Portiere del Val di Sangro oltraggia e minaccia un poliziotto che aveva spinto la sua compagna incinta.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 marzo 2017, n. 14824)

Per la Cassazione l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia competente, è richiesto un “quid pluris” di pericolosità sociale, e occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi.

…, omissis …

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il sig. M. T. ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 25/05/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti che, pur limitando la durata della prescrizione ad un solo anno, ha comunque convalidato il provvedimento del 19/05/2016 del Questore di Chieti che, per quanto qui rileva, gli aveva prescritto di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Lanciano 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della fine delle partite disputate dalla squadra di calcio “Val di Sangro” nella quale milita come portiere.

1.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità dell’ordinanza per violazione del diritto di difesa in quanto adottata lo stesso giorno della sua notifica.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell’ordinanza per vizio di mancanza di motivazione in ordine alla necessità della prescrizione.

2. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, assorbente rispetto al primo.

3. Il T. è il portiere titolare della squadra di calcio “Val di Sangro”. Al termine dell’incontro con la “Vastese”, disputato il 24/04/2016, si era diretto contro il Sovr. di P.S., M. F., in quel momento impegnato nel servizio d’ordine dello stadio, proferendo nei suoi confronti frasi oltraggiose e minacciose perché accusato di aver spintonato la compagna incinta nel corso di un’operazione di Polizia volta ad impedire l’accesso agli spogliatoi dei tifosi che avevano invaso il terreno di gioco per festeggiare la promozione della “Val di Sangro”.

3.1. Il contesto in cui era avvenuta l’azione aveva sconsigliato l’immediata identificazione del T. da parte dell’Ufficiale di PG, impegnato, come detto, nell’operazione di servizio pubblico; anche dopo il deflusso dei tifosi l’odierno ricorrente si era allontanato dallo stadio rifiutando di consegnare la propria carta di identità.

3.2. Lo stesso Giudice dà atto che il T. non aveva preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive ma giustifica la legittimità del provvedimento adottato sul rilievo che egli aveva comunque tenuto una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’odine pubblico; pericolo individuato nel fatto che l’ufficiale di PG aveva dovuto rinunciare alla sua identificazione (e che, dunque, osserva il Collegio, non aveva nemmeno determinato ritardi o intralci nell’azione di contenimento dei tifosi).

3.3. Sennonché, né il provvedimento del Questore, né quello del Giudice, spiegano perché si è resa necessaria la prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., spiegazione oggettivamente non evincibile dalla motivazione del provvedimento impugnato che, pur dando atto della “atipicità” della fattispecie, si limita contraddittoriamente a “validare” le ragioni dell’interdizione ma non dell’obbligo (strumentale alla sua osservanza) di presentazione che, proprio perché incide sulla libertà personale dell’interessato, rende necessaria la verifica dei suoi presupposti da parte del giudice.

3.4. Costituisce principio ormai consolidato di questa Corte di legittimità, in tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401), che mentre la previsione di cui al primo comma del citato articolo va configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell’autorità di P.S., la previsione invece dell’obbligo di presentarsi all’ufficio di P.S., di cui al secondo comma del medesimo articolo, ha carattere accessorio e strumentale, ed è connotato dalla funzione di assicurare la effettiva osservanza del provvedimento del Questore: così che la prima previsione si risolve in una limitazione della libertà di circolazione; la seconda attinge alla libertà personale del soggetto, con la conseguenza che è prescritta la convalida (Sez. 1, n. 1165 del 21/02/1996, E., Rv. 204609; Sez. 1, n. 6689 del 12/12/1996, C., Rv. 206757; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, R., Rv. 228896).

3.5. Ne consegue che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura – per la quale è richiesto un “quid pluris” di pericolosità sociale – occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, P., Rv. 234692; Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011, Z., Rv. 250008).

3.6. Come ulteriormente ed autorevolmente precisato da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, L., Rv. 229110, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.

A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche “sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l’applicazione della misura preventiva dell’obbligo di presentazione” (Sez. U, L. cit, in motivazione).

3.7. Si è di conseguenza affermato che la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore impone l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, L., Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, S., Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, A.).

3.8. Nel caso di specie la motivazione in ordine alla necessità dell’obbligo di presentazione è graficamente inesistente e non è nemmeno evincibile dalle ragioni della convalida che, come detto, fanno leva su un fatto episodico, definito “atipico” dallo stesso Gip, dal quale non è nemmeno possibile trarre un qualsiasi elemento di valutazione sul giudizio prognostico negativo che legittima l’adozione della misura.

3.9. L’annullamento, senza rinvio, che ne deriva rende superfluo l’esame del primo motivo, non senza sottolineare, in ogni caso, che l’incertezza del rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento, non risolvibile dalla lettura degli atti, non può ridondare a danno del proposto.

3.10. Nel caso di specie, infatti, il provvedimento questorile è stato notificato alle ore 13,30 del 23/05/2016 e l’ordinanza di convalida è stata depositata in orario non indicato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Chieti in data 19/05/2016 limitatamente all’obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Chieti.