità della società risulterebbe evidente nella indicazione della sede-via (OMISSIS) (rectius 78) e che comunque non sussisterebbero i presupposti per estendere la rilevanza del precedente sequestro a carico della ICE FISH di V.G..

2.4. Violazione del D.L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti del sequestro e in particolare rapporto di sproporzione tra il valore dei beni strumentali e il reddito del ricorrente nonchè alla mancata giustificazione della provenienza dei beni.

Afferma il ricorrente che il Tribunale non ha valutato l’ammontare dei redditi del nucleo familiare e la stima del valore dei beni sequestrati in relazione all’epoca dei singoli acquisti non potendosi gravare la ricorrente di tale onere.

2.5. Violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in ragione della verisimile disponibilità da parte dell’indagato di entrate lecite sufficienti per avviare le attività economiche. Afferma infatti il ricorrente che non sarebbe emerso nessun elemento da cui ritenere che la C., il P. e il Ventimiglia si fossero prestati ad una intestazione fittizia che le aziende non fossero le loro posto che neppure dal provvedimento impugnato si esclude la loro effettiva titolarità dovendosi correttamente distinguere la nozione di attribuzione da quella di gestione di fatto.

Posto che il soggetto teste di legno avrebbe dovuto rimanere estranei alla società medesima avrebbe dovuto risultare privo sia di capitali costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale.

2.6. Violazione del D.L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (così letteralmente il ricorso).

Afferma il ricorrente non essere emerso alcun elemento indicativo della consapevolezza da parte della indagata della finalità specifica per la quale il G. aveva effettuato la fittizia intestazione, come già affermato dal GIP nel provvedimento 4 novembre 2016 relativo a altre fattispecie.

Il ragionamento del Tribunale si rivelerebbe apodittico laddove non illustra gli specifici elementi di fatto indicativi della circostanza che il G. avesse agito al fine di eludere le disposizioni in tema di prevenzione potendo fondatamente temere l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Inoltre, non risulterebbe in atti alcun elemento da cui desumere che la ricorrente e gli altri indagati si fossero prestati a una fittizia intestazione dei beni o che non ne fossero effettivi titolari.

3. Il Procuratore Generale – dott. Luigi Birritteri – ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Risulta nell’intestazione del provvedimento impugnato dello stesso ricorso in questa sede depositato che il ricorso è stato presentato personalmente e nella qualità di socio della ICE FISH.

Ne consegue che il ricorso e la richiesta di riesame deve essere intesa come presentata dalla indagata nella propria qualità posto che difetta il potere del singolo socio di rappresentare, esplicitamente o implicitamente, la S.r.l. diversamente argomentando, dovrebbe fermarsi l’inammissibilità del presente ricorso in quanto non è configurabile una rappresentanza di fatto dell’ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso (Sez. 6, Sentenza n. 15933 del 08/04/2015 Rv. 263085).

2. Il secondo motivo, con cui si afferma in sostanza la inutilizzabilità delle dichiarazioni del commercialista della società in conseguenza della possibilità per costui di avvalersi del segreto professionale e del fatto che a costui non sono stati fatti gli avvisi previsti per i prossimi congiunti dell’imputato è parimenti manifestamente infondato.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 5, Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, “gli iscritti nell’Albo hanno l’obbligo del segreto professionale.

Nei loro confronti si applicano gli artt. 199 e 200 c.p.p., e l’art. 249 c.p.c., salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonchè quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti”.

Di conseguenza, sussiste il diritto ad avvalersi del segreto professionale anche in relazione alla figura dei dottori commercialisti.

Nel caso di specie, tuttavia, dall’articolazione del motivo di ricorso risulta che le dichiarazioni sono state rese senza che il professionista abbia opposto nessun tipo di segreto.

Ne consegue la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni posto che la a testimonianza resa da un professionista in violazione dei doveri deontologici in tema di segreto professionale è utilizzabile, non integrando una violazione di disposizioni processuali previste a pena di inutilizzabilità (Sez. 6, Sentenza n. 15003 del 27/02/2013 Rv. 256234).

Deve inoltre rilevarsi l’infondatezza della ulteriore prospettazione inerente alla necessità di un previo avviso al professionista medesimo in ordine alla facoltà di astenersi.

