Omicidio preterintenzionale: è solo dolo di percosse o lesioni (Corte di Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 25.03.2015, n. 12548).

L’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva nè dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato.

Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto “de quo” è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa.

Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 25.03.2015, n. 12548

…omissis…

Tali deduzioni medico-legali, adeguatamente vagliate nella sentenza impugnata, impongono di escludere la configurabilità di un omicidio di natura preterintenzionale, ipotizzato in via meramente residuale dalla difesa dell’imputato Vzzzzzzz, per configurare il quale occorre richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte, nel solco di una giurisprudenza consolidata, secondo cui: “L’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva nè dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto “de quo” è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa” (cfr. Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 08/01/2013, Palazzolo, Rv. 254386).

Ne discende che, secondo quanto correttamente ricostruito nella sentenza impugnata, nelle pagine 24-26, la condotta del zz. risultava particolarmente subdola e insidiosa, risultando il coltello utilizzato per ferire l’ zzzz. occultato sui suoi abiti ed essendo stato estratto in modo repentino e inaspettato, in modo da non lasciare alla vittima alcuno spazio di reazione fisica o anche solo di darsi alla fuga.

La riprova di quanto si sta affermando ci proviene dalle stesse evidenze processuali che confermano tale assunto, secondo cui la mancanza di reazione dell’ Azzz o di terzi presenti ai fatti – e il dato può ritenersi sostanzialmente incontroverso – che riuscivano a intervenire solo dopo l’accoltellamento della vittima induce a escludere che possa essersi verificata una deviazione della coltellata inferta dal Vzzzzz. alla vittima, che era volontariamente indirizzata verso l’area che veniva effettivamente colpita, sulla base di una precisa scelta del ricorrente.

In altri termini, sulla base delle evidenze processuali, correttamente vagliate dalla corte territoriale, non è possibile affermare che l’area del corpo della vittima attinta dal fendente mortale del zzzzzzzzz. non fosse quella che questi intendeva colpire.

Di più, l’assunto difensivo, secondo cui il ricorrente non intendeva ferire mortalmente l’ zzz., risulta smentito dalla violenza del colpo, nel valutare la quale occorre tenere presente la forza necessaria a che la lama del coltello raggiunga una certa profondità e il modo con cui la medesima si incuneava tra le costole della vittima.

Queste conclusioni, del resto, appaiono perfettamente armoniche rispetto alla giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, che, nel distinguere l’omicidio volontario dall’omicidio preterintenzionale, afferma: “Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale risiede nell’elemento psicologico, nel senso che nell’ipotesi della preterintenzione la volontà dell’agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell’evento morte, mentre nell’omicidio volontario la volontà dell’agente è costituita dall'”animus necandi”, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta” (cfr. Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, dep. 21/09/2007, Zheng, Rv. 237685).

Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile anche il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del V..

3. Per queste ragioni il ricorso proposto da Vzzzzzzzzzzz deve essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015