Onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.

(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30656)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24576-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14/8/2015 la Corte d’Appello di Perugia, in accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Perugia n. 91/2013, ha rigettato la domanda nei suoi confronti proposta dalla società (OMISSIS) s.p.a. di pagamento dell’indennizzo giusta polizza assicurativa “(OMISSIS)”, all’esito di atto vandalico subito nella notte tra il (OMISSIS), in occasione del furto di olio d’oliva perpetrato ai suoi danni.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società (OMISSIS) s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società (OMISSIS) s.p.a. (nuova denominazione di (OMISSIS) s.p.a., incorporante, per fusione, anche la società (OMISSIS) s.p.a.).

Motivi della decisione

Con il 2 e il 3 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1218 e 2697 c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché “omissione ed illogicità” della motivazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che, essendosi in occasione del furto di olio perpetrato ai propri danni nella notte tra il (OMISSIS) “verificato un importante sversamento di olio, sul terreno di proprietà (OMISSIS), adiacente all’opificio”, la corte di merito abbia rigettato la domanda di corresponsione di indennizzo giusta “polizza “(OMISSIS): polizza all’epoca perfettamente operante con la Compagnia di assicurazione resistente, e priva di limitazioni di copertura”, in ragione della ravvisata mancanza di prova, erroneamente posta a suo carico, della “intenzionalita’” del “correlato danneggiamento o deturpamento del terreno adiacente l’opificio di cui e’ pure titolare, ed in cui l’olio e’ refluito”.

Lamenta che, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, “in assonanza con giurisprudenza uniforme… mentre compete al danneggiato provare la sussistenza del fatto costitutivo del diritto che egli aziona, spetta alla Compagnia assicurativa il fatto impeditivo di quel medesimo diritto”, sicché a suo carico e’ solo la prova del pacifico ed incontestato fatto costituito dallo “sversamento dell’olio”, laddove per converso “ad (OMISSIS) sarebbe spettata la dimostrazione inerente tanto il difetto dell’elemento intenzionale proprio della condotta posta in essere dagli autori del sinistro, quanto la sussistenza dell’accidentalità dell’accaduto”, giacche’ sia “l’uno che l’altra concretizzano fatti impeditivi del diritto rivendicato dalla odierna ricorrente”.

I motivi, da esaminarsi in via logicamente prioritaria, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l’adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre e’ al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533).

Peraltro, come questa Corte ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell’assicurato dimostrare che si e’ verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull’assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081).

In altri termini, poiché nell’assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si e’ verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).

Orbene, e’ rimasto nel giudizio di merito accertato che “nella notte tra il (OMISSIS) la soc. (OMISSIS) s.p.a. subiva un furto di olio d’oliva nei silos nn. (OMISSIS)” e “in concomitanza con il furto la soc. (OMISSIS) denunciava anche la commissione di un atto vandalico”.

Nel procedimento penale a carico dei “legali rappresentanti della soc. (OMISSIS) per simulazione di reato e per tentata truffa, avendo i predetti ingigantito l’entità e le conseguenze del furto per trarre in inganno l’assicurazione, nonché a carico di tale (OMISSIS) per il furto, in 1 e in 2 grado si giungeva ad una condanna mentre la Corte di Cassazione annullava senza rinvio pronunciando assoluzione perché il fatto non sussiste ritenendo che il materiale probatorio non era sufficiente a giustificare ne’ la sussistenza del furto ne’ la sussistenza della simulazione di reato e della tentata truffa”.

Evocando il “principio di autonomia e separazione dei giudizi civili e penale”, nella specie i giudici civili hanno fatto peraltro luogo ad “autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione”.

Nel valutare il “verbale conclusivo della perizia contrattuale del 30.3.2010” richiamato dall’originaria attrice ed odierna ricorrente, la corte di merito ha riformato la sentenza del giudice di 1 grado argomentando dal rilievo che “l’opinione dei periti e’ obbligatoria per quanto attiene l’accertamento dei fatti tecnici (quantità, qualità, stima, liquidazione)”, dando atto che “nella perizia contrattuale del 30.3.2010… si fotografa il sinistro indicando lo sversamento dell’olio determinato dall’apertura dei portelli”.

Ha quindi ulteriormente sottolineato che “la qualificazione dell’evento come atto vandalico” e’ per converso “un qualche cosa che fuoriesce dall’incarico conferito ai periti perché rientra nell’ambito della qualificazione giuridica dell’evento ai fini della sua indennizzabilità o meno”, spettando pertanto al giudice.

