Promotore finanziario truffa il risparmiatore: la banca ne risponde.

(Corte Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18.12.2015, n. 25442)

La banca risponde della truffa del promotore finanziario.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 25442 della Sezione III Civile della Corte di Cassazione, depositata il 18 dicembre 2015.

Il caso

Un risparmiatore consegnava una cospicua somma in contanti nella mani di un promotore finanziario di una banca, il quale non provvedeva né ad investirla né a restituirla.

La banca veniva condannata dal Tribunale di Milano alla restituzione della somma, mentre la Corte di Appello rigettava l’impugnazione della banca.

La decisione

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998, l’intermediario finanziario risponde dell’illecito compiuto in danno di terzi dal suo promotore per effetto del nesso di occasionalità necessaria che intercorre tra l’illecito e il conferimento dell’incarico di promuovere affari; è sufficiente che l’espletamento dell’incarico abbia reso possibile o anche solo agevolato la condotta illecita, tanto più se al fatto dannoso ha concorso un comportamento colpevole dell’intermediario, il quale abbia omesso di osservare i doveri prescritti dalla legge.

Infatti, l’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 1998, ratione temporisapplicabile, prevede che le banche “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati (profilo privatistico e pubblicistico); […] d) disporre dì risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati”.

Debbono inoltre adottare cautele efficaci e controllare l’attività del collaboratore perché non violi generali obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento del rapporto instauratosi con 1′ investitore, non deroghi specifici obblighi richiesti dalla particolare natura dell’ attività imprenditoriale e professionale esercitata [sul cui corretto esercizio, tramite il suo preposto, il consumatore di prodotti finanziari confida (ex multis Cass. n. 6033/2008)], non ometta di osservare normative comunitaria e costituzionale di tutela del risparmio (art. 47).

La Cassazione ha altresì precisato che la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro in contanti non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività delle stesso e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell’intermediario preponente.