Pensione di invalidità: basta la disoccupazione per ottenerla.

A differenza di quanto avviene oggi, dall’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 sino a quando la L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale (da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione), il disabile che richiede l’assegno d’invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili.
Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all’accertamento delle condizioni sanitarie per l’iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provata dimostrando di aver richiesto detto accertamento e, una volta intervenuto l’accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l’iscrizione.
Lo ha chiarito la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9292/2016.
Il ricorso dinnanzi agli Ermellini è proposto dall’Inps a seguito della decisione con cui la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda di un uomo, condannando l’istituto a pagargli l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1/8/2001 e con interessi dal 1/12/2001 fino al saldo.
La Corte ha ritenuto esistente il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica pari al 74% a far tempo dalla data della domanda amministrativa (16/7/2001) e ha ritenuto che, in ragione del tempo della presentazione della domanda e dell’età dell’assistito, ultrasessantenne, vagendo la legge n. 68/1999, non era necessario richiedere la sua iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.
L’Inps assume l’erroneità della decisione proprio nella parte in cui ha ritenuto non necessario l’accertamento del requisito socio-economico dell’incollocazione al lavoro ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno mensile: in sostanza, anche se si ritenesse sufficiente la mera richiesta di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, e non anche l’iscrizione, sarebbe stato comunque necessario che il ricorrente provasse anche attraverso le presunzioni il detto requisito.
La Corte, accogliendo il ricorso, premette come il quadro normativo in materia è più volte variato nel tempo.
Nel 2007 l’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è stato modificato, ma il mutamento non si applica al caso in esame che deve essere deciso in base al testo previgente, per il quale: “Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello stato ed a cura del ministero dell’interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui allo articolo precedente“.
La modifica del 2007 non prevede più la “incollocazione al lavoro“, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste“.
Per disabile incollocato al lavoro deve intendersi, invece, il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro, attivando il meccanismo per l’assunzione obbligatoria.
Disciplina anch’essa mutata a seguito della L. n. 68 del 1999, con un cambiamento che riguarda anche il caso in esame, essendo intervenuto sin dal 1999.
Tale normativa sulle assunzioni dei disabili ha previsto la possibilità di richiedere l’iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999, art. 8, solo se è stata esperita una fase preliminare volta all’accertamento dei requisiti sanitari previsti dal primo comma dell’art. 1 (minorazioni che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo) e il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili sorge solo dopo l’accertamento dei requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche.
Nel caso in esame, in conformità a Cass. 12 giugno 2012, n. 9502, deve ritenersi che ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l’iscrizione negli elenchi).
Il disabile in tal caso dovrà comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo, prova che, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni, ma non tramite una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Ne deriva il principio di diritto per cui: “Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 e l’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, può dirsi sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi: 1) di non aver svolto attività lavorativa e 2) di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine“.
Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8.