Per le intercettazioni finalizzate a indagini su fatti di criminalità organizzata serve il semplice indizio e la necessità di proseguire (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 23 marzo 2018, n. 13844).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizi – rel. Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIANESINI MAURIZIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANGELILLIS CIRO;

Il Proc. Gen. conclude per:

l’annullamento con rinvio per il ricorso di (OMISSIS);

l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato associativo, rigetto nel resto per il ricorso di (OMISSIS);

l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

rigetto del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS).

Udito il difensore:

L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO difensore di fiducia di (OMISSIS), deposita conclusioni e nota spese.

L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di PROVINCIA DI PERUGIA, deposita conclusioni e nota spese.

L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS) e quale sostituto processuale per delega orale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI difensore di fiducia di (OMISSIS), dopo ampia discussione insiste nell’accoglimento dei motivi dei ricorsi.

L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di (OMISSIS), dopo ampia discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso insiste per il loro accoglimento.

L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo ampia discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso insiste nel loro accoglimento.

L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore di fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS) dopo ampia discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA e quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) entrambi difensori di fiducia di (OMISSIS) dopo ampia discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I Difensori di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di PERUGIA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per tutti i reati, ad eccezione di quello di cui al capo A, perche’ estinti per prescrizione e ha conseguentemente rideterminato la pena nei termini di cui al dispositivo.

1.1 Sul versante dei Pubblici Ufficiali, va premesso che la (OMISSIS) rivestiva all’epoca la funzione di Istruttore Amministrativo direttivo dell’Ufficio Appalti della Provincia di (OMISSIS), il (OMISSIS) era Responsabile di settore dell’Area Affari generali della Provincia, il (OMISSIS) era Direttore dell’area Viabilita’ e il (OMISSIS) era Direttore Area Ambiente e Territorio della stessa Provincia mentre il (OMISSIS) rivestiva all’epoca la pubblica funzione di Capo Compatimento (OMISSIS) dell'(OMISSIS); il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) erano privati imprenditori del settore edilizio, il (OMISSIS) in specie indicato dai Giudici di merito come anello di congiunzione tra i primi quattro imputati e gli imprenditori interessati alle aggiudicazioni di gare di appalto con la Provincia.

2. I Difensori del (OMISSIS) e del (OMISSIS) hanno dedotto quattro motivi di ricorso, per violazione di legge penale processuale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c ed e.

2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti hanno impugnato le ordinanze 16 maggio e 20 giugno 2016 con le quali la Corte di Appello aveva riservato la valutazione di utilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche all’esito della discussione orale, cosi’ precludendo alla difesa la conoscenza della esatta latitudine dell’insieme probatorio utile alla formulazione ed utilizzazione delle proprie conclusioni.

Il Tribunale di Perugia, infatti, con ordinanza del 2 febbraio 2012, aveva escluso valore probatorio ai risultati delle intercettazioni e la Corte di Appello aveva disposto la trascrizione delle conversazioni differendo la valutazione della loro utilizzabilita’ al termine della discussione orale, con cio’ pregiudicando gravemente i diritti della difesa; pregiudizio non emendato dalla successiva ordinanza 20 giugno 2012 con la quale la Corte aveva affermato che la disposta trascrizione di alcune intercettazioni dimostrava implicitamente la utilizzabilita’ delle stesse.

2.2 Con il secondo motivo, riferito al solo (OMISSIS), i ricorrenti hanno lamentato che la Corte di Appello avesse ricompreso nel materiale probatorio utilizzabile per l’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato di cui all’articolo 416 cod. pen. atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari e non avesse indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni e i documenti effettivamente utilizzabili fossero di per se’ sufficienti a fondare un giudizio di responsabilita’ per il (OMISSIS) in riferimento a tale reato.

Piu’ in dettaglio, il ricorrente ha lamentato che la Corte, condividendo l’indirizzo interpretativo per cui la natura permanente del reato di cui all’articolo 416 cod. pen. autorizza lo svolgimento di indagini preliminari per tutta la sua durata, avesse in effetti fatto decorrere il termine ordinario di durata delle indagini preliminari non dalla data in cui il nome della persona alla quale e’ attribuito il reato era stato iscritto nel registro notizie di reato ma dalla diversa data della cessazione della permanenza del reato stesso, prolungando tale termine ad oltre sette mesi dopo la sua fisiologica scadenza, per di piu’ con l’erroneo conteggio degli ulteriori 45 giorni di sospensione feriale.

Gli atti di indagine non utilizzabili, poi, erano stati effettivamente e concretamente valutati dalla Corte per la formulazione del suo giudizio di responsabilita’ per il reato associativo, cosi’ che, per un verso, la Corte di Appello non aveva minimamente giustificato le ragioni per le quali il materiale probatorio residuo sarebbe comunque stato sufficiente per la pronuncia di una sentenza di condanna e, dall’altro, “la prova di resistenza” che la Corte di Cassazione avrebbe dovuto comunque effettuare per verificare la sussistenza, comunque e in ogni caso, di prove sufficienti per l’affermazione di responsabilita’ non avrebbe potuto avere che esito negativo.

2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato vizi di omissione e manifesta illogicita’ della motivazione che aveva portato al riconoscimento di responsabilita’ del (OMISSIS) in riferimento al capo A della imputazione; la Corte aveva contraddittoriamente adoperato, per eseguire il computo della estensione temporale della fase investigativa, due regole di giudizio del tutto antinomiche tra loro e aveva tratto la prova della esistenza del reato associativo dalla ritenuta perpetrazione dei reati-fine, perpetrazione fondata, come reso esplicito nel motivo che precede, su atti di indagine in realta’ inutilizzabili, senza poi indicare specificamente gli atti residui effettivamente utilizzabili nella prospettiva di una effettiva dimostrazione della sussistenza del reato associativo.

