(Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza 8 gennaio 2016, n. 473)
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 10/2013 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA, del 22/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pinelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Imparato Dario, per l’avv. Marachiello Roberto che ha chiesto la conferma della sentenza;
udito il difensore avv. Nova A. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22 aprile 2014 la Corte di Assise di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza pronunciata in data 29 novembre 2012 dalla Corte di Assise di Venezia e rideterminava nell’ergastolo la pena inflitta all’imputato G.G. in relazione ai delitti di omicidio e rapina, il primo aggravato dal nesso teleologia) con il secondo, entrambi consumati in danno di B.V. in data (OMISSIS).
1.1 A fondamento della decisione entrambe le sentenze di merito prospettavano la seguente ricostruzione degli accadimenti.
Rinvenuto alle ore 11.55 il corpo senza vita, ma ancora caldo, di B.V. sul ciglio di una strada sterrata in via (OMISSIS) con la testa infilata in un sacchetto di nailon, chiuso attorno al collo e con le mani immobilizzate da nastro adesivo, le indagini medico-legali avevano consentito di appurare che la morte, intervenuta tra le ore 10.00 e le 11.30 di quella mattina, era stata cagionata da soffocamento per impedimento alla respirazione frapposto dall’inserimento violento nel cavo orale sino a raggiungere la porzione più profonda di cinque tovaglioli di carta in un momento nel quale la vittima era stordita per un colpo infertole alla testa.
Si era appurato mediante contributi di natura testimoniale che quella mattina il B., dopo essere uscito di casa, era stato visto vivo per l’ultima volta verso le ore 9.15-9.30 da un negoziante della zona, transitare a piedi lungo la via (OMISSIS).
A carico dell’imputato quale autore della rapina e dell’omicidio erano stati posti gli esiti degli accertamenti genetici sul materiale organico rinvenuto sul corpo della vittima e nei pressi del luogo in cui il suo cadavere era stato abbandonato: il mozzicone di sigaretta ritrovato accanto al cadavere presentava profilo genetico identico a quello del G. e sulla camicia del B. e sul nastro adesivo che gli aveva legato le mani era rinvenuto un profilo misto, costituito da quello della vittima e da quello dell’imputato, mentre sul corpo del B. erano presenti formazioni pilifere provenienti da un cane, analoghe a quelle presenti nel bagagliaio dell’autovettura del G..
Inoltre, nel corso di perquisizione domiciliare presso l’abitazione di questi erano stati rinvenuti una confezione aperta di sacchi per l’immondizia di colore nero e nastro adesivo, analoghi per forma e colore a quelli con i quali era stata immobilizzata la vittima.
Venivano altresì esaminate le dichiarazioni rese a propria discolpa dall’imputato, secondo il quale egli si era limitato a prestare aiuto all’amico P.P., incontrato al bar (OMISSIS) verso le ore 11.10 e suo debitore della somma di Euro 1.500,00, nel trasportare ed abbandonare, su sua richiesta, il corpo senza vita del B., rapinato per asportagli il denaro ed i diversi monili in oro indossati; tale ricostruzione dei fatti era smentita dal P., – esaminato ai sensi dell’art. 210 c.p.p. perchè coindagato per omicidio e ricettazione per aver effettivamente rivenduto la refurtiva, provento della rapina, il quale aveva addebitato al G. l’omicidio, eseguito al fine di realizzare la rapina, ed affermato di avere lui aiutato l’amico a disfarsi della refurtiva perchè egli ne era stato impedito in quanto pregiudicato ed era ritenuta non veritiera perchè non in grado di spiegare le tracce organiche sulla vittima riconducibili all’imputato, la presenza presso la sua abitazione degli strumenti per immobilizzare il B., non confermata quanto ai suoi movimenti di circa un’ora tra le 10.10 e le 11.10 della mattina dell’omicidio e contraddetta dalla localizzazione alle ore 11.28 soltanto della sua utenza cellulare, non di quella del P., in zona che aveva agganciato la cella di (OMISSIS), ove era stato rinvenuto il corpo della vittima.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore il quale ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 533 c.p.p.; la Corte distrettuale ha confermato il giudizio di responsabilità nonostante il ragionevole dubbio che altro soggetto, il P., fosse stato l’autore dei delitti contestati e ha esposto una motivazione incongrua, che ha assegnato valenza decisiva all’incertezza nella ricostruzione temporale dei movimenti dell’imputato, realizzando un’inversione dell’iter logico nella valutazione della responsabilità penale dell’imputato; anzichè partire da un’analisi obiettiva degli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento e dalla valutazione del loro significato probatorio, la sentenza impugnata ha preso le mosse dalla constatazione che l’imputato non era riuscito a dimostrare in modo inconfutabile la propria estraneità al delitto, per poi dedurne la sua colpevolezza.
