Occupare il parcheggio con una sedia è illecito. Ecco cosa prevede la legge per coloro che pongono in essere un simile comportamento.

Nelle città, e ormai non più solo nelle grandi città, trovare parcheggio è anno dopo anno un’impresa sempre più complicata, tanto che, se si ha un appuntamento, occorre dare un ruolo importante alla ricerca del posto ove lasciare la propria auto nel calcolo delle tempistiche necessarie per arrivare puntuali all’incontro.

Da questo problema in molti luoghi ne è sorto un altro, strettamente correlato, rappresentato dalla prassi di proprietari di negozi o appartamenti che collocano sedie, cassette o altri “ostacoli” a bordo strada per riservarsi il parcheggio.

Ma cosa dice la legge a proposito? È lecito occupare il suolo pubblico con oggetti di vario genere per non aver problemi a parcheggiare la propria auto?

Conseguenze amministrative

Dal punto di vista amministrativo, un simile comportamento integra una fattispecie vietata dal codice della strada: l’occupazione della sede stradale.

L’articolo 20 del codice, infatti, sancisce senza lasciare margini a dubbi che “sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”.

La sanzione prevista per chi non si adegua è quella amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 168 e 674 euro.

Conseguenze penali

Occupare la sede stradale, in alcuni casi, può comportare anche conseguenze ben più pesanti e rientrare nell’area del penalmente rilevante.

Il riferimento va all’articolo 633 del codice penale, che punisce, a querela della persona offesa, “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”, ovverosia chi commette il reato di invasione di terreni o edifici, prevedendo per il trasgressore la reclusione fino a due anni o la multa da centotré a milletrentadue euro.

Chiaramente, però, una condanna penale richiede un qualcosa in più rispetto al semplice posizionamento di una sedia sul manto stradale.

In particolare, l’autore della condotta, per poter integrare la fattispecie di cui all’articolo 633 c.p., deve avere l’intenzione di realizzare un’occupazione che sia stabile.

Si tratta quindi di un’ipotesi estrema, che si verifica, ad esempio, se il proprietario di un appartamento o un negozio impianta sulla strada dei supporti fissi idonei a riservargli il posto (ad esempio i classici pali di metallo uniti da una catena).

Art. 20.
Occupazione della sede stradale (1) (2) (3)

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. (4)

2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. (5)

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (6) a euro 680 (6).

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Vedi art. 29 reg. cod. strada.
(2) A norma dell’art. 234, comma 1, di questo codice, così come modificato dal D. L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1996, n. 611, gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di questo articolo, devono avvenire entro il 31 dicembre 1998. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.
(3) Si veda il D. L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.
(4) Le parole da: “ovvero,…” sino alla fine del periodo sono state aggiunte dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(5) L’ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(6) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

F.M.