2.4 Con il quarto motivo, riferibile all’imputato (OMISSIS), il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse effettivamente valutato, facendo riferimento a meri profili di incompetenza funzionale, le censure difensive svolte con i motivi di appello in riferimento al reato di cui all’articolo 318 cod. pen., censure con le quali si era esclusa la natura illegittima della condotta del ricorrente che rivestiva all’epoca un ruolo apicale all’interno del Compartimento (OMISSIS) e aveva quindi l’obbligo giuridico di evitare che il patologico ritardo accumulato nel procedimento di liquidazione delle riserve in favore delle imprese edili potesse esporre l’Ente al rischio di subire maggiorazioni degli oneri economici a titolo di interessi.

La Corte, poi, aveva qualificato in termini di retribuzione penalmente rilevante quelli che erano in realta’ meri esigui donativi offerti dal privato privi di sinallagmaticita’ e di proporzionalita’ rispetto alla utilita’ ricevuta dalla controparte, tanto piu’ che non era stata data risposta anche alla ulteriore osservazione’ difensiva secondo la quale a beneficiare dell’atto del Pubblico ufficiale non erano stati i presunti contraenti dell’accordi corruttivo ma un soggetto diverso ed estraneo all’accordo stesso; cosi’ che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione nel merito e non sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.

3. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto quattro motivi di ricorso, per violazioni di legge processuale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c ed e.

3.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha impugnato le ordinanze 16 maggio 2016 e 20 giugno 2016 con le quali la Corte di Appello, per un verso, aveva disposto, “impregiudicata ogni valutazione della loro utilizzabilita’ alla conclusione della discussione”, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche relative al capo A, gia’ giudicate inutilizzabili dal Tribunale, e, per l’altro, aveva affermato che il provvedimento di trascrizione aveva implicitamente superato il contenuto dell’ordinanza di inammissibilita’ resa dal Tribunale di primo grado.

In entrambi i casi, la Corte non aveva dato alcuna giustificazione sulle ragioni per cui l’ordinanza di primo grado era stata riformata o revocata mentre non era sufficiente a tal fine un generico e non individualizzato accenno a decisioni della Corte di Cassazione nel frattempo intervenute dal quale non era possibile dedurre quali fossero le integrazioni “per relationem” della motivazione dell’ordinanza del 20 giugno, tanto piu’ poi che la Corte non aveva accolto una richiesta difensiva di trascrizione di altre intercettazioni che avrebbero dimostrato la insussistenza della associazione per delinquere contestata al capo A, con cio’ negando il diritto alla prova contraria in caso di rinnovazione del dibattimento e aveva rigettato anche una richiesta difensiva di audizione della Polizia giudiziaria sul tema della individuazione dei soggetti intercettati.

3.2 Con il secondo motivo, la ricorrente ha riproposto la tesi della inammissibilita’, per genericita’, dell’appello del Pubblico ministero che aveva chiesto solamente la revoca della ordinanza 2 febbraio 2012 con la quale il Tribunale aveva dichiarato la inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche effettuate richiamando il contenuto delle captazioni ma non svolgendo alcun ragionamento critico circa il concreto contenuto argomentativo della ordinanza del Tribunale.

Con una ulteriore prospettazione, poi, il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte che aveva ritenuto utilizzabili le citate intercettazioni sulla base di una pronuncia di legittimita’ resa su ricorsi in tema di liberta’ di alcuni altri imputati tra i quali non era ricompresa la ricorrente.

3.3 Con il terzo motivo, riferito al reato di cui all’articolo 416 cod. pen., la ricorrente ha segnalato che lo stesso Giudice di primo grado aveva osservato che non vi era alcuna prova diretta della esistenza della associazione indicata al capo A mentre la Corte aveva rinvenuto la prova della esistenza del vincolo nella consumazione dei reati-fine con motivazioni vaghe ed imprecise, adattabili in realta’ a qualsiasi ipotesi di reato di associazione per delinquere e aveva poi giustificato la partecipazione della ricorrente alla associazione sulla base di una sola captazione che, anche se ritenuta in ipotesi utilizzabile, non dimostrava nulla di decisivo.

3.4 Con il quarto motivo, riferibile ai reati fine, la ricorrente ha lamentato che fosse stata pronunciata sentenza di proscioglimento per prescrizione senza una accurata ed approfondita valutazione del materiale probatorio resa necessaria dalla contestuale condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile; il giudizio di responsabilita’ pronunciato dal primo Giudice si era fondato sul contenuto dell’interrogatorio della ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto anche dalla Corte, non aveva affatto reso dichiarazioni confessorie e che rivestiva un ruolo che non le consentiva di svolgere le condotte di turbativa d’asta a lei contestate dato che l’indagata non aveva alcun potere discrezionale in merito alla scelta delle ditte da invitare alla gara.

In merito poi ai reati di corruzione, la ricorrente ha sottolineato che la stessa Corte di Appello, da un lato, aveva constatato l’assenza di prova di possibili dazioni di utilita’ a favore dell’imputata e, dall’altro e contraddittoriamente, aveva affermato che l’attivita’ prestata non poteva che essere stata in qualche modo retribuita in ragione della sua importanza e della reiterazione nel tempo della stessa.

3.5 Con un’ultima osservazione, poi, la ricorrente ha segnalato che nelle more del deposito della sentenza di appello e precisamente il 19 settembre 2016, erano decorsi i termini massimi di prescrizione di tutti i reati ma che comunque la formula di proscioglimento nel merito doveva prevalere su quella di estinzione del reato.

4. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto cinque motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, c ed e.

4.1 Con il primo motivo, riferito ai reati di cui agli articoli 353 e 319 e 391 bis cod. pen., il ricorrente, dopo aver ricordato che alla dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione la Corte aveva fatto seguire la conferma della condanna al risarcimento dei danni ex articolo 578 cod. proc. pen., ha sottolineato che vi era in atti la prova evidente della innocenza del ricorrente e del fatto che, sulla base della legislazione in allora vigente, il (OMISSIS) non aveva potuto realizzare i fatti contestati.