Ha però illogicamente ammesso che sulla posizione del P. permanevano dubbi, che non ha risolto sol perchè la stessa era stata stralciata; in tal modo non ha considerato la presunzione di non colpevolezza e ha erroneamente ritenuto priva di credibilità la sua ricostruzione dei fatti perchè interessato a discolparsi, mentre la stessa avrebbe imposto un’attenta e completa analisi comparativa tra le ipotesi alternative emerse.
Inoltre, è censurabile anche l’affermazione per cui, nonostante il mancato accertamento della dinamica e del luogo di esecuzione dell’omicidio, non identificabile nel garage dell’abitazione del G., tale incertezza non è incompatibile con la sua partecipazione ai delitti senza specificare se ciò valesse per l’omicidio o il successivo occultamento del cadavere.
Anche gli esiti delle prove genetiche non sono incompatibili con la versione fornita dal ricorrente e non vi sono ragioni per assegnare maggiore credibilità ai testi che hanno indicato orari e fatti più aderenti all’ipotesi accusatoria. Sono del pari insufficienti e illogiche le argomentazioni con cui la Corte sminuisce il valore delle testimonianze relative agli orari di passaggio della Fiat Marea del G. registrati dalle telecamere del tabaccaio, di cui si era chiesta la visione in aula, non disposta dal Giudice di primo grado.
b) Violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 5, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul quale punto la sentenza nulla ha detto, mentre seppure non richieste dalla difesa, le stesse erano egualmente concedibili d’ufficio in base al comportamento tenuto dal ricorrente dopo i fatti allorchè si era sottoposto ad interrogatorio e non aveva assunto atteggiamento ostruzionistico rispetto la ricostruzione della verità, alle sue condizioni di vita ed all’età avanzata; in tal modo avrebbe potuto adeguare la pena al fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. A fondamento del gravame proposto la difesa denuncia vizi motivazionali in tema di confermata responsabilità di G. G. nell’esecuzione della rapina e dell’omicidio di B. V., in ritenuta violazione delle regole di giudizio da osservare nel processo penale. Le risultanze istruttorie dimostrerebbero, secondo il ricorrente, lacune ed incongruenze oggettive nella ricostruzione dei fatti esposta nelle sentenze di merito, tali da giustificare il ragionevole dubbio circa l’identificazione nella sua persona dell’autore dei delitti contestati, con la conseguente doverosa applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 c.p.p., comma 1, che impone l’assoluzione dell’imputato in presenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. L’assunto propugnato col principale motivo dalla difesa equipara dunque in ogni caso la plausibilità della tesi difensiva alla ragionevolezza di essa e la indica quale argomento sufficiente per sovvertire il verdetto di condanna.
1.1 In realtà, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regola dettata dall’art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare sentenza di condanna solo se l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa in termini di obiettiva plausibilità e razionalità, riposi su elementi acquisiti agli atti del processo, possa essere esclusa al di là di ogni ragionevole incertezza e di ciò sia dato adeguato conto nella motivazione della decisione impugnata. Tale canone valutativo non autorizza il recepimento di spiegazioni alternative del medesimo fatto segnalate dalla difesa e basate sulla reinterpretazione dei dati probatori (Cass. sez. 1 n. 53512 dell’11/07/2014, Gurgone, rv. 261600; sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guemelli, rv. 259204; sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, rv. 254579) perchè il dubbio razionale deve discendere in modo obiettivo dal compendio probatorio acquisito al processo, ovvero dalle lacune istruttorie non colmate su aspetti rilevanti della vicenda da giudicare. Solo in siffatte situazioni la sua prospettazione impone che tale duplicità ricostruttiva abbia costituito oggetto di puntuale e attenta disamina da parte del giudice d’appello e che l’esistenza di una ragionevole perplessità sulla versione alternativa, riguardante tanto la causale, che gli autori dell’azione criminosa, sia stata esclusa all’esito di un percorso valutativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenze processuali. Per convalidare sul piano logico il giudizio di colpevolezza, è dunque necessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benchè minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l’orientamento espresso da Cass. sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240763 (vedi altresì: sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc. Segura, rv. 262280).
