Postina licenziata per aver accettato raccomandate in cui, al posto dell’affrancatura automatica, vi erano etichette adesive sulle quali era apposto manualmente l’importo ed il timbro datario, senza che le somme indicate sulle buste (pari al corrispettivo dovuto dai mittenti) risultassero contabilizzate (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 aprile – 1 settembre 2015, n. 17370).

P.R. veniva licenziata in data 28 giugno 2012 da Poste italiane s.p.a., a seguito di contestazione disciplinare della circostanza di aver accettato, nel periodo dal 24 aprile al 9 maggio 2012, n. 25 lettere raccomandate in cui, al posto della prevista affrancatura, risultavano etichette adesive bianche su cui era stato apposto manualmente l’importo, la data ed il timbro datario, senza che le somme indicate sulle buste, pari al corrispettivo pagato dai mittenti, risultassero contabilizzate.

Il Tribunale, adito ex art. 1 comma 48 della L. n. 92 del 2012, confermava l’ordinanza di annullamento del licenziamento, ritenendo la lavoratrice in temporanea incapacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti, a causa di una patologia psico-fisica che ne avrebbe alterato le capacità intellettive.

La Corte d’appello di Milano, in sede di reclamo, con la sentenza n. 566 del 2014 riformava la sentenza del Tribunale e rigettava la domanda di P.R. , condannandola a restituire quanto percepito in forza dei provvedimenti di primo grado.

La Corte argomentava che, nel giustificarsi dalla contestazione disciplinare, la lavoratrice non aveva messo in discussione di aver posto in essere -irregolarmente – la procedura manuale nei termini già descritti, in particolare non provvedendo all’affrancatura delle raccomandate con l’apposita macchina affrancatrice e non procedendo alla contabilizzazione delle operazioni sul “giornale di fondo”, come previsto dalle regole aziendali.

Aveva però riferito di trovarsi in una situazione psicofisica di grave depressione – conosciuta dai colleghi e dal vicedirettore – così da non saper dire nulla circa il pagamento degli importi relativi alle raccomandate da parte dei clienti.

I clienti di contro, con dichiarazioni ritenute dalla Corte attendibili, avevano riferito di avere regolarmente pagato il dovuto, ma le somme incassate non erano state né contabilizzate né rinvenute nei saldi di cassa.

Di conseguenza, risultava dimostrato – ad avviso della Corte meneghina – che la reclamata non solo aveva posto in essere un comportamento anomalo nello svolgimento della propria attività di sportellista, ma che si era anche appropriata delle somme incassate. Riteneva poi che la lavoratrice, che ne aveva l’onere, non avesse fornito la prova della non imputabilità del fatto.

L’asserita incapacità d’intendere e di volere non era stata dimostrata, non avendo confermato i testimoni escussi dalla stessa Corte che lo stato psicofisico della P. fosse noto nell’ufficio nella sua gravità, né elementi di prova a sostegno della tesi attorea erano ricavatali dalla consulenza tecnica d’ufficio medico legale, in cui si era evidenziata solo la plausibilità scientifica dell’alterazione dello stato psicofisico della periziata, mentre i documenti prodotti poco o nulla dicevano in relazione alla gravità del quadro nosologico ed alla qualità e quantità dei sintomi psichici, i quali, per rilevare ai fini dell’incapacità di intendere e di volere, avrebbero dovuto sussistere al momento dei fatti. Inoltre – aggiungeva il giudice di merito – l’irregolare svolgimento della procedura poteva essere compatibile e giustificabile con il dedotto stato confusionale, ma lo stesso non poteva dirsi per l’appropriazione delle somme di denaro.

La gravità del comportamento contestato – secondo la Corte meneghina – era poi di tutta evidenza, soprattutto sotto il profilo dell’intensità dell’elemento intenzionale e del grado di affidamento richiesto dalle mansioni, che comportano la disponibilità di valori aziendali, così che il fatto addebitato come accertato doveva ritenersi tale da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario e da integrare giusta causa di licenziamento.

Per la cassazione della sentenza P.R. ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso Poste italiane s.p.a. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. A fondamento dei primi due motivi di ricorso P.R. deduce violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost. e nullità della sentenza, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 5 della L. n. 604/66.