Il richiamo operato dalla Corte alle dichiarazioni di (OMISSIS), infatti, non corrispondeva ad alcuna affermazione effettivamente verbalizzata di quest’ultimo ed era poi priva di qualsiasi valore effettivamente indiziante la circostanza che il ricorrente avesse piu’ volte fatto parte della Commissione di aggiudicazione mentre l’altro dichiarante, il (OMISSIS), non aveva reso alcuna dichiarazione di accusa nei confronti del ricorrente, come del resto accertato anche dalla Corte; anche in merito ai reati di corruzione, la Corte aveva dato atto che non vi era alcuna indicazione di accusa circa la corresponsione di somme al ricorrente.

Il (OMISSIS), del resto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, non aveva poi alcun potere legale, nel suo ruolo di “Responsabile settore dell’area affari generali della Provincia di (OMISSIS)”, per ingerirsi ed interferire nella scelta delle imprese che venivano invitate a formulare offerte e nella indicazione delle modalita’ di gara e non aveva quindi posto in essere alcun atto contrario ai doveri di ufficio rilevante nella prospettiva della corruzione e delle turbative d’asta contestategli.

4.2 Con il secondo e terzo motivo, riferiti al reato di cui all’articolo 416 cod. pen., il ricorrente ha lamentato la sostanziale assenza di motivazione e la indicazione comunque di prove, quali le intercettazioni telefoniche e/o le dichiarazioni di collaboranti, che non riguardavano in ogni caso il (OMISSIS) e non erano poi comunque state sottoposte al necessario, accurato scrutinio di credibilita’ ed affidabilita’.

In merito specifico alla motivazione della Corte circa l’esistenza del reato di cui all’articolo 416 cod. pen., il ricorrente ha sottolineato ancora che, secondo il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 10, la scelta delle imprese da invitare ad una gara negoziata spettava esclusivamente al Responsabile Unico del Procedimento e che il ricorrente si era limitato a presenziare obbligatoriamente, insieme al R.U.P. e alla segretaria (OMISSIS), alla Commissione di aggiudicazione; del resto, il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 57 relativo al conferimento degli appalti a trattativa privata, rendeva manifesto che una turbativa d’asta seriale avrebbe potuto essere organizzata solo mediante un preventivo accordo tra le imprese invitate, con esclusione quindi di ogni ingerenza del Dirigente pubblico (OMISSIS), che del resto non aveva sostanzialmente mantenuto contatti telefonici con alcuno degli altri imputati e non aveva partecipato ad alcuna riunione preliminare.

4.3 Con il quarto motivo, il ricorrente ha riproposto la tesi della inutilizzabilita’ del “tabulato didascalizzato” prodotto dal Pubblico ministero prima della chiusura della fase dibattimentale di primo grado che aveva duplicato in aumento il numero di contatti telefonici tra il ricorrente e il (OMISSIS).

4.4 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato l’omessa motivazione della Corte sulla richiesta, svolta con i motivi di appello, di circostanze attenuanti generiche.

5. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto, con il ricorso presentato il 23 dicembre 2016, sette motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, c ed e.

5.1 Con i primi due motivi, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche circa il contenuto delle ordinanze 16/5/2016 e 20/6/2016 della Corte di Appello in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli enunciati nei ricorsi di cui si e’ dato atto ai numeri che precedono, sottolineando poi che era stata negata la prova contraria costituita dalla richiesta trascrizione dei colloqui tra l’imputato, il (OMISSIS) e il (OMISSIS) che dimostrerebbero, secondo l’Accusa, la effettivita’ della dazione di 10.000 Euro dal (OMISSIS) al ricorrente.

5.2 Con il terzo motivo, il ricorrente ha riproposto la tesi, rigettata dalla Corte, relativa alla inammissibilita’ dell’appello del Pubblico ministero con motivazione anch’esse sovrapponibili a quelle svolte nel relativo motivo di ricorso (OMISSIS).

5.3 Con il terzo motivo e quarto motivo, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche in ordine al giudizio di riconosciuta affidabilita’ e credibilita’ delle dichiarazioni dei chiamanti in correita’ (OMISSIS) e (OMISSIS), giudizio in realta’ non preceduto da una accurato esame della credibilita’ soggettiva dei dichiaranti e della esistenza di riscontri oggettivi individualizzanti.

Quanto al (OMISSIS), la Corte non aveva considerato che il giorno successivo a quello dell’interrogatorio, il Gip aveva posto l’allora indagato agli arresti domiciliari e che dalle conversazioni intercettate non emergeva comunque la prova della consegna di 10.000 Euro al ricorrente come “ringraziamento” per l’affidamento di lavori di (OMISSIS), consegna esclusa piu’ volte dal dichiarante anche in altri atti del procedimento, tanto piu’ che il ricorrente era rimasto assente dal lavoro per infortunio proprio dal 14 maggio al 2 luglio 2007 e non rivestiva quindi il ruolo di R.U.P. del procedimento; anche i riscontri esterni indicati dalla Corte non rivestivano in realta’ alcuna valenza di riscontro.

Quanto al (OMISSIS), il ricorrente ha svolto sostanzialmente le stesse critiche sviluppate in ordine alla posizione (OMISSIS) aggiungendo l’osservazione che il dichiarante aveva partecipato solo a gare che non erano di competenza del settore diretto dal (OMISSIS) e che la Corte aveva illegittimamente utilizzato il metodo della “efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante” cosi’ in sostanza eludendo i noti principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ circa la necessita’ che il riscontro individualizzante si riferisca ad ogni singola e determinata ipotesi delittuosa.

La Corte, poi, aveva indicato, quali elementi oggettivi esterni di riscontro, anche “le dichiarazioni di (OMISSIS) e degli altri imprenditori” che non erano invece utilizzabili, ex articolo 513 cod. proc. pen., nei confronti del ricorrente in quanto rese nelle indagini preliminari da persone che non avevano reso l’esame in dibattimento e per le quali non era stato dato il consenso alla utilizzazione.

5.4 Con il quarto motivo, il ricorrente ha svolto analoghe considerazioni critiche sul tema della credibilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS) in riferimento specifico ai delitti di corruzione e turbativa d’asta, richiamando le censure gia’ formulate e sottolineando ancora una volta che il ricorrente non svolgeva il ruolo di RUP per i capi M, N, A/1, B/1 e Q ed era stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi U, V, A/1, B/1, E/1, F/1, G/1 e H/1 in assenza di qualsiasi prova specifica e solo in virtu’ della osservazione che il ruolo dell’imputato rendeva possibile la perpetrazione delle condotte delittuose, tanto piu’ che per i capi A/1 e B/1 gli imprenditori aggiudicatari erano stati assolti.