1.2 Nel caso in esame, la Corte di merito, con motivazione esaustiva e coerente, puntualmente fedele alle emergenze probatorie, ha dato conto delle ragioni della ritenuta consistenza di quelle offerte dall’accusa indicanti nel G. l’autore della rapina e dell’omicidio del B., secondo un metodo correttamente dialettico che ha esaminato tutti gli elementi critici addotti dalla difesa nell’atto di appello per dimostrarne l’infondatezza rispetto alle prove acquisite e ad essi raffrontate.
1.3 Il ragionamento probatorio della Corte distrettuale ha preso le mosse dalla constatazione del mancato accertamento della dinamica e del luogo di esecuzione dei delitti, ma ha considerato non decisiva in senso favorevole alla difesa l’assenza di tracce nel garage dell’imputato, che evidentemente li aveva commessi altrove, così come ha replicato all’obiezione sulle oggettive difficoltà di caricare in auto, trasportare e scaricare sul terreno il corpo della vittima da soli senza ricevere aiuto da altri, rilevando che la eventuale partecipazione di un complice, in grado di superare tali inconvenienti, non costituiva dato sufficiente ad elidere gli elementi plurimi e precisi del coinvolgimento del G. nei fatti criminosi. Ha quindi replicato puntualmente a ciascuna contestazione mossa con i motivi di appello.
1.3.1 In primo luogo ha mostrato di non concordare con la difesa circa l’individuazione del momento di realizzazione dell’aggressione mortale al B. come successiva alle ore 10.30, ossia in tempi tali da non consentire al ricorrente di compierla e di occultare il cadavere nel luogo ove poi era stato ritrovato. Rispetto alle informazioni offerte dalla moglie del B., secondo la quale il marito era uscito di casa prima del solito e verso le ore 10.30, ha ritenuto maggiormente attendibile l’indicazione sull’orario dell’ultimo avvistamento del B. ancora in vita, avvenuto mentre questi stava transitando a piedi sulla via (OMISSIS), fornita dal teste M., che l’aveva collocato non oltre le ore 9.30, per il preciso riferimento a circostanze di fatto legate alle pulizie dell’esercizio del predetto teste, sempre compiute nell’arco temporale compreso tra le 9.00 e le 9.30. Da tale assunto ha dedotto che dalle 9.30 in poi sino al ritrovamento del suo corpo senza vita non si erano più avute notizie della vittima.
1.3.2 Al riguardo la sentenza in esame ha evidenziato come persino la difesa non avesse insistito nel riproporre come veritiere le informazioni riferite dall’imputato sul viaggio di lavoro a (OMISSIS), compiuto in prima mattinata, e sul rientro nell’abitazione ove avrebbe conversato col figlio sino ad essersi recato al bar (OMISSIS) verso le ore 11.00, perchè certamente contraddette dalle dichiarazioni del teste Pe., a detta del quale non aveva ricevuto la sua visita, nè l’aveva attesa, e dallo stesso figlio del G., che aveva negato di avere parlato col padre quella mattina per essersi alzato da letto soltanto alle ore 11.30.
Oltre a tali smentite, ha rilevato come il teste Bo.Ri. avesse avvistato il G. alle ore 10.05-10.10 davanti alla farmacia in via (OMISSIS), ossia nel luogo dal quale era transitato il B. circa mezz’ora-quaranta minuti prima e che il gestore del bar (OMISSIS), D. C., aveva riferito di avere visto l’imputato chiacchierare col P. alle ore 11.15.
Da tali emergenze con corretto procedimento inferenziale, non contraddetto da evidenze probatorie difformi, ha dedotto che nell’arco temporale compreso tra le 10.10 e le 11.10 non si era acquisita contezza dei movimenti e delle azioni compiuti dal G., per i quali egli aveva offerto una ricostruzione del tutto inattendibile e nessun’altra fonte informativa aveva dato alcun apporto conoscitivo.
Tale constatazione è stata posta in relazione all’assenza di notizie sulla presenza e l’operato del B. nello stesso intervallo di tempo ed avvalora la conclusione che in quel periodo di circa un’ora egli aveva avuto la possibilità materiale di aggredire il B., cagionandone la morte, per poi presentarsi al bar (OMISSIS).
