Per i suoi traffici illeciti, usa una camion militare privo di dati identificativi quali targhe e abrasione del telaio: condannato (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 12 dicembre 2017, n. 55459).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente –
Dott. GALLO Domenico – Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere –
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere –
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.B.F.A., nato il (OMISSIS);

contro l’ordinanza del 06/07/2017 del Tribunale del riesame di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. A.B.F.A. – indagato per il delitto di riciclaggio di un camion di tipo militare – ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe confermativa della misura della custodia cautelare in carcere, deducendo la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato in quanto non solo non vi era la prova che il suddetto camion fosse di illecita provenienza ma, al contrario, la difesa aveva prodotto documentazione dalla quale si evinceva che il suddetto camion era stato legittimamente acquistato.

2. Il ricorso è inammissibile essendo la censura manifestamente infondata.

In punto di fatto è pacifico che il ricorrente fu trovato nel possesso di un camion privo di targhe e con il numero del telaio abraso del quale si serviva per traffici illeciti.

Il tribunale, con motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie, ha, innanzitutto, chiarito le ragioni per cui doveva ritenersi che era stato il ricorrente ad effettuare le attività materiali (sottrazione targa militare; abrasione numero del telaio) che avevano reso non identificabile la titolarità e/o la provenienza del veicolo (pag. 5).

Sul punto, la contraria deduzione illustrata dalla difesa in questa sede (e cioè che se il ricorrente avesse avuto l’intenzione di impedire la riconducibilità del mezzo a sè stesso non l’avrebbe detenuto in un’area di pertinenza di un immobile che aveva regolarmente locato; pag. 3 ss) non ha una pregnanza tale da inficiare la suddetta motivazione e renderla affetta dal vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà in quanto il suddetto immobile, a quanto è dato capire, si trovava in una zona isolata. In ogni caso, resta il dato di fatto oggettivo che il ricorrente utilizzava un camion che non poteva essere identificato e di questo ne era sicuramente consapevole non peraltro perché era senza targa.

Quanto, infine, alla produzione della documentazione che avrebbe dovuto dimostrare la legittima provenienza del mezzo, allo stato, la motivazione con la quale il Tribunale l’ha ritenuta non probante (pag. 4 ss), è del tutto logica e coerente perché nulla consente di ricondurre quella documentazione (che riporta i dati del telaio e della targa di un veicolo asseritamente noleggiato) al mezzo in questione che è privo di targa e di numero di telaio.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila (2000,00) a favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017.