5.5 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato l’omessa motivazione della Corte sulla richiesta, svolta con i motivi di appello, della applicazione di circostanze attenuanti generiche.

5.6 Con un successivo ricorso, il ricorrente si e’ soffermato nuovamente sulla denunciata nullita’ della ordinanze 16/5/2016 e 20/6/2016, rappresentando ulteriori ipotesi di nullita’ per non essere la Difesa stata in gradi di conoscere quali prove la Corte avrebbe utilizzato per la decisione, e ha proposto per la prima volta una questione di inutilizzabilita’, anche per il delitto di cui all’articolo 416 cod. pen., di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari e cio’ negli stessi termini sollevati nel ricorso (OMISSIS)- (OMISSIS) e sopra riportati.

6. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto quattro motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e per vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera b, c ed e e cio’ in riferimento ai reati di cui ai capi E/1, F/1, G/1 e H/1, dichiarati estinti per prescrizione dalla Corre perugina.

6.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha sottolineato la assoluta insufficienza degli elementi indicati dalla Corte a carico dell’imputato e costituiti dalle dichiarazioni del (OMISSIS), che non aveva in realta’ attribuito al (OMISSIS) alcun comportamento illecito e si era limitato a ipotizzare un suo eventuale coinvolgimento sulla base della posizione apicale rivestita di Capo Area Ambiente e Territorio della Provincia di (OMISSIS), e dagli accertati incontri con il coimputato (OMISSIS), incontri del tutto leciti e privi di qualsiasi significato accusatorio.

Il (OMISSIS) aveva svolto il ruolo di RUP per l’affidamento di alcuni lavori sul (OMISSIS) che rivestivano carattere di urgenza in quanto inseriti nel Piano Strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico per l’anno 2006, cosi’ che, sulla base della normativa vigente all’epoca, il ricorrente era esonerato dell’obbligo di osservare i limiti di valore pari a non oltre i 300.000 Euro.

6.2 Con il secondo motivo, riferito ai capi 8 e 9, il ricorrente ha svolto argomentazioni critiche in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi deceduti, e in merito ai criteri adottati dalla Corte per affermare la affidabilita’ delle dichiarazioni stesse e la sussistenza di riscontri esterni oggettivi alle stesse.

Piu’ in dettaglio, il ricorrente ha sottolineato che ne’ l’interrogatorio del (OMISSIS) ne’ le dichiarazioni del (OMISSIS) contenevano in realta’ alcuna accusa al ricorrente, che le dichiarazioni di accusa erano state comunque rese da persone che miravano ad un alleggerimento della loro posizione cautelare e che la Corte non aveva in realta’ indicato elementi esterni ed individualizzanti realmente capaci di riscontrare le accuse dei due dichiaranti, tanto piu’ che non vi era in atti alcun elemento di prova che testimoniasse di un passaggio di denaro dagli imprenditori al ricorrente e che per vincere la gara era necessario assicurarsi di aver effettuato l’offerta al massimo ribasso, evenienza questa che il (OMISSIS), nella sua posizione di RUP, non poteva conseguire non avendo consapevolezza delle percentuali di ribasso.

Del resto, gli stessi capi di imputazione E/1 e G/1 non erano stati in gradi di indicare con certezza quale fosse stata la condotta mediante la quale il (OMISSIS) avrebbe turbato le gare di affidamento per i lavori sul (OMISSIS) e quale il ruolo effettivamente svolto del ricorrente.

6.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha rilevato che la Corte aveva omesso di considerare che, conformemente a quanto sostenuto dal consulente di parte dell’imputato, per l’affidamento di lavori fluviali il ricorso alla proceduta negoziata era pienamente giustificato in virtu’ dell’inserimento del (OMISSIS) nel Piano strategico cui si e’ accennato piu’ sopra e delle conseguenti e certificate ragioni di urgenza, il tutto in adesione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 57 e senza il limite dei 300.000 Euro di importo cosi’ che, in definitiva, per le ipotesi di turbativa d’asta di cui ai capi E/1 e G/1, non era rinvenibile alcuna delle ipotesi previste dal fatto di reato di cui all’articolo 353 cod. pen. mentre, per le ipotesi di cui all’articolo 319 cod. pen., non era stato dimostrato alcun flusso di denaro a favore del ricorrente e non era stato individuato alcun atto contrario ai doversi di ufficio.

6.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse provveduto sul motivo di appello costituito dalla richiesta di circostanze attenuanti generiche.

7. I Difensori di (OMISSIS) hanno dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e.

7.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse pronunciato sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nonostante il (OMISSIS) avesse legittimamente partecipato alle gare seguendo le regole previste in materia di appalti pubblici; le dichiarazioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS), infatti, non avevano attribuito al ricorrente alcun specifico comportamento illecito, il (OMISSIS) non era poi presente alla riunione programmatica del 8/8/2007 nel corso della quale si sarebbe raggiunto l’accordo illecito e anche gli incontri con il (OMISSIS) risultavano privi di qualsiasi connessione logica ed inferenziale con il fatto che il ricorrente avesse vinto una gara manipolata.

7.2 Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente ha ribadito che ne’ il (OMISSIS) ne’ il (OMISSIS) avevano individuato il (OMISSIS) come autore dei reati contestati e dalle intercettazioni trascritte non emergeva alcun elemento a carico del ricorrente; ad ogni buon conto, e anche a tutto voler concedere alle tesi della Corte, non era stato svolto alcun concreto esame di affidabilita’ e credibilita’ dei dichiaranti ne’ sul piano soggettivo ne’ su quello della esistenza effettiva di riscontri esterni individualizzanti e gli incontri tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) erano in realta’ destinati o alla consegna di biglietti per una cena medioevale o alla richiesta di chiarimenti in ordine alla confusa normativa sugli appalti.