1.3.3 Ulteriori dati conoscitivi utili al fine di ricostruire la tempistica dei delitti sono stati ricavati dai giudici di merito dal momento di rinvenimento del cadavere in via (OMISSIS), ore 11.55, secondo la testimonianza di F.R., che lo aveva per prima avvistato e dalla testimonianza del portalettere M., il quale aveva percorso quel tratto stradale tra le 10.45 e le 10.55 senza notare nulla di anomalo e nemmeno scorgere il corpo del B..
Da tali precisi riferimenti cronologici è stato dedotto che la vittima era stata trasportata in quel luogo ed ivi abbandonata nell’intervallo compreso tra le ore 11.00 e le 11.50, considerazione confermata dalla deposizione del teste Z., secondo il quale verso le 11.45 un’autovettura si era allontanata a gran velocità da via (OMISSIS), località di campagna, poco frequentata ed accessibile soltanto da una strada sterrata.
1.3.4 La sentenza impugnata si è fatta carico di esaminare anche la concreta possibilità per l’imputato di raggiungere dal bar (OMISSIS) l’area rurale ove era stato abbandonato il cadavere del B. in base ai tempi di percorrenza del tragitto stradale ed al momento a partire dal quale, secondo lo stesso G., egli aveva lasciato il predetto esercizio, ore 11.25: ha quindi rilevato che, secondo la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva sperimentato la distanza ed i tempi per coprirla con un’autovettura, per raggiungere la via (OMISSIS) dal bar (OMISSIS) secondo i vari possibili percorsi non erano necessari più di otto minuti, che per la difesa sarebbero pari a dieci.
Ne ha dedotto che, pur volendo considerare la partenza dal bar (OMISSIS) come avvenuta alle ore 11.25 ed il prelievo del veicolo, con il corpo del B. nel bagagliaio, dall’abitazione sita nei pressi o in altro luogo ove era stata lasciata in sosta, posizione mai acclarata e non riferita nemmeno dal G., egli avrebbe avuto comunque la possibilità di recarsi in via (OMISSIS) entro le 11.45, come del resto confermato anche dalla localizzazione del suo telefono cellulare, il quale aveva effettuato quattro chiamate al P. alle ore 11.28, 11.34, 11.46 e 11.54, rimaste prive di risposta, agganciando rispettivamente le prime due le celle di via (OMISSIS) e di (OMISSIS), le ultime due quella di via (OMISSIS).
I dati dei tabulati del traffico telefonico confermano dunque il tragitto di rientro dalla zona di abbandono del cadavere sino a raggiungere quella che comprende la sua abitazione ed il bar (OMISSIS), ma nella considerazione conforme dei giudici di merito avvalorano anche la tesi accusatoria della presenza del solo G. in assenza del P. nel luogo di ritrovamento del deceduto B., posto che, qualora egli si fosse trovato in compagnia dell’amico, non avrebbe insistentemente cercato di contattarlo con plurime ed insistite chiamate telefoniche, riuscendo a farlo soltanto alle ore 12.33 quando il G. era nella zona di (OMISSIS) ed il telefono del P. aveva agganciato la cella di (OMISSIS), come già avvenuto alle ore 11.54.
Al riguardo i giudici di appello hanno anche osservato che la tesi propugnata dalla difesa della prossimità spaziale delle celle agganciate nel corso delle citate chiamate telefoniche e del loro raggio d’azione compatibile con la permanenza sempre nella zona di via (OMISSIS), ove è situato il bar (OMISSIS), contraddice quanto riferito dallo stesso ricorrente, il quale ha affermato che il trasporto del cadavere sino in via (OMISSIS) sarebbe avvenuto dopo le ore 11.25, ammettendo dunque l’effettuazione del tragitto ed il viaggio in automobile di andata e ritorno con modalità e tempi corrispondenti alle informazioni ricavate dai tabulati del traffico telefonico.
1.3.5 Non è stata ignorata nemmeno la ricostruzione alternativa a quella accusatoria, secondo la quale autore dell’omicidio sarebbe stato il solo P., al quale dopo i delitti il G. avrebbe prestato aiuto nel disfarsi del cadavere: si è rilevato che effettivamente non si hanno notizie sulle condotte del P. tra le ore 10.00 e le 11.15 di quel giorno ed è certa la sua presenza al bar (OMISSIS) dalle ore 11.15 e le 11.25 circa, ma tali circostanze sono state ritenute valevoli egualmente per la posizione del G., a carico del quale sono stati posti però ben altri elementi di oggettiva ed indiscutibile rilevanza probatoria, ossia gli esiti degli accertamenti genetici, che non riguardano sotto alcun profilo il P..