Sostiene che la sentenza avrebbe errato laddove ha ritenuto dimostrata l’anomalia della procedura di spedizione delle raccomandate e l’appropriazione delle somme di denaro (con conseguente assolvimento dell’onere probatorio concernente la giusta causa di licenziamento), pur a fronte delle sue domande ed eccezioni, nonché delle contrarie decisive risultanze processuali.

Sostiene che non erano state in particolare confutate le obiezioni secondo le quali il manuale contenente le procedure di accettazione delle raccomandate non era nella materiale disponibilità degli operatori di sportello; inoltre, le dichiarazioni dei clienti di aver effettuato i pagamenti cui aveva fatto riferimento la Corte in motivazione non sarebbero contenute in alcun atto processuale.

Detto presunto errore del collegio milanese costituirebbe un grave vizio motivazionale (c.d. motivazione apparente) tale da determinare sia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. n. 4, sia una violazione delle norme sull’onere probatorio, sulla disponibilità delle prove e sull’onere di dimostrazione della giusta causa.

2. Come terzo e quarto motivo lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nullità della sentenza, violazione e falsa applicazione dell’ant. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con entrambi i mezzi lamenta che la Corte d’appello, con motivazione apparente, abbia ritenuto indimostrata la sua incapacità di intendere e di volere, pur a fronte di decisive risultanze processuali di segno contrario, documentali e testimoniali, nonché della CTU.

Riferisce che i colleghi di lavoro sentiti come testimoni, pur avendo smentito che Io stato psicofisico della P. fosse noto nell’ufficio, non avevano però affermato che esso fosse inesistente; per contro, i medici che l’avevano in cura avevano confermato la gravità del quadro nosologico e della qualità dei sintomi psichici e quindi la rilevanza della patologia e la sua contestualità ai fatti disciplinarmente contestati alla dipendente.

3. Come quinto e sesto motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., la nullità della sentenza, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1455 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2106 e 2119 c.c., dell’art. 5 L. n. 604166 e art. 53 comma IV CCNL (art. 360, n. 3 c.p.c.).

Lamenta che la Corte abbia ritenuto integrata la giusta causa di licenziamento, senza valutare concretamente alcuni elementi in senso contrario, quali il numero delle operazioni anomale contestate, l’entità del danno, l’assenza di precedenti disciplinari, il contesto oggettivo di disposizioni poco chiare e non note in azienda circa le procedure relative alle raccomandate, nonché di precise e decisive risultanze processuali, ancora relative sia alla prova documentale, sia a quella testimoniale, nonché alla CTU.

4. I primi quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

È inammissibile è in primo luogo l’inquadramento dei motivi nel vizio della violazione di legge (art. 360 I comma n. 3 c.p.c.). Tale qualificazione non rispetta infatti la distinzione evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale mentre il vizio di motivazione concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, la violazione di legge di cui all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c. attiene all’interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche (Cass. Sez. U, n. 28054 del 25/11/2008, Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013).

In proposito, si afferma che essa postula la deduzione di un1 errata ricognizione giuridica in seno ad un problema interpretativo della norma (c.d. sindacato in iure) e non anche una critica complessivamente calibrata sul valore (contestato o affermato come insufficiente) di elementi posti a base della decisione.

Si aggiunge poi che tale vizio, giusta il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamele violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16038 del 26/06/2013, Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 28/02/2012).

Nel caso in esame, non si sollecita invece una diversa interpretazione delle norme regolatrici richiamate, ma si patrocina un diverso risultato della ricostruzione fattuale che la Corte d’appello ha operato in applicazione delle stesse.

5. Esaminando poi le censure sotto il profilo del vizio di motivazione, occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introdotta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che prevede come quinto motivo di ricorso per cassazione l’”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La disposizione ha modificato la precedente locuzione, che contemplava l’”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, introdotta dalla riforma del giudizio di Cassazione operata con la legge n. 40 del 2006, che aveva a sua volta sostituito il concetto di “punto decisivo della controversia” con quello di “fatto controverso e decisivo”.

Gli aspetti salienti della riforma consistono in primo luogo nell’eliminazione del riferimento alla motivazione, sicché si è rilevato che l’eventuale carenza o difetto di tale parte della sentenza può avere rilievo solo ove trasmodi in vizio processuale ex art. 360 n. 4) c.p.c..

