Polizia Locale in comunione di più Comuni: il Comandante, per evitare di alimentare un inutile contenzioso, deve essere scelto con maggior esperienza (T.A.R. Piemonte Torino, Sezione II, Sentenza 29 gennaio 2018, n. 139).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2015, proposto da:

I.M., rappresentata e difesa dagli avvocati Rodolfo Serianni, Giuseppe Cimino, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, 10;

contro

Comune di Trecate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Marina Ughetta, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D’Assisi, 14;

Comune di Cerano, Comune di Sozzago, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

E.Z., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Trecate istitutiva del Servizio di Polizia Municipale associato con i Comuni di Sozzago e Cerano n. 47 del 23.12.2014;

– della convenzione per la gestione in forma convenzionata dei servizi di Polizia Locale, art. 5, nella parte in cui stabilisce che il Comandante del Corpo di Polizia Locale convenzionata venga “individuato di concerto dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal Sindaco del Capo Convenzione (Trecate) e che tale incarico sia “a tempo determinato in relazione alla durata del mandato del Sindaco Capo Convenzione”;

– della deliberazione della Giunta Comunale di Trecate n. 284 del 24.12.2014 con la quale il Comune di Trecate ha proceduto alla nomina del dott. E.Z., già Comandante del servizio di Polizia Locale del Comune di Cerano, a nuovo Comandante del Corpo di Polizia Locale convenzionato;

– del verbale n. 1 della Conferenza dei Sindaci di Trecate, Sozzago e Cerano del 24.12.2014 con la quale viene individuato il nuovo Comandante dei Vigili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trecate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali è stato istituito il servizio di Polizia Municipale associato tra i comuni di Trecate, Sozzago e Cerano e individuato il nuovo comandante del Corpo.

Ha dedotto di essere stata nominata comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Trecate con delibera di Giunta Comunale n. 518/1995 e di avere ricoperto tale incarico sino alla fine dell’anno 2014.

Con la deliberazione n. 47/2014, qui impugnata, il Comune di Trecate istituiva il servizio di polizia municipale associato e, quale nuovo unico comandante del servizio, individuava E.Z., già comandante del servizio presso il Comune di Cerano.

Lamenta parte ricorrente la violazione dell’ art. 7 co. 5 L. n. 65 del 1986 e dell’art. 109 TUEL. La normativa prevederebbe, in caso di gestione associata del servizio, l’adozione di un apposito atto regolamentare di disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione del servizio; nel caso di specie la nomina del nuovo responsabile sarebbe avvenuta in mancanza di apposito regolamento ed in assenza di criteri oggettivi.

Lamenta inoltre, per ulteriori profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere. Non sarebbe stata prevista alcuna riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica mentre il provvedimento di nomina del nuovo comandante sarebbe privo della motivazione, prescritta dalla legge e dal CCNL.

La conferenza dei sindaci avrebbe individuato criteri di scelta vaghi. Evidenzia poi come la funzione di comandante “goda di una disciplina specifica e come la perdita di tale ruolo abbia comportato un demansionamento” della ricorrente; inoltre procede alla comparazione del proprio curriculum e di quello del prescelto evidenziando la superiorità della propria storia lavorativa. Contesta poi taluni aspetti relativi ad un procedimento disciplinare che l’ha vista coinvolta.

Da ultimo censura gli atti impugnati per incompetenza; la convenzione demanda al Sindaco la nomina del Comandante dei vigili mentre, nel caso di specie, la nomina sarebbe stata deliberata dalla Giunta.

Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati.

Con la memoria depositata per l’udienza di merito parte ricorrente ha altresì formulato domanda di “condanna dei Comuni di Trecate, Cerano e Sozzago al risarcimento del danno patrimoniale arrecatole determinato in Euro 16.000,00 l’anno oltre indennità di risultato”.

Si è costituita l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la ricorrente sostanzialmente aspira all’assegnazione della posizione di comandante, posizione organizzativa. Trattasi di posizione (non integrante qualifica né mutamento di profilo professionale) fisiologicamente temporanea.

L’assegnazione della posizione organizzativa si ascrive comunque ad atto di gestione del rapporto ed ha configurazione di eventuale diritto soggettivo, demandato alla cognizione del GO.

Ha ulteriormente eccepito l’inammissibilità della domanda risarcitoria formulata per la prima volta con la memoria depositata in data 1.9.2017, non notificata.

Nel merito ha contestato le censure dedotte.

All’udienza del 9.1.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

Motivi della decisione

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il secondo motivo di ricorso.

La non lineare esposizione della censura contiene:

a) una doglianza circa la mancata convocazione del comitato ordine e sicurezza pubblica, senza individuazione né della norma assunta violata né dell’incidenza della problematica sugli atti con i quali è stato individuato il servizio convenzionato di polizia;

b) una serie di contestazioni circa la nomina di altro soggetto quale comandante (attribuzione di posizione organizzativa);

c) contestazioni relative ad un procedimento disciplinare che ha visto coinvolta la ricorrente.