In particolare, la presenza accanto al cadavere di un mozzicone di sigaretta, contenente il profilo genetico dell’imputato prova che egli era stato in via (OMISSIS) e nei pressi del corpo della vittima, mentre le tracce di sangue contenente il suo DIMA sulla camicia del B. e sul nastro adesivo che gli aveva legato le mani sono state considerate indicative in senso univoco della sua partecipazione ad un gesto violento, tale da aver provocato il sanguinamento e la commistione dei propri fluidi biologici con la sostanza ematica dell’aggredito, emergenza riferibile alla colluttazione preliminare all’immobilizzazione, allo stordimento e poi all’azione omicidiaria; diversamente, poichè il corpo era stato collocato sopra un telo di plastica, probabilmente per scaricarlo più agevolmente dal veicolo che l’aveva trasportato, la sua sistemazione al suolo non avrebbe richiesto un contatto diretto con la vittima e quindi non avrebbe comportato il trasferimento di tracce organiche dell’imputato sulla sua camicia, nè, tanto meno, sul nastro adesivo che l’aveva legato.
Oltre a ciò, appare del tutto immune da vizi logici l’osservazione in merito alla scarsa plausibilità del comportamento riferito dal G., secondo il quale, incontrato il P. per ottenere la restituzione del prestito già in precedenza accordatogli, nell’occasione dell’incontro egli si sarebbe prestato ad aiutare l’amico in attività illecita e rischiosa: non soltanto le indagini sulle sue condizioni economiche avevano dimostrato l’indisponibilità di mezzi per erogare prestiti a terzi, ma se preoccupato di recuperare il proprio denaro, non avrebbe avuto alcun senso farsi coinvolgere nell’occultamento di un cadavere.
1.4 Deve dunque concludersi che a carico del ricorrente è stato posto un compendio indiziario chiaro, preciso e concordante, univocamente significativo della sua partecipazione diretta alla rapina ed all’omicidio, che il ricorso contrasta con argomenti generici e privi di concludenza. In particolare, alcuna inversione dell’onere della prova è stata sancita nelle sentenze di merito, dal momento che la conferma del giudizio di responsabilità è stata giustificata in base a:
– assenza di dati informativi su quanto compiuto dal G. nel lasso di tempo intercorso tra la sua presenza in via (OMISSIS) nei pressi della farmacia e l’incontro col P. al bar (OMISSIS);
– sufficienza di quel lasso temporale di circa un’ora per consumare rapina ed omicidio e per riporre il cadavere all’interno del bagagliaio della sua autovettura;
– sufficienza dell’ulteriore periodo di tempo tra l’allontanamento dal bar (OMISSIS) ed il deposito del corpo senza vita del B. per percorrere il tragitto sino alla via (OMISSIS);
– corrispondenza delle celle agganciate dal suo telefono con il tragitto di ritorno dal luogo di abbandono del cadavere;
– tracce organiche dell’imputato sugli indumenti della vittima e sul materiale col quale le erano state legate le mani;
– perfetta corrispondenza del sacco di plastica da immondizia e nastro adesivo col quale la vittima era stata incappucciata e legata con le rispettive confezioni aperte di quei materiali, rinvenute presso l’abitazione del G.;
– falsità accertata di tutte le spiegazioni dallo stesso fornite su circostanze essenziali per la ricostruzione dei crimini.
Resta dunque acclarato che la Corte di merito non ha addebitato all’imputato di non aver dimostrato l’estraneità ai delitti, che non era suo onere provare, oppure l’interesse a mentire per discolparsi, quanto piuttosto precise risultanze probatorie, non confutate, nè da altre prove contrarie, nè dalle mendaci giustificazioni fornite dall’imputato, il quale ha dichiarato il falso su tutto quanto riferito progressivamente nel giudizio per tentare di sminuire la valenza dimostrativa degli elementi a suo carico, sino al tentativo di ottenere una falsa testimonianza dal figlio in suo favore, rilevato dalle conversazioni intercettate.