E’ infine pervenuta a rigettare la domanda originaria dell’odierna ricorrente di pagamento dell’indennizzo in argomento, osservando che “la fuoriuscita dell’olio potrebbe essere stata determinata accidentalmente anche nel corso della perpetrazione del furto, e, comunque, manca la prova della volontarietà dell’azione”.

Orbene, siffatto assunto e’ erroneo.

Osservato che la riportata indicazione dei periti va invero correttamente intesa nel senso che le accertate circostanze di fatto (avuto in particolare riferimento alle modalità di svolgimento, di tempo e di luogo) depongono per la ontologica realtà della manifestazione fenomenologica integrante il rischio nella specie assicurato (“atti vandalici”), va posto in rilievo che come correttamente sottolineato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza il relativo apprezzamento – unitamente agli ulteriori requisiti indefettibilmente necessari ai fini della relativa giuridica sussistenza nel caso concreto (nella specie, in particolare, la ricorrenza dell’elemento soggettivo della condotta del danneggiante) – e’ invero di spettanza del giudice.

Dell’esercizio dei suoi poteri al riguardo il giudice e’ peraltro tenuto a dare debitamente conto con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, non essendo consentito pervenire ad apodittiche ed immotivate conclusioni.

Orbene, un tanto non può dirsi nella specie.

In particolare la’ dove nell’impugnata sentenza risulta affermato che “nessuna prova concreta e’ stata fornita da parte della soc. (OMISSIS) s.p.a., sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, in ordine alla sussistenza del denunciato atto vandalico”, in particolare per non aver dato la prova “della piena volontarietà dell’azione posta in essere al solo fine di distruggere con la conseguente esclusione di una qualsiasi condotta accidentale”, sicché “nel caso di specie non e’ assolutamente possibile affermare che la notte tra il (OMISSIS) la soc. (OMISSIS) e’ stata vittima di atti vandalici non essendo stata raggiunta alcuna concreta prova al riguardo dal momento che la fuoriuscita dell’olio potrebbe essere stata determinata accidentalmente anche nel corso della perpetrazione del furto e, comunque, manca la prova della volontarietà dell’azione”.

Ponendo a fondamento della propria decisione di rigetto della domanda di corresponsione dell’indennizzo assicurativo de quo la mancata prova da parte della società odierna ricorrente della “piena volontarietà dell’azione”, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, l’elemento psicologico (rectius, soggettivo) della condotta illecita va provato dal soggetto che lo allega, la prova potendo essere peraltro data anche per presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito, ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ in presenza di congrua motivazione (v. in particolare Cass., 22/7/2005, n. 15389; Cass., 21/9/2001, n. 11916; Cass., 5/6/2000, n. 7452; Cass., 18/12/1999, n. 14274. Cfr. altresi’ Cass., 7/10/2008, n. 24757; Cass., 17/08/2011, n. 17327; Cass., 30/12/2014, n. 27546, e, da ultimo, Cass., 22/3/2016, n. 5618).

Orbene, muovendo dall’accertamento del fatto operato dal CTU, la corte di merito non ha in particolare indicato quali rilievi ed argomenti ha ravvisato deporre nella specie in termini decisivi ai fini della qualificazione della condotta dei danneggianti di allagamento del fondo de quo, mediante (“apertura dei portelli” dei silos dell’odierna ricorrente che lo contenevano, come connotata da profili di colpa anziché da intenzionale volontà dolosa, a fronte:

a) dell’accertamento secondo cui “nella notte tra il (OMISSIS) la soc. (OMISSIS) s.p.a. subiva un furto di olio d’oliva nei silos nn. 81 e 82″ per circa 1.700 quintali;

b) della situazione”fotografata” nella “perizia contrattuale del 30.3.2010” con l’indicazione dello “sversamento dell’olio determinato dall’apertura dei portelli”;

c) della considerazione dell’entità quantitativa del medesimo e della vastità del fondo dal medesimo interessato, che come indicato dall’odierna ricorrente e’ stato tanto copioso da completamente allagare oltre 1000 mq di terreno (“i carotaggi erano stati espletati su di una superficie del terreno imbibito da olio pari ad 1/10. Sicché, moltiplicando i numeri presi a riferimento pacifico per l’intera estensione, ben si comprende la bontà delle conclusioni maturate dagli arbitri, per le quali l’olio “sversato” ammontava a quintali 1183,00… lo sversamento di olio pari a tali quantitativi sostanzia la prova dell’atto vandalico”).

A tale stregua, la conclusione raggiunta dalla corte di merito nell’impugnata sentenza si appalesa invero inammissibilmente apodittica, fondata su una mera astratta congettura o supposizione.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi e ogni altra diversa questione ed ulteriore profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che in diversa composizione fara’ luogo a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.