Presentazione in giudizio della lettera con cui il commercialista si è impegnato a farsi carico della cartella esattoriale (Corte di Cassazione, Sezione IV Civile, Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3429).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA CIVILE

…, omissis …

Fatti di causa

La R. s.r.l. conveniva in giudizio la F.E. s.r.l. chiedendo il ristoro dei danni da mala gestio professionale, derivanti dalla mancata impugnazione di una cartella esattoriale emessa a suo carico per il recupero di ritenute fiscali non versate, oltre accessori, conseguenti a un controllo automatizzato della dichiarazione modello 770 del 2005 effettuato dall’amministrazione erariale.

Domandava, altresì, la condanna alla restituzione del pagamento di una fattura emessa per la presentazione del modello 770 del 2006 invece non effettuata.

Il tribunale di Milano accoglieva la domanda respingendo, in particolare, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva con cui la convenuta adduceva che, quale persona giuridica, non avrebbe mai potuto svolgere attività di assistenza e rappresentanza del contribuente nel contenzioso tributario. Veniva respinta anche la domanda di manleva formulata dalla F. nei confronti della chiamata in causa A.A. s.p.a.

La corte di appello meneghina, pronunciando sull’impugnazione della F., respingeva il gravame osservando, in particolare, che, con lettera del 15 febbraio 2008, l’appellante si era impegnata a farsi carico dell’importo della cartella esattoriale in parola in caso di mancato accoglimento della sollecitazione di annullamento in autotutela, confermando l’assunzione di responsabilità.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione la F.E. s.r.l. affidando le sue ragioni a tre motivi.

Resistono con controricorso la F. s.r.l. e la s.p.a. A..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112, 115, 116, cod. proc. civ., 1988, cod. civ. e 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546: la corte avrebbe errato nel ritenere sussistente la propria legittimazione passiva poiché, dalla lettera del 15 febbraio 2008, a firma del dottore commercialista S.D.D., doveva evincersi l’impegno, quanto all’impugnazione della cartella, del solo sottoscrivente abilitato all’attività in questione, a nulla potendo rilevare, pertanto, che egli fosse anche amministratore unico e legale rappresentante della F..

Inoltre, il titolo della domanda era stato mutato tardivamente, nella comparsa conclusionale di primo grado avversaria, in responsabilità contrattuale, mentre in citazione si era allegata la responsabilità professionale da perdita di chance dovuta alla mancata presentazione del ricorso tributario. La corte di appello, in sostanza, aveva interpretato la trascritta missiva quale presunzione assoluta del rapporto ad essa sotteso, attribuendole capacità assorbente di ogni questione inerente all’an della responsabilità.

Al contrario, trattandosi di ricognizione di debito, la presunzione poteva operare solo fino a prova contraria, nel caso emergente, come argomentato, dalla corretta individuazione del titolato passivo nel professionista abilitato alla discussa difesa legale, vertendosi in tema di prestazione d’opera.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nell’affermare che la più volte citata missiva avrebbe dimostrato, a maggior ragione, la fondatezza della pretesa di restituzione delle somme corrisposte per lo svolgimento delle incombenze connesse alla presentazione del modello 770 del 2005, in relazione alle quali erano state riscontrate le irregolarità che avevano portato all’emissione della cartella da parte dell’esattore. Infatti, la domanda attorea, sul punto, non era fondata sull’inesatto adempimento relativo alla presentazione del modello fiscale menzionato, bensì, pacificamente, nella mancata presentazione del modello dell’anno 2006.

Inoltre la F. assumeva la mancata presentazione non del modello 770 semplificato – inerente alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, t.f.r., compensi da lavoro autonomo, provvigioni o assimilati – bensì del modello ordinario, inerente alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione e redditi da capitale nonché alle operazioni di natura finanziaria. E quest’ultimo non doveva essere presentato non essendovi, nell’anno d’imposta coinvolto, ritenute quali quelle presupposte dal secondo modello.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 1226, 2056, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato liquidando equitativamente il danno per l’impiego di tempo e personale indicato come necessario a ovviare gli errori della controparte.

Infatti, si trattava di affermazione estrapolata in modo acritico dalla citazione, e correlata a una determinazione risarcitoria affermata come equitativamente parametrata alla mera ragionevolezza, senza che fosse basata sull’allegazione e sulla prova di specifici fatti invece genericamente descritti.