8. Il Difensore di (OMISSIS) ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B ed e.

8.1 Il ricorrente, in riferimento ai capi E/1, F/1, G/1 e H/1, ha sostenuto che la motivazione della Corte si caratterizzava per l’uso di proposizioni del tutto generiche e aveva trascurato di considerare che il ricorrente non aveva partecipato all’incontro di Villa (OMISSIS) che avrebbe dovuto orientare l’aggiudicazione delle gare “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” e non aveva poi tenuto alcun contatto con funzionari della Provincia mentre le imputazioni mosse non avevano neppure indicato la condotta che il (OMISSIS) avrebbe tenuto per turbare le gare di appalto; del resto, non era stato fatto alcun accertamento circa il contenuto della busta che il (OMISSIS) aveva consegnato al (OMISSIS), busta che conteneva in realta’ il preventivo relativo ad una gara che riguardava un altro lavoro da svolgere in (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va ricordato brevemente, prima di procedere all’esame specifico dei ricorsi, che la sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in riferimento al delitto di associazione per delinquere indicato al capo A e ha poi dichiarato l’estinzione per prescrizione di tutti i reati fine di cui agli articoli 353, 319 e 319 bis, 321 c.p., e ancora articolo 479 cod. pen. (ascritto al solo (OMISSIS) al capo Z), a vario titolo addebitati agli imputati ricorrenti; in riferimento a tutti i reati, sia quello di associazione che i reati fine della stessa, gli imputati sono stati condannati al risarcimento del danno a favore delle Parti civili costituite Provincia di (OMISSIS) mentre il solo (OMISSIS), imputato del reato di cui all’articolo 318 cod. pen. (cosi’ modificata la qualificazione giuridica del fatto indicato al capo Y1) ugualmente dichiarato prescritto, e’ stato condannato al risarcimento del danno a favore della Parte civile (OMISSIS).

2. Va ancora premesso che la sentenza di appello, in accoglimento della impugnazione del Pubblico ministero, si e’ soffermata preliminarmente su alcune questioni processuali che hanno fatto oggetto anche di ricorso per Cassazione da parte di alcuni dei ricorrenti.

2.1 La prima questione sollevata anche con i motivi di ricorso riguarda l’impugnazione della ordinanza con la quale la Corte di Appello ha ritenuto ammissibile l’appello del Pubblico ministero in riferimento al tema, di cui piu’ sotto si trattera’, della utilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche; le Difese avevano eccepito la genericita’, ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., lettera in allora vigente, dell’appello della parte pubblica, affermato come sfornito di quella necessaria specificita’ che lo stesso articolo 581 c.p.p., lettera c e l’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c impone a pena di inammissibilita’ mentre la Corre, in sede di rigetto di dette osservazioni critiche, aveva osservato che l’impugnazione conteneva, come richiesto, la “chiara indicazione dei motivi e delle ragioni di diritto che la sorreggevano, tenuto conto degli elementi di fatto raccolti in relazione alle singole posizioni degli imputati…. che venivano partitamente esaminate”; specie sul tema sensibile delle intercettazioni telefoniche, la Parte pubblica aveva speso, secondo la Corte, una serie di argomentazioni finalizzate a rappresentare la erroneita’ della pronuncia di primo grado.

Alcuni dei ricorrenti, a loro volta, hanno criticamente e nuovamente osservato che il Pubblico ministero si era in realta’ limitato ad allegare il testo delle conversazioni intercettate, senza sviluppare alcuna reale argomentazione critica della decisione della Corte.

Il motivo di ricorso in trattazione e’ palesemente infondato; l’esame materiale stesso della impugnazione del Pubblico ministero dimostra la piena corrispondenza del relativo atto alle indicazioni di cui all’articolo 581 c.p.p., lettera c, che restano soddisfatte tutte le volte in cui siano identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura dell’appello e del principio del “favor impugnationis” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 6, 11/2015 n. 3721, Sanna, Rv. 265827).

2.2 La seconda questione processuale sollevata a vario titolo da alcuni dei ricorrenti riguarda ancora il tema della utilizzabilita’ delle intercettazioni, affermata come si e’ detto dalla Corte, e quello, in qualche modo derivato, delle modalita’ concrete con le quali tali intercettazioni sono state effettivamente utilizzate nella decisione della Corte, che aveva disposto la trascrizione delle conversazioni senza una esplicita, preliminare ordinanza che accogliesse l’appello del Pubblico ministero sul punto, senza contraddittorio con le Difesa e aveva infine riservato la pratica utilizzazione di quanto trascritto alla decisione, senza porre nemmeno in questo caso le Difese nelle condizioni di conoscere preventivamente se le conversazioni sarebbero state utilizzate e sviluppare quindi ogni possibile argomentazione critica.

Anche questo motivo di ricorso e’ infondato; sotto il primo profilo, va osservato che la Corte di Appello di PERUGIA, nell’affermare del tutto correttamente la piena utilizzabilita’ delle intercettazioni svolte, si e’ richiamata ad una decisione della Corte di Cassazione resa proprio nel procedimento in trattazione, decisione che, ricostruendo lo svolgersi degli eventi, aveva per un verso delimitato la inutilizzabilita’ delle fonti anonime, per l’altro affermato che il Pubblico ministero titolare dell’indagine aveva correttamente, sulla base di detto anonimo, iscritto una notizia di reato contro ignoti per calunnia e contemporaneamente aveva ricevuto una nota di Polizia giudiziaria relativa ai fatti denunciati dall’anonimo sulla base della quale erano state legittimamente disposte le dette intercettazioni; circa il secondo profilo di doglianza, si osservera’ che le Difese erano state poste, fin dalla pronuncia della prima ordinanza in data 2 febbraio 2012, quella che aveva disposto la trascrizione delle conversazioni intercettate, nella piena cognizione del fatto che di dette trascrizioni si sarebbe tenuto conto, indicazione questa sostanzialmente ripetuta dalla Corte il successivo 20 giugno 2012, cosi’ che quantomeno alla udienza di discussione in appello non solo era chiaro che di dette conversazioni si sarebbe fatto effettivo uso nella motivazione della sentenza ma le Difese, lo si ripete, avevano avuto tutto l’agio di contestare con tutte le argomentazioni a loro disposizione quello che appariva all’evidenza come un futuro impiego del testo del materiale captato, impiego che, per quanto si e’ detto, era stato sostanzialmente anticipato dalla Corte con entrambe le ordinanze sopra richiamate.

