(Corte di Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 26.08.2015, n. 35676)
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, utilizzando abusivamente il mezzo di servizio, consuma una significativa quantità di carburante arrecando un apprezzabile danno patrimoniale all’Amministrazione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 14 maggio – 26 agosto 2015, n. 35676
sul ricorso proposto da:
F.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Milano il 14 febbraio 2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso e i motivi nuovi depositati il 5 maggio 2015;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Brancia Diego, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Milano ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 4.4.2013, escluso la continuazione interna al capo A della rubrica e ridotto la pena inflitta a F.A. per i reati di peculato (capo A) e induzione indebita a dare o promettere utilità (capi C e D) a tre anni e 10 mesi di reclusione.
2. F.A. ricorre tramite i suoi difensori di fiducia avverso la richiamata sentenza d’appello, deducendo con separati ricorsi (in particolare, coi primi tre e l’ottavo motivo del ricorso datato 28.5.2014, sostanzialmente riprodotto, con diverso ordine delle doglianze, in quello datato 13.10.2014) e, più di recente, con motivi nuovi depositati il 5 maggio 2015, erronea applicazione della legge penale e conseguenti vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti di peculato per i quali è intervenuta condanna in relazione al capo A dell’imputazione. Secondo il ricorrente quelle condotte si riferiscono infatti all’uso momentaneo dell’autovettura di servizio, di poi immediatamente restituita.
Esse, meno numerose (nella prospettazione del ricorrente quattro in tutto, per totali 207 Km. percorsi) rispetto a quelle contestate, dovrebbero essere valutate alla stregua del principio di offensività, con conseguente esclusione della loro rilevanza penale, trattandosi di comportamenti occasionali, non comportanti alcun pregiudizio patrimoniale o intralcio all’attività funzionale dell’amministrazione, ovvero, al più, essere qualificate, ai sensi dell’art. 314 c.p., comma 2, come peculato d’uso.
La reiterazione delle condotte non sarebbe al riguardo ostativa, poichè in tal caso la temporaneità dell’uso non è esclusa dalla percorrenza globalmente considerata, sicchè sarebbe configurabile una pluralità di reati di peculato d’uso, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione e comunque ampiamente prescritti. Inoltre, le condotte contestate non consistono in una appropriazione, nè dal punto di vista oggettivo che da quello oggettivo, anche per quanto concerne l’utilizzo delle prestazioni lavorative di personale dipendente dal Comune di Varese, non essendo concepibile l’appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa.
Inoltre, il pubblico ministero non ha mai contestato al ricorrente di essersi appropriato dell’auto di servizio in via definitiva per tutta la durata del mandato, sicchè mancherebbe la dovuta correlazione tra i fatti descritti al capo A (plurime appropriazioni temporanee dell’auto di servizio) e le sentenze di merito che hanno ritenuto la responsabilità del F. per un’unica appropriazione definitiva della medesima autovettura.
L’impugnata sentenza avrebbe dunque dovuto dichiarare per tale ragione la nullità di quella di primo grado e non già limitarsi a ridurre la pena escludendo la continuazione interna al capo A.
2.1 Col quarto motivo di ricorso viene invece dedotta violazione di legge processuale per genericità dei capi C e D dell’imputazione risultanti a seguito della modifica operata dal p.m. all’udienza del 29.1.2013, a causa dell’omessa descrizione della condotta costrittiva posta in essere, nella prospettiva accusatoria, dall’imputato.
Condotta non desumibile dal mero riferimento effettuato nei capi di imputazione al contesto temporale di fatti diversi e ai rapporti tra il ricorrente e la persona offesa L.A..
2.3 Ulteriori doglianze lamentano: a) vizi di motivazione attinenti alla valutazione della credibilità della citata persona offesa – ritenuta nella sentenza impugnata in maniera incongrua rispetto ai molteplici elementi contrari pure evidenziati in sentenza – in ordine alla telefonata “costrittiva” che il ricorrente le avrebbe fatto per indurla ad ottenere indebitamente le utilità descritte ai capi C e D dell’imputazione; b) vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 317 c.p., in quanto la sentenza impugnata non colloca temporalmente con precisione la telefonata di cui sopra in rapporto alla promessa della persona offesa di procedere alle assunzioni di cui al capo C e alla richiesta del Sindaco di ottenere l’uso dell’appartamento di cui al capo D, lasciando così priva di prova concludente l’efficacia costrittiva delle condotte contestate, le quali, se successive alla promessa o alla concessione delle indebite utilità, sarebbero state ininfluenti rispetto alle determinazioni della L., la quale aveva peraltro dimostrato di non essere soggetta a pressioni poichè era stata in grado di riottenere con fare battagliero la disponibilità dell’appartamento in questione.