Del resto, la corte di appello aveva fatto riferimento, in termini di pregiudizio, alla instaurazione del giudizio civile che però, integrando l’esercizio del costituzionale diritto di difesa, non poteva costituire fonte di responsabilità al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 96, cod. proc. civ.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Esso si articola, come visto, nei seguenti punti:

a) la domanda svolta non era «contrattuale» ma da «responsabilità professionale», e la seconda era stata mutata nella prima solo tardivamente (pag. 7 del ricorso);

b) la missiva era una ricognizione di debito fondante una presunzione superata dall’impossibilità di configurare un contratto d’opera professionale, quale quello invocato, con una persona giuridica (pag. 9 del ricorso).

Come può constatarsi, la formulazione della censura contiene una intrinseca contraddizione, posto che la responsabilità professionale ha evidente natura contrattuale. Inoltre, tale articolazione del motivo ne chiarisce l’infondatezza, atteso che non coglie l’esatta conformazione della ratio decidendi contestata.

La corte territoriale, infatti, ha plausibilmente interpretato la discussa missiva, firmata dal legale rappresentante della F., non come una ricognizione di debito, bensì quale assunzione, da parte della società, dell’impegno a farsi carico delle conseguenze dell’eventuale mancato sgravio della cartella da parte dell’amministrazione finanziaria cui era stata rivolta correlativa richiesta di pronuncia in autotutela.

Con una interpretazione non censurata quanto ai canoni legali dell’ermeneutica (cfr. Cass., 06/05/2017, n. 9127, sull’applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 cod. civ., ai negozi unilaterali).

Da tale lettura conseguiva che l’impegno in parola, nella cornice di un rapporto contrattuale, comportava, nel visto caso, la responsabilità non solo per l’importo della cartella, secondo il contenuto testuale della lettera, bensì anche di ogni altra conseguenza di una responsabilità facente capo a un’obbligazione a carattere negoziale.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente si duole, a ben vedere, del fatto che il collegio di merito, con riferimento alla pretesa di restituzione inerente alla fattura relativa al modello fiscale 770 per l’anno 2006, si sia invece erroneamente pronunciato avendo riguardo al modello fiscale dell’anno 2005, statuendo su domanda pertanto diversa rispetto a quella formulata in quanto fondata su un fatto costitutivo differente.

Ciò posto, non può sussistere, sul punto, una violazione delle norme indicate nel motivo, bensì, in ipotesi, una violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.

E va ribadito che il suddetto errore processuale dev’essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la specifica deduzione della violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., giacché queste diverse censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione propriamente oggetto di doglianza, e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare la decisione resa (cfr. Cass., 12/01/2016, n. 329).

Ne consegue l’inammissibilità del motivo.

2.2. Il terzo motivo è infondato.

Infatti, la corte territoriale ha fondato la condanna a somme ulteriori all’importo della cartella, sulla «perdita di tempo e di energie lavorative conseguente al protratto inadempimento, all’obbligazione dal contenuto assai preciso assunto con la sopra riportata lettera del 15 febbraio 2008, in tal modo costringendo la F. al presente contenzioso giudiziale, portato addirittura fino al grado di appello, nonostante il carattere defatigatorio delle domande di F., a fronte dell’incontestabile inadempimento dell’obbligazione» (pagg. 6-7 della sentenza). Con liquidazione equitativa fondata sul necessario «margine di discrezionalità» e «ispirata da un criterio di ragionevolezza» (pag. 7).

Ora, la corte territoriale non ha inteso statuire su un’ipotesi di responsabilità processuale aggravata, bensì ha ritenuto di liquidare il danno conseguente alla condotta illecita iscritta in una cornice diversa da quella di una affatto menzionata responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ., riferendosi al defatigante dispendio di energie lavorative, e correlativo tempo, per una ragione implausibile e in violazione di una specifica obbligazione assunta. I fatti costitutivi della suddetta responsabilità sono quindi stati allegati per quanto di utilità, e il collegio di merito, confermando la decisione di prime cure, ne ha ritenuto implicitamente la difficile quantificabilità, ricorrendo di conseguenza, nei limiti degli stessi, a una liquidazione equitativa.

La censura, quale formulata, è quindi infondata.

3. Spese secondo soccombenza.

La domanda di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità avanzata dall’ente assicurativo dev’essere invece respinta poiché la notifica del ricorso per cassazione è stata evidentemente effettuata solo come denuncia di lite in causa scindibile, senza coltivazione della domanda al riguardo e quindi con giudicato interno. La domanda di manleva, come infatti rilevato dalla stessa difesa della A. s.p.a., è stata rigettata in fase di merito senza successiva censura.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente F.E. s.r.l. alla rifusione delle spese processuali della F. s.r.l. liquidate in complessivi euro 2.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.