Persona offesa: richiesta di archiviazione (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 29 marzo 2019, n. 13826).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPOZZI Angelo – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto del 20/03/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;

lette le richieste formulate dal Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in data 20 marzo 2017, ha emesso decreto di archiviazione, ai sensi dell’articolo 410 c.p.p., comma 2, nei confronti di (OMISSIS), indagata per i reati di cui agli articoli 388 e 574, c.p., avendo ritenuto inammissibile l’opposizione presentata dalla persona offesa ed ex-coniuge di costei, (OMISSIS).

Ha ritenuto quel giudice di provvedere de plano, reputando che le richieste istruttorie avanzate con l’atto di opposizione nulla potessero aggiungere agli elementi già agli atti, consistendo nell’audizione di soggetti che, a seconda dei casi, non avevano assistito ai fatti o che, comunque, nulla avrebbero potuto riferire della condotta dell’indagata; ovvero, ancora, di figure istituzionali che avevano già depositato relazioni, acquisite al fascicolo investigativo, sui rapporti tra l’opponente ed il figlio della coppia; oppure di persone venute a conoscenza dei fatti soltanto de relato od informate soltanto su accadimenti non direttamente attinenti a quelli in contestazione.

2. Ricorre per cassazione la difesa del (OMISSIS), deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), poiché sostiene che il Giudice per le indagini preliminari abbia ecceduto dai limiti entro i quali gli era consentita la delibazione di ammissibilità dell’opposizione, avendo esso proceduto a valutazioni sulla valenza dimostrativa degli elementi istruttori integrativi proposti, e quindi sul merito delle prove.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della conformità del sindacato operato da quel giudice all’ambito consentitogli dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso e’ fondato.

2. Seppur con diversità d’accenti, che possono aprire il varco a letture a volte fuorvianti, la giurisprudenza di legittimità – a partire dalla risalente ma mai superata sentenza n. 2 del 15/03/1996 delle Sezioni unite, ric. p.c. in proc. Testa, Rv. 204133 – e’ pressoché unanime nel ritenere che, ai fini del giudizio sull’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice debba limitarsi a valutare la pertinenza, la specificità e la rilevanza degli elementi di prova addotti con l’opposizione medesima, e, quindi, l’idoneita’ delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari.

Questo significa che gli e’ precluso qualsiasi giudizio di merito, quale invece sarebbe quello prognostico sugli esiti probatori della investigazione suppletiva richiesta, salvo che la superfluita’ di quest’ultima e l’inidoneita’ di essa a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza (in questi termini, a mero titolo esemplificativo tra le tante conformi, Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016 Rv. 269144; Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, Rv. 266664; Sez. 6, n. 4905 del 08/01/2016, Rv. 265915).

Entro detti limiti va letto, in particolare, il riferimento alla “rilevanza” delle integrazioni istruttorie richieste dall’opponente: requisito, questo, che dev’essere inteso non gia’ come capacita’ dimostrativa di esse, poiche’ altrimenti la relativa valutazione invaderebbe inevitabilmente il terreno riservato al merito; ma esclusivamente come utilita’ delle stesse ai fini della sostenibilita’ dell’accusa in giudizio.

E’ quanto accade, in ipotesi, allorché il giudice ritenga già acclarata in fatto la condotta dell’indagato che le integrazioni mirano a dimostrare, ma la reputi penalmente irrilevante; oppure, sempre per esemplificare, rilevi che l’ipotizzato reato sia estinto ovvero che manchi una condizione di procedibilità dell’azione. In questi casi, e’ di solare evidenza che eventuali elementi di prova ulteriori non potrebbero ritenersi “rilevanti”, perché, indipendentemente dalla loro concludenza o meno rispetto all’ipotesi d’accusa, sarebbero inutili ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

3. Nella specifica fattispecie in scrutinio, il Giudice per le indagini preliminari non ha fatto buon governo di tali principi.

Sostenere – com’esso ha fatto – che delle informazioni testimoniali siano irrilevanti, per il sol fatto che coloro che le dovrebbero rendere sarebbero testimoni de relato, oppure non avrebbero assistito direttamente alle condotte oggetto di contestazione, ovvero ancora, nella loro qualità di soggetti istituzionali (assistenti sociali, medici, educatori), avrebbero già redatto dei documenti acquisiti agli atti, rappresenta incontestabilmente una valutazione di merito, contenente una prognosi sulla capacita’ dimostrativa di siffatti apporti informativi.

Nulla consente di escludere, invece, e comunque di tanto non da’ conto il giudice nel provvedimento impugnato, che un testimone, ancorché indiretto, possa offrire un significativo contributo istruttorio; come pure che l’operatore istituzionale, adeguatamente compulsato, possa arricchire i contenuti delle proprie informative scritte, anche soltanto chiarendone gli aspetti più specificamente tecnici.

4. L’impugnato decreto, dunque, e’ affetto da nullità assoluta, a norma dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179 c.p.p., comma 1, per violazione del principio del contraddittorio con l’imputato, e dev’essere perciò annullato senza rinvio, con restituzione degli atti all’ufficio giudiziario emittente per la prosecuzione del giudizio (Sez. 6, n. 6090 del 21/01/2016, Rv. 265690; Sez. 6, n. 28432 del 13/06/2013, Rv. 256352).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pistoia per il prosieguo.