Passa con il rosso: la foto costituisce da sola prova sufficiente.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 27 aprile 2016, n. 8285)

Fatto e diritto

L.M. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Lecce, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del “Tribunale di Lecce del 29.10.2013, che ha respinto l’appello alla sentenza del GP di Lecce che aveva a sua volta respinto l’opposizione al verbale per violazione dell’art. 146 111 cds, inosservanza del segnale semaforico, con decurtazione di sei punti della patente.

Il tribunale, pur premettendo che l’appello risultava fondato, lo ha poi respinto richiamando l’effetto devolutivo del gravame limitatamente alle sole doglianze proposte in secondo grado e non ai motivi di opposizione in primo grado e statuendo che le apparecchiature omologate non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura riferito a materia metrologica e richiamando che l’immagine fotografica prodotta evidenziava con immediata chiarezza il colore rosso della luce semaforica allatto del transito del veicolo.

Il ricorrente denunzia:

1) illogicità e contraddittorietà della sentenza che parte dalla premessa della fondatezza per pervenire al rigetto;

2) violazione dell’art. 23 1. 689181 sulla omologazione e sulla taratura;

3) mancata prova dell’infrazione, violazione dell’art. 23 1. 689/1981 e dell’art. 2697 cc; 4) mancata contestazione immediata.

II primo motivo, pur rilevando una anomalia della sentenza, non considera che la premessa costituisce un evidente refuso ed errore materiale perchè tutta la motivazione è incentrata sulla infondatezza.

Il secondo, pur essendo intervenuta nelle more la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 del cds, nella parte in cui non prevede la taratura periodica, non tiene conto che nella fattispecie non viene in rilievo la rilevazione della velocità ma l’attraversamento col semaforo rosso.

Il terzo motivo non considera che, in ogni caso, la documentazione fotografica è sufficiente e non può essere contestato l’accertamento in fatto posto in essere dalla decisione impugnata.

Va richiamata, al riguardo, la più recente giurisprudenza conseguente alla nuova disciplina dell’art. 201, comma 1-ter del cds, introdotto dall’art. 4 comma 1 del d.l. 27.6.2003 n. 151, conv., con modifiche, in legge 1.8.2003 n. 214 (Cass. 19.10.2011 n.21605, Cass. 2.2.2011 n. 2436).

Questa Corte non ignora che la precedente giurisprudenza richiedeva [a presenza dell’agente per consentire la verbalizzazione in sede di contestazione immediata di possibili circostanze impeditive di un tempestivo attraversamento dell’incrocio ( ad esempio code) ( Cass. 11.4.2006 n.8465, Cass. 17.11.2005 n. 23301 etc.) ma non può non dare continuità al consolidato indirizzo conseguente alla nuova disciplina. Il quarto motivo non considera che risulta dalla sentenza che l’auto ha proseguito la marcia.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 900 di cui 200 per spese vive oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione del dpr 115/2002 col conseguente raddoppio del contributo unificato.