Ugualmente esente da critiche e’ anche la decisione della Corte che ha richiamato il noto principio giurisprudenziale espresso da Cass. Sez. Unite 21/6/2000 n. 17, Primavera, 21665, a mente del quale si ha mancanza della motivazione non solo quando l’apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare mentre si ha difetto della motivazione – emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell’impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimita’ – quando quest’ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne’ compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale.

La Corte ha adeguatamente osservato, infatti, che tutti i provvedimenti pronunciati in tema di autorizzazione e proroga delle operazioni di intercettazione telefonica erano dotati di idoneo apparato argomentativo e aveva poi osservato che, trattandosi di reati di criminalita’ organizzata (articolo 416 cod. pen.) era richiesta la mera sufficienza indiziaria e la mera necessita’ per la prosecuzione delle indagini.

2.3 La terza questione processuale sollevata da alcuni ricorrenti riguarda il tema della iscrizione della notizia del reato permanente, nel caso in esame l’articolo 416 cod. pen., nel registro notizie di reato di cui all’articolo 335 cod. pen.; anche per questi profili, i ricorsi sono infondati.

La Corte ha rilevato che il tema critico proposto da alcuni imputati, quello specificamente riferito alla iscrizione ex articolo 335 cod. proc. pen. del reato di cui all’articolo 416 cod. pen. e al superamento dei termini di svolgimento delle indagini preliminari protratto di fatto fino alla cessazione della consumazione del reato che si collocava, lo si ripete, oltre il termine suddetto, era infondato posto che nel reato permanente “la perpetrazione si materializza ogni giorno fino alla data di cessazione della permanenza”, intervenuta nel caso in esame al 10 giugno 2008, con effettiva maturazione del termine semestrale delle indagini al gennaio 2009.

Il tema e’ affrontato in termini sostanzialmente corretti da parte della Corte di Appello e ha trovato sostanziale condivisione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale la natura permanente del reato autorizza lo svolgimento delle indagini preliminari per tutta la durata delle stesse (Cass. Sez. 6 del 7/10/2008 n. 38865, Magri’, Rv 241751); il timore rappresentato poi dai ricorrenti secondo i quali, adottando la tesi enunciata dalla Corte, non vi sarebbe sostanzialmente limite allo svolgimento di indagini preliminari in caso di reato permanente resta comunque manifestamente confutata da tutto il sistema processuale delle decorrenze e delle proroghe delle scadenze previste dall’articolo 405 c.p.p., comma 2, articoli 406 e 407 cod. proc. pen., cosi’ che, anche a tutto voler concedere, non resterebbe comunque mai superato il termine massimo biennale di cui all’articolo 407 c.p.p., comma 2.

3. Gli altri motivi di ricorso sono parzialmente fondati nei limiti di cui sotto si dira’, con la conseguenza che anche il reato di associazione per delinquere di cui al capo A contestato come commesso fino a giugno 2008, e’ estinto per prescrizione essendo trascorso il termine prescrizionale allungato di sette anni e sei mesi cui va aggiunto per periodo di sospensione di nove mesi e sette giorni, con decorrenza piena della prescrizione quindi alla data del 8 settembre 2016 e non ricorrendo ragioni per una assoluzione piena nel merito di cui all’articolo 129 cod. proc. pen. secondo i criteri della nota sentenza di Cass. Sez. Unite 28/5/2009 n. 35490, Tettamanti, Rv 244274; per questo capo, va quindi pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione ex articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera a.

Per quanto sotto si dira’, infatti, la prova sia della associazione che dei reati fine gia’ dichiarati prescritti in primo grado, e sulla quale occorre comunque pronunciarsi a seguito della contestuale condanna, per tutte le fattispecie contestate, al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, appare in realta’ insufficiente e contraddittoria ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2 con conseguente rigetto dei ricorsi di tutti gli imputati sia, in parte per quelli accusati del reato associativo sia, in toto, degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali ultimi vanno quindi condannati al pagamento delle spese processuali.

Le statuizioni civili della sentenza impugnata, in dipendenza di quanto sopra si e’ accennato, vanno annullate nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio per nuova deliberazione al Giudice civile competente per valore in grado di Appello (come affermato da Cass. Sez. Unite 18/7/2013 n. 40109, Sciortino, Rv 256087, non realizzandosi poi le diverse condizioni di cui a Cass. Sez. 6 2/12/2016 n. 13844, Aracu, Rv 270371 indicative della competenza funzionale del Giudice penale), Giudice al quale va demandato il regolamento delle spese processuali sostenute dalle Parti civili costituite.

4. Pare opportuno procedere ad un esame complessivo ed unitario, e non singolarmente riferito, dei motivi di ricorso dei vari ricorrenti, dato che si tratta in gran parte di motivi di doglianza comuni e quindi decidibili in un unico contesto argomentativo, ad eccezione del ricorrente (OMISSIS) che merita una trattazione particolare e diversa; si procedera’ quindi elencando le ragioni di perplessita’ e di incertezza probatoria che qualificano il compendio delle prove enunciate dalla Corte di Appello come insufficiente e contraddittorio.

4.1 Il primo motivo di dubbio e perplessita’ e’ rappresentato dalla circostanza che le dichiarazioni di accusa che hanno sostanzialmente fondato tutto l’impianto accusatorio, quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS), provengono da persone che sono decedute prima del dibattimento e le cui dichiarazioni, appunto, sono state acquisite, a quanto e’ dato dedurre, ex articolo 513 c.p.p., comma 2 e articolo 512 cod. proc. pen., in quanto rese da persone rientranti nelle previsioni di cui all’articolo 210 cod. proc. pen.; non e’ qui in discussione, naturalmente, la correttezza formale di tale acquisizione-lettura, del resto non contestata dai ricorrenti, quanto piuttosto i criteri di valutazione delle dichiarazioni stesse, mai sottoposte all’esame dibattimentale incrociato delle parti e, in particolare dei Difensori degli imputati.