Trattasi di questioni tutte di stampo squisitamente privatistico inerenti la gestione del rapporto lavorativo della ricorrente, che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, cui peraltro, nelle more, la ricorrente si è anche rivolta.

Il giudice ordinario ha effettivamente statuito in merito con la sentenza n. 87/2017, concludendo in senso sfavorevole alla ricorrente.

Ugualmente inammissibile è la domanda risarcitoria introdotta con la memoria depositata per l’udienza di merito in quanto inserita in una memoria non notificata e, peraltro, tale da replicare domande risarcitorie identiche a quelle già proposte al Tribunale di Novara, che le ha rigettate pur ritenendo sussistente la propria giurisdizione.

Residuano alla cognizione di questo TAR il primo e terzo motivo di ricorso introduttivo che attengono, almeno apparentemente, alla legittimità degli atti di convenzione del servizio municipale ed all’atto di nomina di altro comandante in quanto tali, sui quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Restano comunque condivisibili le considerazioni di natura sostanziale poste in evidenza da parte resistente secondo cui, in definitiva, l’interesse sostanziale della ricorrente è il conseguimento della posizione organizzativa, bene della vita che si è già visto negare dall’unico giudice dotato di giurisdizione in materia, con conseguenti seri dubbi circa la persistenza dell’interesse ad agire per censurare ex se la legittimità dell’atto di convenzione o di una nomina di terzi in un contesto in cui non può vantare un diritto alla propria nomina.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente pare lamentarsi che non sia stato adottato, in esecuzione della convenzione, un apposito regolamento di disciplina del corpo di polizia municipale e che non sia stato correttamente motivato il provvedimento di nomina del nuovo comandante.

Quanto alla convenzione, stipulata con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 2014, si prende intanto atto che, come risulta dai documenti depositati da parte resistente per l’udienza di merito, la convenzione stipulata nel 2014 è stata, nel corso dell’anno 2017, sciolta e sostituita da altre convenzioni diversamente strutturate.

Non può quindi esservi un interesse attuale all’annullamento di un atto che ha, nelle more, perso efficacia. Parte ricorrente potrebbe conservare, come detto, un interesse alla valutazione dell’atto quale atto presupposto di atti privatistici ed al fine di far valere il proprio diritto alla nomina, valutazione demandata al giudice ordinario.

Fermo restando tuttavia che il giudice competente in materia, cui appartiene anche il fisiologico potere di eventualmente disapplicare atti presupposti, già si è pronunciato in senso sfavorevole alla ricorrente, evidenziando che l’eventuale illegittimità della nomina di altri quale comandante del servizio non implicava affatto la necessità della nomina della ricorrente; è dubbia l’utilità che, a questo punto, la parte potrebbe trarre dall’annullamento della nomina contenuta in un atto che ha evidentemente perso di per sé efficacia essendo stato superato da nuovi atti organizzativi.

In ogni caso la censura si pone sostanzialmente in termini di difetto di motivazione e difetto degli indirizzi che la conferenza dei sindaci avrebbe dovuto dettare in materia.

L’art. 5 della convenzione, oltre a prevedere che la conferenza dei sindaci definisca gli indirizzi per la nomina del Comandante di Polizia locale, detta contestualmente già numerose indicazioni sull’incarico, sulle funzioni e sui requisiti preliminari per la nomina. Con verbale n. 1 del 24.12.2014 (cfr. doc. 13 di parte ricorrente) la conferenza dei sindaci ha nominato il comandante, contestualmente esplicitando i criteri di scelta utilizzati ed afferenti alle ritenute capacità di “gestione”, “supervisione” e “controllo”, come ivi meglio descritte.

Gli atti nel loro insieme dettano dei criteri di massima di per sé sufficienti a consentire una nomina, salvo il riscontro di concreta rispondenza dei requisiti dei candidati ai criteri dettati, riscontro che è già stato oggetto del separato giudizio introdotto innanzi al giudice ordinario.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

Con il terzo motivo di ricorso si censura poi la nomina del nuovo comandante per asserita incompetenza della Giunta che la avrebbe disposta, spettando la nomina stessa al sindaco.

Come risulta dal documento 10 di parte ricorrente la nomina del comandante dei vigili, dapprima disposta con verbale della conferenza dei sindaci n. 1 del 24.12.2014 è poi stata anche oggetto del decreto del sindaco n. 38015 in pari data; sussiste quindi idoneo atto del soggetto competente.

La censura è dunque infondata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato in parte inammissibile, sia perché sussiste la giurisdizione del GO con riferimento al secondo motivo di ricorso che per mancata rituale notificazione della domanda risarcitoria, e in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respinge;

condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in Euro 2000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2018.

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