2.4 La Corte territoriale avrebbe inoltre violato gli artt. 234 e 519 c.p.p., con conseguenti vizi di motivazione, allorchè ha rigettato il motivo d’appello relativo alla eccepita nullità delle ordinanze con le quali il Tribunale aveva respinto le istanze difensive volte ad ottenere l’autorizzazione all’esame del consulente tecnico di parte sulla genuinità e il contenuto di conversazione tra il ricorrente e la persona offesa captata tra presenti il 20.7.2011 presso un ufficio investigativo e l’acquisizione della relativa trascrizione. Tale istanza era stata tra l’altro reiterata ex art. 519 c.p.p. (come modificato da Corte Cost. n. 241/1992) a seguito della modifica dei capi C e D dell’imputazione intervenuta nel corso del dibattimento di primo grado, sicchè il Tribunale prima e la Corte territoriale poi avrebbero illegittimamente precluso al ricorrente di fornire la prova documentale decisiva della mancanza di qualsivoglia sua condotta induttiva.
Motivi della decisione
1. Il motivi di ricorso relativi al delitto di peculato descritto al capo A dell’imputazione sono infondati, sotto diversi profili, taluni dei quali autonomamente idonei a far ritenere precluse in questa sede le relative doglianze.
In primo luogo, è manifestamente infondata la prospettazione secondo la quale le condotte contestate al capo A della rubrica sarebbero diverse da quelle ritenute in sentenza, penalmente irrilevanti ovvero interamente sussumibili nell’ambito della fattispecie di peculato d’uso.
Nel caso in esame, sono state contestate all’imputato nell’ambito del capo A) ipotesi di peculato (art. 314 c.p., comma 1) concernenti:
1) l’indebito e ripetuto impiego ad uso personale dell’autovettura di servizio nel corso dell’intero periodo dall’agosto 2002 all’aprile 2004;
2) tutte le spese connesse a tale indebito impiego sopportate dal Comune di Varese, in tali spese dovendosi ricomprendere, tra l’altro, il consumo del carburante fornito dall’amministrazione per l’uso di tale mezzo di trasporto;
3) l’impiego a fini privati di personale dell’amministrazione utilizzato come autista per condurre l’automezzo in questione in luoghi e per ragioni del tutto inconferenti rispetto all’attività istituzionale del ricorrente, anche per accompagnare, su sua disposizione ed in sua assenza, le prostitute che egli era solito frequentare.
La Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento all’imputazione di peculato, di non poter accogliere la richiesta di assoluzione per inoffensività penale del fatto, ovvero di derubricazione di tutte le condotte contestate dall’ipotesi di peculato prevista all’art. 314 c.p., comma 1 a quella di peculato d’uso (art. 314 c.p., comma 2).
L’impugnata sentenza evidenzia al proposito che i viaggi abusivi effettuati dal ricorrente e a lui contestati non possono essere considerati in modo parcellizzato, ma vanno invece valutati come un complessivo ed abituale abuso, protrattosi per l’intero periodo in contestazione, produttivo di negativi effetti sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sul funzionamento dell’ente.
La sentenza d’appello, in ciò coerente con quella di primo grado, rileva inoltre, con percorso argomentativo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici, che è stata raggiunta piena prova degli episodi contestati, ben più numerosi di quelli riconosciuti dallo stesso ricorrente come riscontrati dalle testimonianze acquisite nel corso del giudizio.
La Corte territoriale ne trae conferma di un impiego abusivo della vettura di servizio tutt’altro che irrilevante, certamente integrante la condotta appropriativa di cui all’art. 314 c.p., comma 1, per tutte le voci in contestazione (vetture di servizio; spese relative al loro utilizzo per una apprezzabile distanza chilometrica, con conseguente consumo di benzina e ingiustificata usura delle medesime vetture; sottrazione dell’autista dai compiti d’istituto). Secondo la Corte di merito, siffatti aspetti appropriativi sono nel caso in esame, contrariamente agli assunti fatti valere con l’atto d’appello, di portata certamente eccedente l’ambito dell’inoffensività e tali da non poter essere obliterati.
Non è da dubitare che, stando alla stessa imputazione e a quanto ritenuto assodato dai giudici di merito, l’automezzo di servizio indicato al capo A) subito dopo l’uso di esso sistematicamente fatto dal F. a proprio servizio privato nell’arco di circa un anno e nove mesi, sia stato “restituito” all’amministrazione, per il reimpiego ai fini istituzionali cui era destinato. L’appropriazione del mezzo di trasporto, seppur ripetuta e “sistematica”, è predicata nella stessa contestazione come temporalmente delimitata. Può perciò considerarsi destinata ad un uso “momentaneo”, secondo il significato assegnato dalla giurisprudenza al termine adoperato dal legislatore nell’art. 314 c.p., comma 2.
Consolidato è difatti l’orientamento secondo il quale l’aggettivo “momentaneo” che distingue l’uso della cosa oggetto d’appropriazione nella fattispecie del peculato d’uso, non sta a significare istantaneo, bensì temporaneo.
Perchè possa configurarsi la minore ipotesi del peculato d’uso occorre, ed è sufficiente, che, appropriandosi il bene – comportandosi cioè come se ne fosse proprietario e contemporaneamente escludendo così la signoria del vero proprietario – l’agente intendesse farne, e ne abbia fatto, uso uti dominus per un tempo limitato, subito dopo restituendola (tra molte: Sez. 6, sent. 10/03/1997, Federighi; Sez. 6, sent. n. 9216 del 01/02/2005, Triolo; Sez. 6, sent. n. 25541 del 21/05/2009, Cenname; Sez. 6, n. 39770 del 27.5.2014, Giordano, in un caso di uso ripetuto dell’auto di servizio per brevi tragitti).