Va infatti ricordato che, secondo l’autorevole insegnamento di Cass. Sez. Unite 25/11/2010 n. 27918, Rv 250199 condiviso anche dalla giurisprudenza successiva a Sezioni Semplici (Cass. Sez. F, 1/8/2013 n. 35729, Agrama, Rv 256576), la responsabilita’ dell’imputato, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell’articolo 6 della CEDU, non puo’ basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l’imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, per l’evidente eccezione che la norma in questione introduce al principio della formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.

Per quanto sotto si dira’, infatti, il riconoscimento di responsabilita’ di tutti gli imputati, ad eccezione del (OMISSIS), si fonda in maniera pressocche’ esclusiva sulle dichiarazioni delle due persone sopra indicate, dichiarazioni comunque marcatamente carenti sul tema della precisione e della concordanza tra loro e in ogni caso sostanzialmente mancanti di effettivi e risolutivi riscontri di carattere esterno.

4.2 Il secondo motivo di perplessita’ e di dubbio e’ costituito dalla osservazione che le dichiarazioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS), sia valutate in se’ e per se’, sia considerate in rapporto tra loro, appaiono sensibilmente generiche e scarne di concrete indicazioni.

Per come sono state riportate, infatti, nella motivazione della sentenza di primo grado e poi di appello, le dichiarazioni del (OMISSIS), che menziona solo alcuni degli attuali imputati, dichiarando esplicitamente di non conoscere il (OMISSIS) e di sapere poco o nulla del (OMISSIS), ha indicato il (OMISSIS) come colui che ha iniziato a “gestire le manutenzioni” inserendolo nel suo sistema, ammettendo in via molto ipotetica di aver corrisposto denari, forse allo stesso (OMISSIS), e riconoscendo di aver pagato al (OMISSIS) 10.000 Euro “come ringraziamento per i lavori di (OMISSIS)”, pagamento di cui comunque non c’e’ traccia, in questi specifici termini, in alcuna delle imputazioni; nessuna indicazione di accusa, quindi, nelle dichiarazioni del (OMISSIS), nei confronti dei Pubblici ufficiali indicati nella imputazione, oggetto di semplice conoscenza personale, ne’ di specifiche e determinate condotte corruttive e alterative della regolarita’ delle gare copiosamente indicate nella imputazione, cosi’ che le indicazioni di quest’ultimo soffrono all’evidenza di profili di genericita’ e di scarsa determinatezza che indeboliscono sensibilmente la portata accusatoria delle stesse.

Considerazioni sostanzialmente identiche valgono poi per quanto riguarda le dichiarazioni del (OMISSIS) che, oltre ad avere prodotto un memoriale scritto, ha indicato il (OMISSIS) come anello di congiunzione tra i privati e i Pubblici Ufficiali, ha accusato la (OMISSIS) di avergli suggerito velatamente che se non si pagava non c’erano prospettive di lavoro e ha poi ammesso di aver corrisposto allo stesso (OMISSIS), dal quale non aveva mai avuto il nominativo del Pubblici Ufficiali corrotti o da corrompere, la somma di 4.000 Euro per l’aggiudicazione della gara n. (OMISSIS) di (OMISSIS); evidente, anche in questo caso, la sostanziale genericita’, al di la’ di un riconoscimento del ruolo di corruttore attivo appena ricordato, delle indicazioni di accusa fornite (solo per iscritto) dal (OMISSIS), che non indica, al pari del (OMISSIS), alcun Pubblico ufficiale direttamente coinvolto nelle vicende corruttive e alterative della regolarita’ delle gare indicate nella articolatissima imputazione, senza che sia mai stata indicata, poi, ne’ l’entita’ delle somme corrisposte dal corruttore e ricevute dal Pubblico ufficiale corrotto ne’ le concrete ed effettive modalita’ di alterazione della regolarita’ delle gare.

4.3 Le considerazioni sopra svolte, introducono poi il terzo tema di perplessita’ e di dubbio rappresentato dalla circostanza che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte perugina, le dichiarazioni dei due coimputati sopra ricordati concordano solo genericamente e per linee molto generali sui temi di fondo rappresentati dalle stesse; infatti, il solo dato sostanzialmente ed effettivamente comune e’ la indicazione, peraltro nei termini generici ed imprecisi di cui sopra si e’ detto, di un “sistema” al quale i privati costruttori dovevano sottostare per poter vincere le gare di appalto, sistema caratterizzato dalla necessita’ di corrispondere somme di denaro ai Pubblici ufficiali volta a volta deputati alla decisione finale sulle relative assegnazioni, ma certo non vi e’ quella consonanza di dettaglio circa i dati fondamentali e caratterizzanti della vicenda quali, lo si ripete, la effettiva indicazione di tutti i Pubblici ufficiali che avrebbero ricevuto le somme non dovute, la entita’ delle stesse rapportate ad ogni singolo imprenditore e le modalita’ concrete ed effettive di alterazione di ogni singola gara indicata nella imputazione, elementi che soli avrebbero potuto realizzare quella completezza di dettaglio e quella consonanza di indicazioni di accusa che avrebbero permesso di riconoscere nelle due dichiarazioni il fondamento effettivo della affermazione di responsabilita’ degli imputati per tutti i reati loro ascritti, sia per quello di cui all’articolo 416 cod. pen. per il quale e’ stata pronunciata in appello sentenza di condanna, sia per quelli ormai prescritti ma che la Corte ha affermato come oggettivamente sussistenti ai fini della conferma delle disposizioni civili della sentenza di primo grado.

