Quali sono i criteri di ripartizione per il consumo d’acqua in condominio (nozione – giurisprudenza).

L’art. 1123 c.c., difatti, afferma che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità».

Il criterio generale, quindi, è basato sulla proporzionalità tra la proprietà dei condomini (basata sui millesimi detenuti) e la percentuale di bolletta a proprio carico.

Rilevano solo i millesimi. Occorre quindi rispondere negativamente ai condomini che domandino che la divisione della bolletta sia fondata sul numero di persone presente in ciascuna abitazione dato che, fino a prova contraria, si devono tenere in considerazione i millesimi.

Tuttavia, come spiegato dalla stessa norma, vi è la possibilità di derogare a tale sistema presuntivo.
In particolare il regolamento di condominio, che è frutto di un accordo tra i condomini, potrebbe prevedere di versi criteri di ripartizione delle spese.

Esiste inoltre la possibilità che il condominio abbia più contatori, ad esempio una serie di contatori privati e un contatore relativo all’acqua utilizzata per l’irrigazione del giardino e delle piante decorative delle parti comuni.

In tale caso, pacificamente, ogni privato dovrà provvedere a corrispondere l’importo dei propri consumi, trattandosi questi di singoli contratti di somministrazione tra i condomini e il gestore, mentre per la ripartizione degli oneri del contatore condominiale si applicheranno le regole poc’anzi descritte.

Tutte le regole e i criteri di ripartizione dei costi dei consumi dell’acqua si applicano, pacificamente anche alle situazioni di condominio minimo e di supercondominio in quanto compatibili con la disciplina condominiale.

Cosa dice il contatore. In merito alle somme dovute, invece, si precisa che la Corte di Cassazione ha emesso una recente sentenza, la n. 23699/16 con la quale afferma il principio in ragione del quale afferma in buona sostanza che nei contratti di somministrazione il dato di consumo riportato dal contatore non fa piena prova, ma è considerato ai fini processuali come una mera presunzione di veridicità con l’effetto che, in caso di contestazione della somma dovuta, spetta alla società che richiede il pagamento di fornire prova dell’effettivo consumo.

La questione della ripartizione dei costi del consumo di acqua, quindi, deve essere verificata partendo dall’eventuale previsione di criteri di ripartizione nel regolamento condominiale e, in mancanza, basandosi sull’eventuale presenza di singoli contatori e sulla suddivisione ai sensi dell’art. 1123 c.c. dei consumi relativi al contatore comune.

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ARTICOLO 1123
Ripartizione delle spese

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale , cortili, lastrici solari , opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.