Insomma, ove la condotta appropriativa, idonea a compromettere, anche se in misura più contenuta, la funzionalità della pubblica amministrazione, non sia tale da comportare nè la definitiva apprensione del bene, nè la definitiva sottrazione dello stesso alla sua destinazione istituzionale, il fatto è da qualificare ai sensi del capoverso dell’art. 314 c.p.
Non è possibile invece dare qualificazione diversa da quella ex art. 314 c.p., comma 1 al consumo, durante l’abusiva utilizzazione del mezzo di servizio, del carburante erogato dall’amministrazione. Va ribadito al riguardo che il danno patrimoniale arrecato all’Amministrazione, derivante da codesto consumo, è stato oggetto di specifica contestazione ed è stato plausibilmente – attesi i dati di fatto posti a base di tale valutazione – considerato cospicuo e penalmente rilevante, oltre la soglia dell’inoffensività, nelle sentenze di merito (Sez. 6, n. 5006 del 12.1.2102, Rv. 251785).
L’autonoma rilevanza di codeste appropriazioni e la circostanza, pacifica, che il carburante è stato “consumato”, impediscono dunque di ritenere le condotte che si riferiscono alla sua utilizzazione assorbite nel peculato d’uso, o altrimenti qualificabili a diverso titolo.
Privo di pregio è altresì il motivo col quale il ricorrente lamenta una pretesa divergenza tra l’accusa veicolata col primo capo di imputazione e il fatto ritenuto nella sentenza impugnata.
Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, le decisioni di merito hanno ad oggetto gli stessi elementi di fatto chiaramente descritti nel capo di imputazione, valutati con riferimento alla fattispecie astratta di peculato originariamente contestata e ritenuta integrata dalla sentenza di condanna, sicchè al ricorrente è stato consentito il pieno dispiegarsi del diritto di difesa, del resto puntualmente esercitato su tutte le rilevanti questioni di fatto e di diritto.
2. Fondati sono invece i motivi di ricorso attinenti i contestati reati di induzione indebita, coi quali si lamentano vizi di motivazione attinenti alla non definita collocazione temporale della telefonata con la quale il ricorrente avrebbe indotto la persona offesa alla promessa di procedere alle assunzioni di cui al capo C e alla concessione dell’uso dell’appartamento di cui al capo D.
A tale riguardo la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria e fondata su una ricostruzione dei fatti puramente congetturale, laddove, pur in presenza di un poco preciso ricordo della persona offesa, valorizza il legame da quest’ultima stabilito tra il messaggio concernente il rinnovo dell’appalto e le richieste del sindaco concernenti le sue ospiti per addivenire, con giudizio meramente ipotetico e probabilistico, alla ricostruzione del fatto (la telefonata del ricorrente interviene dopo che le sue amiche avevano occupato l’appartamento della cooperativa, ma prima che esse venissero infine mandate via per necessità della persona offesa) sulla quale si basa la condanna per entrambe le condotte di cui ai capi C) e D) della rubrica.
In realtà, una volta individuata la condotta induttiva (descritta in modo ellittico nelle imputazioni) nella telefonata riferita dalla persona offesa, la sentenza impugnata offre una ricostruzione degli avvenimenti congetturale, perché sfornita di concreto collegamento con le risultanze probatorie evidenziate nello stesso provvedimento (la testimonianza della persona offesa) sul punto – decisivo per la dimostrazione della concreta efficacia costrittiva della condotta – della collocazione temporale della medesima condotta rispetto all’indebita promessa di procedere alle assunzioni di cui al capo C e alla concessione dell’uso dell’appartamento di cui al capo D.
La sentenza impugnata omette inoltre ogni giustificazione circa l’efficacia costrittiva della telefonata rispetto alla promessa della L. (precedente quella conversazione telefonica) di assumere le amiche del ricorrente ed appare contraddittoria ed illogica laddove non considera che l’appartamento concesso in uso sarà reclamato con successo in restituzione dalla stessa persona offesa solo pochi giorni dopo la pretesa, allusiva costrizione telefonica. L’accoglimento di queste doglianze determina l’assorbimento degli altri motivi di ricorso relativi ai reati di cui ai capi C e D. 3. In definitiva si impone, per quanto precede, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all’art. 319 quater c.p. contestati ai capi C) e D) dell’imputazione, perché i fatti non sussistono.
3. Per l’effetto, deve essere eliminata la relativa pena di dieci mesi di reclusione, rimanendo così determinata la pena per il residuo reato di peculato, come stabilito dalla sentenza impugnata, in tre anni di reclusione, minimo edittale vigente al momento della commissione dei fatti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all’art. 319 quater c.p. contestati ai capi C) e D) dell’imputazione, perché i fatti non sussistono e, per l’effetto, elimina la relativa pena di dieci mesi di reclusione, così determinando la pena per il residuo reato di peculato in tre anni di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2015