Nè il giudizio ampiamente motivato circa l’inattendibilità delle sue dichiarazioni si è basato sull’interesse ad essere assolto, quanto sul contrasto con altre significative emergenze probatorie quanto a: lavori da effettuare a casa Pe.; colloquio col figlio prima di recarsi al bar (OMISSIS); prestito al P.; vendita di oggetti in oro per raccogliere il denaro da prestare al P.; data della restituzione del prestito; consegna il giorno prima dei delitti a questi di nastro adesivo e sacchetti per la spazzatura; consumazione del pranzo presso la propria abitazione il (OMISSIS) col P..
Inoltre, non ha fondamento nemmeno la censura che critica la sentenza per non avere esplorato il ruolo assunto dal P. nella vicenda: pur non essendosi dichiaratamente occupata del tema, è certo però che la Corte distrettuale ha evidenziato precisi profili differenzianti le due posizioni quanto alla localizzazione dei due cellulari dopo la conclusione dei delitti ed all’assenza di tracce organiche del P. sul luogo di abbandono del corpo e su quest’ultimo, mentre proprio l’incertezza su un’eventuale partecipazione materiale anche del predetto coimputato, separatamente giudicato, ha indotto in via prudenziale a non considerare la chiamata in reità rivolta contro il G..
Si contraddistingue per l’assoluta genericità e per l’assenza di qualsiasi osservazione esplicativa, sia in punto di fatto, che di diritto, l’affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale le tracce organiche rinvenute “non sono affatto incompatibili con la ricostruzione dello stesso ricorrente” e “nè vi è ragione per ritenere di dare maggiore affidabilità alle versioni rese dai testi che hanno indicato fatti e circostanze più aderenti alla ipotesi accusatola rispetto agli orari da prendere in esame per la parziale risoluzione del caso”: non è dato comprendere, per l’involuta e vaga formulazione della doglianza, quali testimonianze e su quali circostanze di fatto esse non sarebbero credibili e quali orari dovrebbero essere considerati come veritieri per la corretta spiegazione dell’accaduto.
E’ dunque evidente che siffatti rilievi risultano del tutto insufficienti e inidonei anche sul piano logico a smentire il ragionamento probatorio, condotto dalla Corte di merito, che si è esteso agli elementi addotti dall’accusa ed alle giustificazioni fornite dall’imputato in un raffronto comparativo, motivatamente risolto a favore della persuasività ed attendibilità dei primi.
Del pari generico e non illustrato con i dovuti riferimenti fattuali è l’addebito mosso alle due Corti di Assise di avere sminuito “il valore delle testimonianze relative agli orari di passaggio della Fiat Marea del G. registrati dalle telecamere del tabaccaio – di cui si è chiesta la visione in aula ma non avvenuta nè decisa dal Giudice di primo grado – al solo fine di rattoppare una sentenza di condanna ad omicidio volontario senza sviluppare il movente e la dinamica”: non si indica di quali testimonianze si parli, quali orari sarebbero stati registrati dai filmati, quale rilevanza tali circostanze, eventualmente provate, avrebbero nella ricostruzione veridica degli avvenimenti per cui è processo, sicchè non è dato cogliere l’importanza dirimente dell’omissione dell’attività istruttoria sollecitata e la sua capacità di inficiare la tenuta logica della valutazione probatoria condotta. Resta soltanto da aggiungere che la sentenza di appello non ha “rattoppato” alcunchè, ma ha confermato con ampio corredo di argomentazioni esplicative il giudizio di responsabilità espresso nella sentenza di primo grado, ove peraltro è stato ben evidenziato come il movente dell’omicidio fosse ravvisabile nella percezione dei profitti della rapina e nel conseguimento dell’impunità, posto che la vittima ben conosceva l’imputato e questi aveva mostrato urgenza di monetizzare la refurtiva.
2. Il secondo motivo è inammissibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non richieste con l’atto di appello, non può essere censurato col ricorso per cassazione: sebbene al giudice di appello sia consentito per espressa previsione dell’art. 597 c.p.p., comma 5, applicare anche d’ufficio una o più circostanze attenuanti, il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna specifica motivazione quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta; ne consegue che l’omessa applicazione di tale beneficio non può costituire motivo di ricorso per cassazione (Cass. sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, rv. 263361; sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, rv. 246139; sez. 6, n. 7960 del 26/01/2004, Calluso, rv. 228468; sez. 5, n. 496 del 17/11/1998, Bonotti, rv. 212152).
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore delle parti civili B.M. e Pa.Ri. delle spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2016