Previsione di altro reato contenuto nell’art. 586 c.p. – Fattispecie preterintenzionale – Lesione colposa – Valutazioni – Attività del reo – Deve consistere in un delitto doloso diverso da percosse o lesioni.

(Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., sentenza 8 novembre 1999)

L’ipotesi legislativa di cui all’art. 586 c.p., che disciplina la morte e le lesioni come conseguenza di altro reato, si configura quando l’azione del reo costituisca un reato doloso diverso da quello di percosse o lesioni personali, e non se l’evento, dello stesso tipo di quello voluto, sia comunque stato realizzato, e pure se con dolo indiretto (1c).

Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:

«La sera del 26.6.1995 il soldato G. G., rientrato ubriaco in caserma, veniva colpito con pugni e calci da tre suoi compagni di camerata, B.G., B.A. e P.C., risentiti del fatto che aveva sporcato il locale docce ed aveva sbattuto violentemente la porta, tanto da danneggiarla; a seguito di tali percosse la parte lesa riportava la lesione del rene destro con ematoma perirenale, per cui era necessario un intervento di nefrectomia, che comportava l’indebolimento permanente della funzione.

Con sentenza del 4.2.1997, il Tribunale Militare di Verona escludeva la sussistenza di un concorso nel reato tra gli imputati, dato che le tre aggressioni erano avvenute in momenti diversi e con determinazioni distinte, e, sulla base della perizia medico legale espletata, attribuiva la responsabilità della suddetta lesione grave al solo B. G., ritenendo che le azioni compiute dagli altri due non fossero idonee a realizzare tale evento; tale statuizione veniva confermata il 16.11.1998 dalla Corte Militare di Appello, che modificava solo la condanna alle spese processuali della parte civile.

Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso in Cassazione il difensore del B. G., eccependo la carenza di motivazione in relazione alla responsabilità esclusiva attribuitagli per il danno subito dal G. ed all’esclusione del concorso degli altri imputati; contesta inoltre la qualifica dolosa delle lesioni, sostenendo che dovrebbe essere ravvisata l’ipotesi di cui all’art. 590 c.p., con la conseguente competenza del giudice ordinario, poiché non vi è, nella sua, volontà di realizzare un evento così grave.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

È stato infatti eccepito, sotto la forma della carenza di motivazione, che al B. G. non potrebbe essere attribuita la responsabilità esclusiva del grave danno subito dalla parte lesa, che dovrebbe essere invece ricondotto all’azione concorrente di tutti gli imputati.

Tali rilievi vertono però esclusivamente sul merito, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali, con una sovrapposizione della versione della difesa alla ricostruzione dei fatti come è stata effettuata nel provvedimento impugnato, sicché devono essere ritenuti inammissibili.

Entrambi i giudici di merito hanno peraltro ampiamente e correttamente esposto le ragioni in base alle quali sono pervenuti a tali conclusioni, ed hanno rilevato come le determinazioni ed i tempi diversi, con cui si sono manifestate le aggressioni, siano significative per escludere un concorso tra gli imputati, che hanno agito in maniera assolutamente autonoma.

Del pari hanno fatto specifico riferimento ai risultati della perizia medico legale per affermare, in base alla parte del corpo attinta ed ai segni riscontrabili esternamente, che le azioni, ascrivibili al B.A. ed al P.C., non erano idonee a realizzare il tipo di lesione riportate dal G. riconducibili invece al pugno infertogli dal B. G. ed al conseguente violento impatto con la schiena contro un armadietto metallico della camerata.

Per quanto attiene poi la censura sulla qualificazione delle lesioni come dolose e la richiesta di derubricazione nel reato di cui all’art. 590 c.p., di competenza del giudice ordinario, si rileva come si presentino manifestamente infondate poiché non è mai stato contestato che il B.G. abbia voluto colpire il G., ma solamente che non intendeva realizzare un evento così grave.

Va infatti rilevato come non possa essere invocata l’ipotesi prevista dall’art. 586 c.p., che disciplina la morte o le lesioni quale conseguenza di altro reato, perché in essa l’attività del reo deve consistere in un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre le fattispecie preterintenzionali, in cui viene colpito lo stesso genere di interessi giuridici (ossia l’incolumità), sono tassativamente stabilite dalla legge (si veda Cass. Sez. V, 13.2.1999 n. 3262, P.G. in proc. Giorgione, RV. 213.028).

Nel caso in esame l’evento, dello stesso tipo di quello voluto, si è certo rappresentato alla mente dell’autore, ma questi ha egualmente proseguito nella propria condotta criminosa, sicché ne deve rispondere quantomeno a titolo di dolo indiretto, né può parlarsi di responsabilità oggettiva trattandosi di un rischio né imprevedibile né eccezionale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende»».