È stato invece mantenuto il riferimento al “fatto controverso e decisivo”, in relazione al quale l’elaborazione sviluppatasi nella giurisprudenza di questa Corte aveva già chiarito che per tale deve intendersi “un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo.” (così, Cass. 29 luglio 2011, n. 16655, conf., Sez. L, Sentenza n. 18368 del 31/07/2013; Cass. (ord.) 5 febbraio 2011, n. 2805).

In coerenza con tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 07/04/2014 hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“a) La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

b) Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

c) L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”.

La “porta” attraverso la quale la sentenza gravata deve oggi venire valutata sulla base di questo motivo di ricorso è quindi divenuta più “stretta”, potendo la sentenza essere censurata solo quando il decisum non sia sorretto da un percorso logico in relazione ai suoi elementi essenziali e fondanti.

In tal senso, la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito, a meno che l’omissione della sua valutazione non si sia tradotta nell’omesso esame di una circostanza impeditiva di un diverso risultato decisorio.

5.1. Nel caso in esame, applicandosi tali principi, occorre concludere che non sussistono i presupposti di ammissibilità per la censura prevista dall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., né tantomeno è fondata la censura con riferimento al vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., considerato che, come risulta anche dallo storico di lite, la motivazione della Corte è stata sviluppata proprio al fine di esaminare le decisive circostanze richiamate nei motivi di ricorso, pur giungendo, all’esito dell’esame delle stesse risultanze che vengono valorizzate, ad un risultato diverso da quello auspicato dalla ricorrente.

5.2. E difatti, in merito all’anomalia della procedura di spedizione delle raccomandate, la stessa è stata desunta dalla Corte dalle stesse ammissioni della lavoratrice ed è stata riscontrata anche dalla differenza con la prassi normalmente utilizzata; la dedotta inesistenza delle dichiarazioni degli utenti che avrebbero versato il corrispettivo, si contrappone all’affermazione della Corte circa il contenuto e l’attendibilità delle stesse, che Poste riferisce essere collocate nel doc. 8 del fase, della prima fase di primo grado e la cui esistenza agli atti non risulta essere stata mai posta in dubbio nel giudizio di merito.

L’insussistenza di prova della capacità di intendere e di volere della P. è stata poi ampiamente argomentata dalla Corte, con riferimento all’insufficienza delle deposizioni testimoniali e della documentazione prodotta, ritenute inidonee a dimostrare la gravità del quadro nosologico e la qualità e quantità dei sintomi psichici riferiti al momento dei fatti.

6. Neppure il quinto e sesto motivo, che attengono alla gravità della condotta ed alla sua idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, sono fondati. In merito ali Xidoneità dell’inadempimento a costituire giusta causa di risoluzione del rapporto, occorre qui ribadire che la giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. L’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, è quindi sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011).

6.1. Nel caso in esame, la censura non evidenzia quali sarebbero gli “standards” dai quali la Corte d’appello si sarebbe discostata, ma pare piuttosto finalizzata a rivalutare le risultanze istruttorie in ordine ai fatti contestati, per ridimensionarne la rilevanza sul piano disciplinare rispetto a quanto ritenuto nella sentenza di merito.

6.2. In virtù di costante giurisprudenza di questa S.C., peraltro, per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (cfr., per tutte, Cass. n. 25608/2014 e 7394/2000).

6.3. A tale insegnamento si è attenuta la Corte territoriale. Nell’accertare la proporzionalità fra illecito disciplinare e sanzione applicata, ha valutato infatti la gravità del fatto, con riguardo all’intensità dell’elemento intenzionale ed al grado di affidamento richiesto dalle mansioni affidate, che comportano la disponibilità di valori aziendali.

Né osta l’esiguo danno patrimoniale arrecato, considerato che la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all’eventuale tenuità del fatto oggetti vo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e quindi alla fiducia che nello stesso può nutrire l’azienda, essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell’elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento (cfr, ex plurimis, Cass. n. 11806/1997; n. 5633/2001).

Anche sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza della Cotte è corretta e non sussistono i vizi lamentati, né sotto il profilo della violazione di legge, né del vizio di motivazione.

7. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

8. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31.1.2013) di entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il cui art. 1, comma 17, ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Essendo il ricorso rigettato, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.