Tale obbligo, previsto dall’art. 199 c.p.p., comma 2, in relazione ai prossimi congiunti dell’imputato, non è applicabile ai soggetti espressamente indicati nell’art. 200 c.p.p., a norma del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (Sez. 6, Sentenza n. 9866 del 11/02/2009 Rv. 242699).

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si afferma l’illegittimità del sequestro in quanto riguardante un bene diverso da quello oggetto delle indagini di cui al presente procedimento, risulta inammissibile in quanto aspecifico e comunque manifestamente infondato.

In primo luogo, infatti, la formulazione del motivo non considera nemmeno che, in motivazione, il Tribunale del riesame ha specificato che, secondo quanto è risultato oggetto di accertamento da parte della polizia giudiziaria in sede di verbale di esecuzione del sequestro, l’indirizzo originariamente indicato di via (OMISSIS) corrisponde ad un ingresso alternativo al locale dove aveva sede la ditta individuale Ice Fish di V.G., dove ad oggi sussiste società con le medesime strutture, medesime beni strumentali, medesima componente sociale e rispetto a cui con argomenti logici, congrue, coerenti al contenuto del fascicolo processuale, il medesimo Tribunale ha evidenziato sussistere una tangibile continuità.

Va al proposito ricordato che, in tema di sequestro preventivo la circostanza che la titolarità di un’azienda che sia stata utilizzata per la consumazione di precedenti reati sia passata ad altra società può non avere alcuna rilevanza ai fini della legittimità del sequestro quando si dimostri una contiguità tra le due società tale da far ragionevolmente ritenere che le stesse persone fisiche possano continuare ad utilizzare agli stessi illeciti fini la medesima struttura indipendentemente dallo assetto formale della compagine societaria (Sez. 2, Sentenza n. 2038 del 10/04/1995 Rv. 201658).

4. I rimanenti motivi risultano attenere a profili che esulano dalla violazione di legge riguardando piuttosto profili di sufficienza, logicità e coerenza della motivazione.

Il ricorrente contesta la mancanza di un giudizio di sproporzione L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, a fronte di un sequestro che appare piuttosto fondato sul disposto dell’art. 321 c.p.p., comma 1, fermo comunque rimanendo il fatto che:

Non si tratta nel caso di specie di sequestro D.L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, ma di sequestro preventivo effettuato ai sensi dell’art. 321, comma 1, come specificato nell’ambito del provvedimento.

5. Il ricorso è manifestamente infondato in relazione alla lamentata violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, deve evidenziarsi della formulazione del motivo di ricorso essendo fondata la valutazione della natura fittizia della intestazione, per quanto riguarda anche l’attività individuale della ricorrente, sulle dichiarazioni del commercialista che risultano pienamente utilizzabili come sopra meglio specificato.

Sono richiamati poi – in generale – intercettazioni, accertamenti della PG e elementi documentali nemmeno valutati in questo senso dal ricorrente.

Quanto al profilo per cui si sarebbero sovrapposti i concetti di gestione di fatto e di intestazione fittizia, deve rilevarsi che, in generale, non esiste incompatibilità tra gestione di fatto da parte dell’interponente e fittizia intestazione a carico dell’interposto proprio in ragione della natura meramente formale della qualifica opposta.

Sul punto, sussiste ampia motivazione sul punto nei provvedimenti di merito e la stessa formulazione del ricorso, lungi dall’opporre alcuna violazione di legge sul punto, propone unicamente una interpretazione alternativa degli elementi istruttori che presuppone un sindacato sulla motivazione (e sul merito) precluso in questa sede.

Quanto alle contestazioni attinenti all’elemento psicologico, risulta la pregressa sottoposizione del G. a procedimenti di prevenzione patrimoniale (e personale); per altro verso, l’indicazione del susseguirsi dei provvedimenti di sequestro fonda la ritenuta piena consapevolezza della finalità della intestazione fittizia in ragione proprio delle circostanze evidenziate in tale provvedimento. Sotto questo aspetto, nessuna rilevanza hanno le considerazioni effettuate dal GIP in precedenza.

Il ricorso deve ritenersi per il resto manifestamente infondato in ragione della presenza di una specifica motivazione che indica una serie di elementi di fatto valutati in maniera logica, coerente, congrua con il contenuto del fascicolo processuale, che hanno portato all’accoglimento del ricorso.

6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017.

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