Oltraggio a pubblico ufficiale, in caserma.

(Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza 16.06.2016, n. 27955)

Per quanto attiene al reato di oltraggio, va evidenziato che, pur essendo la caserma luogo aperto al pubblico, perché ad essa hanno possibilità di accesso i cittadini per denunce e richieste, fondata è la censura in ordine all’insussistenza del reato per la mancanza di un elemento costitutivo ovvero la presenza di più persone, non potendo comprendersi in tale nozione la presenza dell’altro militare, in tesi d’accusa, anch’egli destinatario dell’offesa.