4.4 Anche il compendio probatorio dichiarativo indicato come riscontro oggettivo alle indicazioni di accusa del (OMISSIS) e del (OMISSIS) lascia adito a diversi dubbi ed accentuate perplessita’; la Corte ha sostanzialmente utilizzato, in termini effettivamente e concretamente confermativi delle dichiarazioni in esame, se non altro sotto il profilo della dimostrazione del sistema corruttivo generale di cui si e’ detto, prove di natura dichiarativa quali le affermazioni di uno dei Pubblici ufficiali, la (OMISSIS) e di alcuni dei privati imprenditori, (OMISSIS) e (OMISSIS), soggetti tutti che non avevano risposto all’esame dibattimentale e le cui dichiarazioni erano state conseguentemente acquisite ex articolo 513 c.p.p., comma 1, con la espressa esclusione di utilizzabilita’ nei confronti di altri, che avevano espressamente negato il relativo consenso, come previsto dall’ultima parte del comma 1 della norma ora citata.

Anche il criterio della “efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante”, indicato dalla Corte come metodologia probatoria affidabile e giustificata lascia piuttosto a desiderare posto che lo stesso si sostanzia invece nella negazione della necessita’ di un riscontro effettivamente e realmente individualizzante per ciascuno degli imputati indicati nella imputazione, cosi’ come ordinariamente richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, cosi’ come non puo’ che suscitare perplessita’ e dubbi l’uso di espressioni apparentemente rispondenti a massime di ordinaria quotidianita’ quale quella per cui “nessuno fa niente per niente”, in riferimento al fatto che i Pubblici ufficiale che avrebbero ricevuto somme di denaro inevitabilmente avrebbero poi artefatto le relative gare di appalto, pur in assenza di specifiche e certe indicazioni in tal senso.

4.5 Da ultimo, anche i riscontri esterni di natura specificamente oggettiva non sono caratterizzati da quella tranquillante univocita’ probatoria che ne giustifichi appunto la natura di effettivo riscontro; cosi’ la riunione programmatica cui allude il (OMISSIS), quella del 8 agosto 2007 nella quale si sarebbero concordate le linee di alterazione delle gare, resta in realta’ una affermazione dello stesso (OMISSIS) cui non ha fatto seguito alcun accertamento della effettivita’ di quanto discusso dato che le dichiarazioni di altri partecipanti alla stessa, come si e’ detto, non possono essere utilizzate nei confronti di altri e il dato documentale di cui parla la Corte senza alcuna altra specificazione, e’ talmente generico e vago da non consentire di affermare che effettivamente in quella riunione, si sono trattati gli argomenti indicati dal (OMISSIS); ancora, sono prive di reale indicazione di accusa, se non all’interno di una logica del mero sospetto, gli incontri tra alcuni pubblici ufficiali ed alcuni imprenditori di cui non si conosce la ragione e lo scambio di buste tra gli stessi, di cui non si conosce il contenuto e che, in alcuni casi, sono state credibilmente giustificate dalle Difese con affermazioni che avrebbero ben potuto e dovuto essere confutate con maggiore accuratezza.

4.6 Una valutazione a parte va riservata al (OMISSIS), che risponde del solo reato di cui al capo Y1, inizialmente contestato come corruzione passiva per atto contrario ai doversi di ufficio ex articolo 319 e 319 bis cod. pen. e poi qualificato giuridicamente come corruzione susseguente per un atto di ufficio gia’ compiuto ex articolo 318 c.p., comma 2 nel testo in allora vigente; anche per il (OMISSIS), va affermata la sostanziale insufficienza e contraddittorieta’ della prova ex articolo 530 c.p.p., comma 2, con conseguente annullamento delle disposizioni civili e rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Va ricordato preliminarmente che l’atto compravenduto addebitato al (OMISSIS) in quanto Capo Compartimento (OMISSIS) dell'(OMISSIS) e’ rappresentato da generiche pressioni attuate per sollecitare la liquidazione delle c.d. riserve a favore di un imprenditore, il (OMISSIS) e che la contropartita sarebbe rappresentata, come si esprime l’imputazione, dal pagamento di un pranzo per ottanta persone oltre che da altri benefici materiali; e’ proprio in riferimento a queste due circostanze tipiche del reato di corruzione che gli elementi indicati nella motivazione lasciano in realta’ dubbi ed incertezze di valutazione che si risolvono, appunto, in un insieme probatorio in realta’ insufficiente e contraddittorio.

Sotto il primo profilo, infatti, la Corte di appello non e’ stata in grado di indicare, al di la’ di generici accenni e al di la’ di quanto dichiarato dallo stesso (OMISSIS), quali concreti atti di “pressione” siano stati effettivamente svolti dall’imputato al di la’ di un generico interessamento, nemmeno descritto nei suoi termini fattuali, per accelerare le pratiche di liquidazione delle riserve prima del suo trasferimento, atto che tra l’altro e’ stato qualificato in termini di contrarieta’ ai doveri di ufficio in termini sostanzialmente dubbiosi, se e’ vero che la stessa Corte ha riconosciuto che l’interessamento dell’imputato non trovava “piena legittimazione” nella L. n. 109 del 1994, articolo 31 bis e se e’ vero poi che detta attivita’ poteva essere giustificata, come sostenuto dal ricorrente, dall’intento, sia pure “collaterale”, di evitare all'(OMISSIS) maggiorazioni di oneri a titolo di interessi collegati ai ritardi della liquidazione delle riserve.

Sotto il secondo profilo, quello della individuazione della retribuzione non dovuta, certa la individuazione materiale della stessa nei termini fattuali descritti nella imputazione, resta tuttavia non chiaramente individuato lo specifico legame sinallagmatico con le pressioni esercitate dal (OMISSIS), dato che la stessa Corte riconosce che il pagamento della cena per 83 persone da parte dell'(OMISSIS), che costituisce il dato di fatto piu’ “eclatante” tra quelli indicati come retributivi della condotta affermatamente illecita del pubblico ufficiale, corrispondeva comunque ad una iniziativa collettiva di saluto e commiato offerta al (OMISSIS) dalla associazione dei costruttori, alla quale ultima spettava assai verosimilmente il saldo del relativo conto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato associativo loro ascritto perche’ lo stesso e’ estinto per prescrizione.

Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti quattro imputati.

Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.

Annulla le statuizioni civili adottate nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per nuova deliberazione al Giudice civile competente per valore in grado di appello, Giudice cui demanda anche il regolamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili nel procedimento penale.