Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: la prima giurisprudenza.

(Corte di Cassazione penale, sentenza 27.11.2015, n. 47039)

La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato, in tema di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che:

– anche la sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. presuppone che l’imputato e il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità;

– ai fini della pronuncia della sentenza di proscioglimento di cui all’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., è necessario consentire alla persona offesa di interloquire sulla questione della tenuità del fatto mediante notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio, con espresso riferimento alla procedura ex art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.;

– il reato permanente non è riconducibile nell’alveo del comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio ex art. 131-bis cod. pen., sebbene possa essere oggetto di valutazione con riferimento all’”indice-criterio” della particolare tenuità dell’offesa;

– il concorso formale di reati non consente di considerare operante lo sbarramento dell’abitualità del comportamento che impedisce l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

– la consistenza dell’intervento abusivo costituisce solo uno dei parametri di valutazione ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche